(massima n. 2)
Per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle Aziende Unità Sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle ASL alle preesistenti USL; poiché, però, tale successione delle Regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una USL prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie — salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a titolo particolare —, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni. (Nella specie, concernente una USL della Regione Emilia-Romagna, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla Regione e dal commissario liquidatore).