(massima n. 1)
In tema di inadempimento nelle obbligazioni, quando il creditore si sia contrattualmente impegnato a prestare la propria cooperazione al debitore affinché questi esegua la sua obbligazione nei tempi e nei modi pattuiti, sul debitore grava soltanto l'onere di provare la sussistenza del patto contenente il dovere di cooperazione, nonché il nesso di causalitą tra tale dovere e il proprio inadempimento, spettando invece al creditore dimostrare di aver prestato la cooperazione pattiziamente promessa e condizionante il puntuale adempimento della controparte.