In particolare, se non è possibile individuare i responsabili di questa condotta maleducata, può essere chiamato a rispondere il condominio e/o l’amministratore del medesimo?
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, nella sentenza sopra citata, sembrerebbe di no.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva agito in giudizio al fine di chiedere la condanna del condominio e/o del relativo amministratore, al risarcimento dei danni subiti a seguito del lancio dell’immondizia dai piani superiori dello stabile sul terrazzo di sua proprietà.
Secondo il condomino, infatti, poiché tale condotta risultava vietata anche dal regolamento di condominio, si sarebbe dovuto procedere a comminare al condominio stesso e/o all’amministratore le sanzioni previste.
La domanda veniva, tuttavia, rigettata in entrambi i gradi di giudizio; il condomino decideva, quindi, di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ritenendo che la Corte d’Appello, ai sensi dell'art. 1703 del c.c., art. 1710 del c.c., art. 1218 del c.c. e art. 1129 del c.c., avesse errato nell’escludere la responsabilità del condominio e/o dell’amministratore condominiale in ordine ai danni lamentati.
La Corte di Cassazione, tuttavia, pur riconoscendo che la condotta contestata fosse espressamente vietata dal regolamento condominiale - il quale prevedeva delle specifiche sanzioni - non riteneva di poter accogliere il ricorso proposto dal condomino, confermando integralmente la sentenza di secondo grado.
Secondo la Corte, infatti, i giudici di merito avevano “puntualmente spiegato – con motivazione esente da vizi logici e giuridici – come il regolamento condominiale vietasse il lancio di immondizie e di oggetti dai piani superiori prevedendo conseguenti sanzioni per i trasgressori, che – tuttavia – non si e’ riusciti ad individuare a causa della “omertà” dei condomini, con ciò nulla potendosi addebitare all’amministratore o al condominio”.
In sostanza, secondo la Cassazione, poiché, nel caso di specie non era stato possibile individuare chi fosse stato, in concreto, il responsabile del getto dell’immondizia (in quanto nessun condomino aveva fornito utili informazioni sul punto), non era possibile comminare le sanzioni previste dal regolamento di condominio.
Il regolamento, infatti, prevedeva delle sanzioni a carico di “trasgressori” e non era, pertanto, possibile punire al posto di questi (non individuati), il condominio o l’amministratore del medesimo, a cui non era riconducibile alcuna colpa.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando la sentenza resa nel precedente grado di giudizio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 10802/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 642/2014 della Corte D’APPELLO di PERUGIA del 9/10/2014, depositata il 10/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell”08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che chiede l’accoglimento. FATTO E DIRITTO
Considerato che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.; “Ritenuto che:
– (OMISSIS) convenne in giudizio il Condominio dell’edificio “(OMISSIS)”, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al lancio di immondizia dai piani superiori dell’edificio condominiale sul terrazzo di proprieta’ attorea e alla conseguente necessita’ di provvedere alle pulizie
di detto terrazzo e di realizzarvi una tettoia di protezione;
– nella resistenza del Condominio convenuto, il Tribunale di Perugia rigetto’ la domanda;
– sul gravame proposto dall’attrice, la Corte di Appello di Perugia confermo’ la pronuncia di primo grado;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorre (OMISSIS) sulla base di due motivi;
– il Condominio dell’edificio “(OMISSIS)”, ritualmente intimato, non ha svolto attivita’ difensiva; Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1703, 1710, 1218 e 1129 c.c. e segg., per avere la Corte di Appello escluso la sussistenza della pretesa responsabilita’ del condominio e/o dell’amministratore condominiale in ordine ai lamentati danni) appare manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno puntualmente spiegato – con motivazione esente da vizi logici e giuridici – come il regolamento condominiale vietasse il lancio di immondizie e di oggetti dai piani superiori prevedendo conseguenti sanzioni per i trasgressori, che – tuttavia – non si e’ riusciti ad individuare a causa della “omerta’” dei condomini, con cio’ nulla potendosi addebitare all’amministratore o alcondominio;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello ritenuto che la Delib. Assemblea Condominiale 16 marzo 2005, si limitasse ad autorizzare i proprietari dei terrazzini interni dei primi piani alla installazione di tettoie, e non invece a disporne l’installazione a spese del condominio) appare inammissibile, trattandosi di censura che investe un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimita’, ne’ peraltro avendo il ricorrente fornito elementi – come era suo onere ai fini dell’autosufficienza del ricorso – per apprezzare l’eventuale manifesta illogicita’ della conclusione cui e’ pervenuta la Corte territoriale;
Ritenuto che il ricorso puo’ essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”; Considerato che:
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, non potendo addebitarsi al condominio la mancata realizzazione delle tettoie, in quanto l’assemblea condominiale ne ha autorizzato la installazione a cura e spese di ciascun condomino;
– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
– non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, non avendol’intimato svolto attivita’ difensiva in questa sede;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione ternporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.