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Articolo 2054 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Circolazione di veicoli

Dispositivo dell'art. 2054 Codice Civile

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo(1), se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli(2)(3).

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio[1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà(4).

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo(5).

Note

(1) Sussiste l'obbligo di assicurazione da responsabilità per danni da circolazione sia per i veicoli a motore senza guida di rotaie (art. 193 D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. Codice della strada e art. 122 D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, c.d. Codice delle assicurazioni private), sia per i natanti (art. 123 D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, c.d. Codice delle assicurazioni private), sia per i ciclomotori e le macchine agricole (art. 193 D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. Codice della strada).
(2) La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo "limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni" (Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 205).
(3) La norma opera anche se uno solo dei veicoli riporta lesioni ed implica che l'intero ammontare dei danni viene ripartito tra i conducenti.
(4) Il danneggiato, quindi, può scegliere di agire contro uno di tali soggetti o contro il proprietario (2055 c.c.). In ordine al contenuto della prova liberatoria la giurisprudenza è particolarmente esigente e richiede la dimostrazione che siano stati concretamente adottati tutti mezzi necessari ad evitare la circolazione del veicolo.
(5) In caso di difetto di costruzione, la responsabilità dei soggetti indicati da tale comma concorre con quella del costruttore, che risponde ai sensi dell'art. 2043 del c.c..

Ratio Legis

La ragione per la quale il legislatore considera l'ipotesi di danno derivante dalla circolazione di veicoli è che vede in essa esercizio di un'attività pericolosa: pertanto la norma costituisce applicazione particolare dei principi di cui all'art. 2050 del c.c.. Nello specifico, il conducente è responsabile a causa dell'uso del mezzo, quindi per colpa. Invece, la responsabilità del proprietario, così come quella dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio, sono poste a maggior tutela del danneggiato e dipendono da fatto altrui. Per quanto concerne l'ultimo comma, si tratta, anche qui, di una responsabilità oggettiva in ordine al vizio di costruzione e di una responsabilità colposa in ordine al difetto di manutenzione.
Infine, il concorso di colpa di cui al comma 2 si pone come espressione dell'art. 1227 c.c., in quanto ciascun conducente è considerato coautore del danno.

Spiegazione dell'art. 2054 Codice Civile

Elaborazione dottrinale, giurisprudenziale e legislativa in materia di circolazione di veicoli

Quest’articolo rappresenta il risultato di una lunga elaborazione dottrina e giurisprudenziale. Riproduce, con notevole miglioramento, la norma contenuta nel codice della strada (art. 120 R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740), e risolve alcune questioni che si agitarono sulla sua applicazione. È stato qui inserito per ragioni di metodo, cioè per una sistemazione organica di tutte le regole relative alla responsabilità per fatto illecito.

È noto che l’introduzione dell’automobile come mezzo di locomozione e trasporto di persone e cose suscitò allarme, sembrando che non fosse più garantita la sicurezza delle persone, ed in genere della circolazione per le vie anche degli altri più modesti veicoli. Si enunciarono nel campo scientifico rigorosi principi, affermandosi che il proprietario dovesse rispondere pure dell’incidente derivato da causo fortuito, perché egli è in colpa solo per avere introdotto un rischio nuovo (teoria del rischio), ovvero, secondo altri, perché, in ogni caso, la sua responsabilità deriva dal fatto che ricava piacere e profitto dall’uso dell’ordigno (teoria dell’ubi est commodum).

Largo eco si ebbe nel campo legislativo, onde leggi speciali che, senza affermare il principio della responsabilità oggettiva, statuirono norme più rigorose di quelle che regolano la comune responsabilità. Così la legge austriaca del 9 agosto 1908, e la legge tedesca del 3 maggio 1909. Ultima intervenne la legge italiana del 1912 sui veicoli a trazione meccanica: il proprietario ed il conducente di un veicolo a trazione meccanica sono obbligati solidalmente a risarcire i danni prodotti a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell’evitare che il danno si verificasse. Non possono in alcun modo considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo (art. 5). Fra le cose si intendono compresi anche gli animali.

Sembrò a taluni, discutendosi della legge, che per la responsabilità indiretta del proprietario la norma suonasse deroga all’ art. 1153 del c.c., che non ammette prova contraria da parte del committente o padrone, ma il Ministro proponente rilevò trattarsi di un equivoco, intendendosi solo creare una presunzione di responsabilità a carico del conducente e del proprietario, con obbligo solidale, il che aggrava, non attenua, i principi che regolano il rapporto di preposizione.

Alla legge del 1912 segui il R. D. dei 21 dicembre 1923, n. 3043, che, all'art. 71, estendendo la norma ai veicoli di ogni specie, mantenne inalte­rata la locuzione, e poi l'altro dei 2 dicembre 1928, n. 3179 che, all'art. 122, adoperò formula, più ampia, mantenendo fermi gli stessi concetti che si presuma la colpa del conducente (praesumptio iuris tantum) dalla quale presun­zione egli può liberarsi con la dimostrazione di aver usato « ogni cura nel­l'evitare che il danno si verificasse », mentre i difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo non possono in nessun caso considerarsi come ipotesi di forza maggiore. Sull'obbligo solidale del proprietario col conducente l'arti­colo dettava che il proprietario è liberato se provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà (non basta, quindi, a sua insaputa), salva la responsabilità che a lui possa incombere secondo le norme generali del codice civile (rapporto di preposizione).

Sembrava per il sempre crescente sviluppo del mezzo che si dovesse venire ad una migliore chiarificazione della materia, anche pei casi di colli­sione, sia in considerazione dei danni arrecatisi dai veicoli tra loro, sia dei danni arrecati a terzi, e si ebbe un nuovo progetto, dopo discussioni, ma la legge del 1933, all'art. 120, non fece che riprodurre Part. 122, senza altra aggiunta, e dalla parola « circolazione » usata nella norma, si inferi che la tutela fosse riferibile solo ai danni arrecati dai veicoli nel movimento sulle strade e sulle aree pubbliche.


La regolamentazione nell’articolo in esame

Con l'art. 2054 che esaminiamo, ed inserito nel regolamento dei fatti illeciti, non si è solo corrisposto ad una esigenza organica, ma si è com­pletato il disciplinamento speciale della materia, prevedendosi tutte le ipotesi, e dando ad esse soluzione conforme soprattutto al largo movimento giurisprudenziale, ed ai dettami di ragione.

Anzitutto si è limitata l'applicazione della norma speciale ai veicoli senza guida di rotaie, ritornandosi così a quello che fu lo spirito informatore della prima legge, per quanto la locuzione allora adottata, veicoli « a trazione meccanica », potesse apparire non esplicita, e comprensiva pure dei veicoli circolanti su rotaie,, quali le tranvie elettriche. La colpa si presume, e la prova contraria assume carattere più rigoroso, come quella che deve essere rivolta alla dimostrazione concreta che « si sia fatto tutto il possibile per evitare il danno » onde responsabilità anche rea colpa lievissima. Sotto forma positiva, nell'ultimo comma, si sanziona la responsabilità per i danni derivanti da difetto di costruzione o .di manutenzione del veicolo. Si disciplina la ipo­tesi dello scontro tra veicoli con una presunzione (iuris tantum) di colpa eguale per ciascuno dei conducenti, eliminandosi la obiezione teorica che presunzioni concomitanti escludano per tutti la, presunzione di colpa, onde l'onere della prova incomberebbe a ciascuno dei danneggiati, nei riguardi dell'altro o degli altri.

Oggi è ciascuno dei conducenti che deve fornire la prova contraria alla presunzione di colpa, che su tutti grava, e siffatta presunzione e corollario del principio della possibilità di concorrenza di colpe. La norma non prevede espressamente la ipotesi che nello scontro uno solo dei veicoli sia rimasto danneggiato, sia rimasto danneggiato, ma, data la locuzione di essa, non sembra che debba a priori escludersi la colpa del conducente dei veicolo danneggiato: la presunzione di colpa anche qui grava su entrambi. Che alcuno dei veicoli sia rimasto immune da danno può dipendere dalla maggiore solidità di esso, laddove lo scontro può essere stato causato proprio dalla inesperienza del conducente dell'altro.


Natura della presunzione, e limiti. Estensione della norma

La presunzione che in tema di circolazione dei veicoli grava sul conducente non vale ad escludere che il principio della responsabilità sia sempre quello della causalità efficiente, arde qualsiasi inosservanza di legge o di regolamento, se non sia la causa dell'incidente, non vale a rendere solo essa responsabile il conducente, che, a vincere la presunzione derivante dal fatto dell'investimento, basta, provi il nessun rapporto tra la inosservanza stessa e l'evento, e che •egli fece tutto il possibile per evitare il danno.

Il danno deve essere stato cagionato « dalla circolazione del veicolo », detta la legge, locuzione questa identica a quella delle precedenti norme in materia. Veicolo in circolazione vale veicolo in movimento, cioè già spostatosi dalla posizione di riposo. Se si verifichi per scoppio di motore nel deposito, o per altro accidente occorso avanti la messa in movimento, trovano applica­zione le regole che disciplinano la responsabilità del custode per le cose, o quelle della responsabilità per dolo o colpa dell'agente. Messo in movimento il veicolo, lanciato sulla strada, se il danno avviene, oltre che, s'intende, per investimento, per brusca fermata, per urto, per deviamento, ed anche du­rante una fermata, o per scoppio di gomme, si applica l'art. 2054, perché trattasi sempre di fatto che si connette alla circolazione.

Si è ritenuto che il danno debba prodursi dalla circolazione sulle strade ed aree pubbliche, in considerazione che il testo unico degli 8 dicembre 1933 è rivolto alla « tutela delle strade e della circolazione »: che ove la circolazione avvenga su strade od aree non pubbliche manchi la ragion d'essere della norma speciale. La interpretazione appariva già restrittiva; comunque, oggi, nella relazione che accompagna il progetto del 1940, si legge che la norma dell'art. 775 (corrispondente all'art. 2054 Cod. civ. della legge) « è estesa a categorie di danni che prima non vi si riportavano ».«Intendo accennare» scrive il Ministro « a quelli prodotti dalla circolazione su strade private, rispetto ai quali non s'intende la ragione di un regolamento della responsa­bilità diverso da quello posto per la circolazione su strade pubbliche ».


Responsabilità del proprietario. Limiti

Col conducente è tenuto in solido il proprietario, indipendente­mente da rapporto di preposizione che intercorra tra i due, e sia esso persona fisica, sia persona giuridica. Proprietario è chi ha il diritto di godere e di disporre del veicolo in modo pieno ed esclusivo. La iscrizione nei registri della Prefettura, nel pubblico registro automobilistico, individua il proprie­tario od i proprietari, ma poiché detto pubblico registro è rivolto a garantire la buona fede dei terzi nelle Contrattazioni, e non costituisce elemento essen­ziale di perfezione dei contratti, in tema di fatto illecito può dimostrarsi dal presunto proprietario che egli vendette ad altri il veicolo. Se più sono i proprietari essi saranno tutti tenuti solidalmente col conducente. Proprietaria può essere pure la Pubblica Amministrazione, ne vi è ra­gione di esenzione per essa da responsabilità solidale, anche se conducente sia un militare. Per il soldato si è discusso, osservandosi che, essendo il servizio militare obbligatorio, lo Stato non può rispondere del suo malo operato: in contrario si è obiettato che il militare autista guida la macchina non quale soldato, ma quale pilota. Comunque, la questione può apparire ultronea, la responsabilità della P.A. derivando, se il veicolo sia suo, non da un rapporto di pretesa preposizione, ma dalla qualità di proprietaria.

Quando trattasi di proprietà nuda, poiché il diritto di disposizione dell’uso della macchina appartiene all’usufruttuario, è logico che col conducente sia tenuto quest’ultimo. Se il veicolo sia stato venduto con patto dì riservato dominio sino al pagamento integrale del prezzo, poiché in effetti la clausola si traduce in una garanzia pel pagamento, ed il venditore non gode nè del possesso nè della disponibilità del mezzo, ma è solo vietato al compra­tore il diritto di, alienare la cosa, col conducente è tenuto l'acquirente. La legge risolve il dubbio, sollevato nella pratica giudiziaria, in conformità dei responsi della Corte Suprema di Cassazione. Il proprietario locatore è re­sponsabile dei danni arrecati dal veicolo durante la locazione, appunto perché in detto contratto è insito l'uso, che egli concede. Dicasi lo stesso se la macchina venga data in prestito, anche se gratuitamente.

Solo se la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario, e così dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio, costoro sono liberati, salvo che siano obbligati pel fatto illecito altrui per rapporto di preposizione . « Contro la loro volontà », detta la legge, il che vale che deve essere intervenuta una manifestazione concreta di volontà rivolta ad impedire la circolazione: non basta all'insaputa. Per altro, perché non si ecceda o in un rigorismo che menerebbe alla affermazione di una responsabilità senza colpa, o in un'indulgenza, che contraddirebbe egual­mente lo spirito e la lettera della legge, occorre una valutazione accurata della ipotesi che si presenta. Specialmente in tema di deposito, la manifestazione deve essere espressa, ma non basta tale manifestazione se per la persona cui venga fatta, o per altre circostanze, essa non appaia sicura, mentre se il depo­sito avvenga in luogo adibito a custodia, il divieto può essere implicito, nè deve porsi in discussione che del danno arrecato dalla circolazione di un veicolo affidato ad un'officina di riparazione perché a questa si attenda, il proprietario non debba rispondere, anche se il danno sia stato arrecato in sede di collaudo, e prima della restituzione.


Circolazione. Terzi e persone trasportate

Danno prodotto dalla circolazione è quello cagionato ai terzi estranei all'uso della vettura, nelle persone o nelle cose, perché l'articolo in esame intende tutelare la sicurezza delle strade, e, per esse, di chi vi transita e non può applicarsi al caso di danno cagionato a persone o cose che si trovano nel veicolo. Qui sottentrano altre norme, le ordinarie, cioè, trasporto di persone o di cose, per le quali vi è presunzione di colpa a capo del conducente, ma in base alle disposizioni che regolano il detto contratto-Potette discutersi, sotto l'imperio del codice di commercio del 1882, se più rigorosa fosse la responsabilità del vettore per il trasporto delle cose, e o gli stessi criteri che per il trasporto a titolo oneroso fossero applicabili per quello a titolo gratuito o, come si disse, di favore o di cortesia, ma oggi, di fronte alla locuzione espressa della legge nuova, che pure definendo (art. 1678) il contratto di trasporto come quello col quale il vettore si obbliga, verso corri­spettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro, all'art. 1681, nel sancire la responsabilità del vettore pel ritardo, per l'inadempimento, « per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé », se non prova di avere adottato tutte le misure atte ad evitare il danno », e nel san­cire altresì la nullità delle clausole limitatrici della responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore, aggiunge, nell'ultimo comma, «le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito », ogni discussione viene preclusa.

Chi trasporta persona o cose, a qualunque titolo, è tenuto a risarcire i danni derivati da infortuni, o da perdita od avarie, e pei sinistri che possono colpire viaggiatore non sono neppure da ammettersi limitazioni di responsabilità a mezzo clausole: ad inficiare la presunzione di colpa soccorre solo la dimostrazione di avere adottato le misure atte ad evitare il danno. Né potrebbe obbiettarsi che nel trasporto di favore o cortesia non esista vero e proprio contratto, quando si consideri che ove ricorra consenso di parti, ed interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ogni convenzione deve trovare garanzia nella legge (cfr. art. 1322 del c.c.). Chi offre, o, richiesto, consenta che altri sia tra­sportato gratuitamente sul suo veicolo, pone in essere col trasportato una convenzione, e deve garantire la incolumità della persona, l'integrità delle cose, interessi, questi, meritevoli di tutela.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

658 Ho trasferito nel codice civile l'articolo 120 del codice stradale per un criterio di organica sistemazione di tutte le norme relative alla responsabilità per illecito.
Il testo (articolo 775) è identico a quello del codice stradale; e vi è chiarito espressamente che i suoi principi si applicano a tutti i veicoli non circolanti su rotaia, il che è conforme all'interpretazione corrente della norma riprodotta.
Essa è stata invece estesa a categorie di danni che prima non vi si riportavano: intendo accennare a quelli prodotti dalla circolazione su strada privata, rispetto ai quali non si intende la ragione di un regolamento della responsabilità diverso da quello posto per la circolazione su strade pubbliche.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

796 Dettata nell'art. 2050 del c.c. la regola generale sopra esposta, di essa si fa applicazione nell'art. 2054 del c.c., ove si regola la responsabilità per la circolazione dei veicoli, già disciplinata nell'art. 120 del codice della Strada. Quest'ultimo articolo si è accolto nel codice civile senza mutamenti sostanziali; si è fatta solo qualche precisazione di cui si era avvertita la necessità nella pratica applicazione della norma. Si è chiarito cioè che, se vi è usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, la responsabilità ricade sull'uno o sull'altro, e non rispettivamente sul nudo proprietario o sull'alienante. Anche tale responsabilità, come quella del proprietario, viene meno se la circolazione del veicolo ha avuto luogo contro la volontà delle suddette persone, qualora, beninteso, la circolazione stessa non debba essere loro imputata per altro titolo di responsabilità. In ogni caso e salvo il risarcimento in base ad altri titoli di responsabilità, come sarebbe quella per negligente custodia del veicolo (art. 2043 del c.c.) o per omissione della sorveglianza sulle persone che hanno attuato la circolazione non voluta (art. 2 o 48). Nel secondo comma dell'art. 2054 del c.c. si è regolata la responsabilità nel caso, maggiormente frequente, di scontro tra veicoli. La disciplina accolta si è ispirata alla prevalente giurisprudenza della Corte suprema di cassazione ed è coerente con i criteri posti dall'art. 1227 del c.c., primo comma, là dove si regola il concorso di colpa del danneggiante e del danneggiato. Nel caso di scontro di veicoli, il concorso delle colpe contrapposte è presunto; rimane quindi ferma la presunzione che grava su ciascun conducente, essendosi ritenuto di non adottare l'opinione secondo la quale, considerate le reciproche presunzioni si eliderebbero, per lasciar posto all'accertamento della responsabilità di ciascuno secondo i criteri ordinari. Ma il concorso delle due colpe non porta neppure ad addossare a ciascun conducente l'intera responsabilità del danno cagionato all'altro veicolo, perché il danno stesso é la conseguenza dì una colpa presunta, comune ad entrambi i conducenti. E allora si applica il principio consacrato nell'art. 1227 del c.c., primo comma: i conducenti, considerati coautori del danno risentito da ciascun veicolo, ne rispondono in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Accertato il debito rispettivo dei conducenti, si può far luogo alla compensazione; se poi, come avviene nella generalità del casi, non sia possibile stabilire la proporzione tra le colpe concorrenti e tra la diversa entità dell'efficacia causale, il danno subito da ciascun veicolo sarà risarcito in parti eguali dal suo conducente e dall'altro.

Massime relative all'art. 2054 Codice Civile

Cass. civ. n. 40592/2021

In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita "ope legis" al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall'illecito commesso dal conducente), dall'obbligazione solidale verso l'impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell'obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l'obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la regola generale di cui all'art. 2055 c.c.

Cass. civ. n. 27169/2021

La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, "ex se", che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l'onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d'ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo.

Cass. civ. n. 21983/2021

Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/09/2017).

Cass. civ. n. 10833/2020

In tema di noleggio di autovettura senza conducente, il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo. (Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 10/10/2017).

Cass. civ. n. 842/2020

La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2018).

Cass. civ. n. 8443/2019

In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/03/2016).

Cass. civ. n. 23450/2018

In tema di responsabilità civile da incidente stradale, il comportamento del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che, di sua esclusiva iniziativa, e nonostante il rigoroso divieto imposto dalla legge, disponga il trasporto di un terzo sul veicolo e conduca il veicolo stesso senza rispettare le regole della circolazione stradale, determinando, a causa di tale condotta gravemente imprudente, la verificazione di un sinistro, costituisce, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., causa sopravvenuta, di per sé idonea a determinare l'evento dannoso, che esclude ogni rapporto di causalità tra detto evento e la condotta del soggetto che ha affidato al conducente il veicolo il quale non sia né proprietario né locatario del veicolo stesso, trovando applicazione in tale peculiare fattispecie il paradigma probatorio dell'art. 2043 c.c. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso la concorrente responsabilità della figlia minorenne della proprietaria di un quadriciclo, la quale si era furtivamente impossessata delle chiavi del mezzo e le aveva consegnate a un'altra persona, anch'essa minorenne, che si era messa alla guida del veicolo e, tenendo comportamenti gravemente imprudenti, aveva contribuito a cagionare un sinistro stradale). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2015).

Cass. civ. n. 13770/2018

Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio per il risarcimento del danno biologico, aveva ridotto la percentuale di invalidità riconosciuta dal primo giudice avvalendosi acriticamente della CTU rinnovata ed omettendo del tutto non solo di sviluppare un'analisi comparativa, ma anche di menzionare le diverse conclusioni cui era giunto l'ausiliare di primo grado).

Cass. civ. n. 22449/2017

Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto.

Cass. civ. n. 15313/2017

In caso di scontro tra autoveicoli, il trasportato a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054, comma 1, c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente secondo le rispettive colpe, ex art. 2055 c.c., ove abbiano risarcito per intero il danno, e fermo restando che l’azione per il conseguimento dell’intera posta risarcitoria, proposta dal danneggiato avverso il conducente di uno solo dei veicoli coinvolti, non implica di per sé una remissione tacita del debito del corresponsabile, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima una volontà inequivoca del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo .

Cass. civ. n. 13703/2017

Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Cass. civ. n. 9278/2017

La responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità di un conducente il quale, a causa delle repentina ed improvvisa svolta a sinistra di un ciclista, si era trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto, pur avendo tenuto una condotta di guida adeguata ai parametri di diligenza normativamente previsti).

Cass. civ. n. 8663/2017

L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell’attraversamento anomalo).

Cass. civ. n. 4551/2017

In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.

Cass. civ. n. 4130/2017

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto la responsabilità del sinistro alla sola condotta del danneggiato, escludendo la colpa della convenuta sulla base di una valutazione in concreto della sua condotta, desunta da molteplici elementi indiziari quali: l'assenza di infrazioni alle norme del codice della strada, la ridottissima velocità di marcia, il luogo della strada in cui era avvenuto l'impatto ed il punto di collisione tra i veicoli).

Cass. civ. n. 8051/2016

In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.

Cass. civ. n. 4755/2016

Le risultanze del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) costituiscono prova presuntiva in ordine al proprietario dell'autovettura obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria, ma non dal mero generico riferimento al rapporto dei Carabinieri, senza la specificazione della documentazione da essi presa in visione al fine di rilevare un diverso proprietario del veicolo.

Cass. civ. n. 1820/2016

Il proprietario di un veicolo risponde dei danni cagionati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l'impiego, anche abusivo, del mezzo da parte di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse escludersi la responsabilità del proprietario, il quale, pur esigendo che l'uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizzazione, ne custodiva le chiavi in luogo noto ed accessibile a tutti).

Cass. civ. n. 17240/2015

Ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2054, comma 4, c.c., la nozione di "vizio di costruzione" non ricomprende i soli interventi compiuti in sede di produzione di un veicolo, ma anche quelli strutturali modificativi della meccanica e/o della dinamica dello stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso dall'ambito di operatività della norma, e della conseguente responsabilità, l'avvenuta trasformazione - autorizzata dalla casa costruttrice, ma realizzata in modo non conforme al prototipo approvato - dell'albero di trasmissione di un autocarro coinvolto nel sinistro, qualificandola, erroneamente, come fattore estraneo rispetto alle caratteristiche strutturali e meccaniche del mezzo).

Cass. civ. n. 6431/2015

Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, terzo comma, c.c., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante.

Cass. civ. n. 281/2015

Ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., un veicolo è "in circolazione" non solo quando sia in marcia ma anche se sosti in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, sicché va qualificato come "scontro" qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo.

Cass. civ. n. 24681/2014

L'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un'autovettura, prevista dall'art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, non solo è volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, ma costituisce prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale quale proprietario del veicolo. (Omissis).

Cass. civ. n. 23431/2014

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura).

Cass. civ. n. 14635/2014

In tema di responsabilità da circolazione stradale obbligato in solido ex art. 2054 cod. civ. con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è l'utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91 e 196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, ed avendo solo l'utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. (Omissis).

Cass. civ. n. 25620/2013

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertata l'inosservanza da parte di uno dei conducenti, intento a svoltare sulla destra, dell'obbligo, ex art. 153, terzo comma, lett. a), cod. strada, di tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, nonché di quello della moderata velocità, non sussiste automaticamente la sua colpa esclusiva e la liberazione dell'altro conducente, proveniente dal contrario senso di marcia ed intento a svoltare a sinistra, dalla presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - sancita per l'ipotesi in cui non sia possibile accertare l'incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose nella determinazione dell'incidente - laddove quest'ultimo, essendo rimasta carente la prova concernente il punto della carreggiata dove era avvenuto l'urto tra i veicoli, non abbia, a sua volta, dimostrato di aver rispettato le norme di comportamento di cui all'art. 143 cod. strada.

Cass. civ. n. 18497/2013

In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo.

Cass. civ. n. 15504/2013

In tema di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondo comma, c.c., in caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente. Nondimeno, allorché risulti che l'altro conducente teneva una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, ponendosi – oltretutto nella stessa area di incrocio – in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate, procedendo completamente contromano per ultimare tale manovra, così da non poter essere avvistato dall'automobilista impegnato nell'attraversamento dell'incrocio in prossimità dello "stop", siffatto contegno può essere valutato come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dalla predetta disposizione del codice civile.

Cass. civ. n. 5399/2013

L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.

Cass. civ. n. 4021/2013

In tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, c.c., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Cass. civ. n. 14959/2012

Il conducente di un veicolo a motore, per liberarsi dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., non può limitarsi ad allegare e provare che il sinistro sia stato preceduto dallo scoppio di un pneumatico, ma ha l'onere di provare sia che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione, sia che lo sbandamento seguito allo scoppio sia stato inevitabile ed abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza.

Cass. civ. n. 9528/2012

Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.

Cass. civ. n. 3704/2012

La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro

Cass. civ. n. 947/2012

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, la norma dell'art. 91, comma 2, del vigente codice della strada (d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285) - la quale ha introdotto il principio della responsabilità del locatario del veicolo concesso in locazione finanziaria ("leasing") in solido con quella del conducente, prevista dall'art. 2054, terzo comma, c.c. - ha natura non retroattiva, per cui non si applica ai sinistri stradali verificatisi prima della sua entrata in vigore, per i quali rimane la responsabilità solidale del proprietario o degli altri soggetti di cui al citato art. 2054, terzo comma.

Cass. civ. n. 20982/2011

In tema di circolazione stradale, la regola posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico.

Cass. civ. n. 15818/2011

In tema di circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. è necessario che il danneggiato assolva all'onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso.

Cass. civ. n. 15478/2011

Ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, terzo comma, cod. civ., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che potesse integrare gli estremi della prova liberatoria anzidetta il mero fatto di consegnare, al titolare di autofficina, la vettura priva di assicurazione e bollo di circolazione, in quanto auto d'epoca e da collezione).

Cass. civ. n. 10121/2011

In tema di circolazione dei veicoli, all'interno della fattispecie astratta delineata dal legislatore nel terzo comma dell'art. 2054 c.c., l'attribuzione della qualità di "proprietario" o di "conducente", costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, censurabile per cassazione solo in presenza di vizi della motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato, la sentenza della corte di merito che, in relazione ad un sinistro stradale, aveva ritenuto conducenti di un veicolo adibito a scuola-guida e munito di doppi comandi sia l'allievo che l'istruttore).

Cass. civ. n. 8409/2011

La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico .

Cass. civ. n. 524/2011

In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile; tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l'investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell'ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente).

Cass. civ. n. 8366/2010

In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sè fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la presenza di un passeggero a bordo di un ciclomotore avesse avuto incidenza causale sul sinistro determinato dall'urto del veicolo contro una barriera protettiva a seguito dell'abbagliamento del conducente, in ragione del solo fatto che detta presenza fosse normativamente vietata).

Cass. civ. n. 24689/2009

In tema di circolazione stradale, il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard-rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l'impatto. Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., deve ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperte o negligenti dei conducenti in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell'investimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irragionevole, cassandola con rinvio, la decisione della Corte di merito che, pur avendo accertato la condotta imprudente ed imprevedibile del pedone, aveva escluso che essa potesse avere concorso a determinare l'evento mortale dello stesso, causato da due sopravvenuti ulteriori investimenti di veicoli).

Cass. civ. n. 21907/2009

In tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco, aveva attribuito in via presuntiva, ex art. 2054, comma secondo, c.c., una responsabilità paritaria al conducente del veicolo privato venuto a collisione col mezzo pubblico, per non avere provato di essersi tempestivamente arrestato alla prima percezione del suono del dispositivo di allarme).

Cass. civ. n. 10304/2009

In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.

Cass. civ. n. 9550/2009

In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.

Cass. civ. n. 4055/2009

Il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità.

Cass. civ. n. 18872/2008

In tema di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ e, pertanto, l'assicuratore ha l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto. Ne consegue che la verifica dell"'an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.

Cass. civ. n. 12444/2008

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile. (Nella specie, il giudice di merito aveva attribuito la colpa esclusiva nella causazione di un sinistro stradale al conducente di un ciclomotore che, intendendo svoltare alla propria sinistra, aveva segnalato tale intenzione con il braccio, entrando subito dopo in collisione con un motociclo che, provenendo da tergo, aveva iniziato una manovra di sorpasso a sinistra dell'altro mezzo. La S.C., rilevato come il giudice di merito non avesse in alcun modo accertato se la condotta del conducente del motociclo si fosse uniformata alle prescrizioni dettate in tema di sorpasso dall'art. 148 del codice della strada, ha cassato la decisione di merito enunciando il riportato principio ).

Cass. civ. n. 8292/2008

Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 c.c. Tale principio non subisce deroghe nell'ipotesi in cui ii vettore corresponsabile del sinistro sia anche il genitore e legale rappresentante del trasportato minorenne, ed abbia proposto la domanda di risarcimento in nome e per conto di quest'ultimo: in tale ipotesi, pertanto, l'eventuale concorso di colpa del genitore conducente del veicolo è inopponibile al minore trasportato su esso (fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 141 del codice delle assicurazioni).

Cass. civ. n. 26523/2007

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

Cass. civ. n. 24745/2007

In caso d'investimento da parte di un'automobile, di un pedone situato oltre la carreggiata, con veicolo fermo per guasto, la responsabilità del conducente ex art. 2054, primo comma, c.c. deve presumersi esclusiva salvo l'assolvimento dell'onere della prova, incombente sull'autore del danno di aver fatto il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo. Non può, pertanto, il giudice del merito riconoscere l'esistenza di un concorso di colpa del pedone a causa dell'ingombro della sede stradale, se tale circostanza non costituisce concausa o condotta efficiente, equiparabile al caso fortuito e se non vi sia stata rituale deduzione ed eccezione del fatto impeditivo totale o parziale, costituito dalla prova liberatoria posta a carico del conducente.

Cass. civ. n. 22336/2007

In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall'art. 2054 comma primo c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell'altro veicolo, salva l'azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità per l'intero danno nei confronti del trasportato danneggiato da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ed ha cassato, con rinvio la sentenza di merito che aveva fatto applicazione a favore del Fondo medesimo della presunzione di cui all'art. 2054 comma primo c.c. escludendone la responsabilità per metà del danno).

Cass. civ. n. 17848/2007

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Da ciò consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario, ai sensi del citato comma terzo dell'art. 2054, è irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., giacché l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare l'esigenza di carattere generale di garantire il risarcimento del danno al danneggiato.

Cass. civ. n. 17397/2007

In tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, c.c., con quella presunta del conducente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto sussistere — nella misura del 60 per cento — il concorso di colpa del pedone, investito dall'autovettura, perché aveva attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce, in presenza di intenso traffico e senza essersi assicurato, al momento dell'inizio dell'attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore).

Cass. civ. n. 4795/2007

In caso di scontro tra veicoli addebitabile a responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, il proprietario di un mezzo può avanzare richiesta di risarcimento danni nei confronti del proprietario e/o del conducente dell'altro veicolo con cui è venuto in collisione soltanto nei limiti della quota di responsabilità concorsuale accertata a carico di quest'ultimo, ostando alla possibilità di un integrale risarcimento la corresponsabilità (in virtù dell'art. 2054, comma terzo, c.c.) dello stesso danneggiato in quanto proprietario del veicolo. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo, ha rilevato la correttezza del principio affermato nella sentenza impugnata secondo il quale gli eredi di una delle parti, quali successori della proprietaria di uno dei mezzi coinvolti nell'incidente, non potevano pretendere dal proprietario dell'altro veicolo e dal suo assicuratore l'intera prestazione risarcitoria ai sensi dell'art. 2055 c.c. — atteso che tale diritto può essere riconosciuto solo al danneggiato che sia «terzo» rispetto ai responsabili dell'evento e non certamente a colui che, oltre che danneggiato, sia anche corresponsabile del danno — dovendo restare a loro carico, quali successori del corresponsabile, la quota di danno relativa al concorso di colpa attribuita alla loro dante causa; peraltro, la S.C., con il rigetto di ulteriore motivo, ha rilevato l'inapplicabilità del suddetto principio agli eredi nello specifico giudizio, essendo risultato incontestatamente che essi avevano agito iure proprio nei riguardi delle controparti).

Cass. civ. n. 21249/2006

In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.

Cass. civ. n. 13268/2006

In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, escludente la responsabilità del conducente che aveva perduto il controllo della propria vettura sbandando e poi sconfinando nella corsia opposta ove era avvenuto l'impatto con altro autoveicolo, ritenendo provato presuntivamente — sulla base delle perfette condizioni della vettura, della velocità moderata della stessa e della presenza di un chiodo della grandezza di una penna a sfera nel pneumatico — che l'impatto fosse avvenuto a seguito e a causa dello scoppio di un pneumatico posteriore, improvvisamente trapassato da un grosso chiodo).

Cass. civ. n. 12108/2006

Il conducente di un veicolo ai sensi dell'art. 107 c.s. deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Cass. civ. n. 10031/2006

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Fattispecie relativa al conducente di una grossa moto, investito da un'autovettura, il quale aveva parcheggiato il mezzo sul lato destro della carreggiata, si era portato sulla sinistra, così ingombrando la sede stradale, e aveva effettuato maldestramente un'operazione sul cavalletto della moto; la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato concorso di colpa del motociclista nella misura del 50%).

Cass. civ. n. 5226/2006

In tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.

Cass. civ. n. 1317/2006

In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento, sicché l'utilizzabilità della presunzione postula, l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria richiesta, e il giudice non può farvi ricorso se siano rimaste inevase le istanze probatorie formulate dalle parti.

Cass. civ. n. 23218/2005

Anche il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente di intervento o di pronto soccorso e con l'azionamento delle «sirene », non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza e alla vita degli utenti della strada, sicché è tenuto a contemperarlo con l'esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone l'integrità fisica. Una responsabilità del suddetto conducente può, peraltro, ricorrere per la violazione di questo dovere solo nel caso in cui essa sia concretamente riconducibile ad una condotta omissiva o fattiva del medesimo, tale da configurare concausa o fattore determinante dell'incidente. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di appello impugnata, ha rilevato la logicità e la correttezza della relativa motivazione con la quale, pur sul presupposto che il conducente di un veicolo dei vigili del fuoco in servizio di emergenza e con la sirena spiegata fosse tenuto ad osservare il principio generale del «neminem laedere », era stata esclusa la responsabilità del medesimo nella determinazione di un sinistro stradale consistito nella collisione del veicolo pubblico in servizio di urgenza con un motociclo ad un incrocio con scarsa visibilità e presidiato da semaforo proiettante luce rossa per il mezzo di soccorso, sulla scorta della raggiunta prova, congruamente apprezzata, da un lato, della condotta irresponsabile del motociclista che, pur edotto della situazione di grave emergenza idoneamente segnalata, non aveva ritenuto di doversi fermare, e, dall'altro, del comportamento dello stesso conducente del veicolo di soccorso, che aveva confidato nel rapido attraversamento dell'incrocio, essendo visivamente certa la situazione del fermo dei veicoli avvisati ).

Cass. civ. n. 12284/2004

Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 c.c., come possibile fonte di responsabilità, deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo e pertanto anche il veicolo sul quale sia in atto il compimento da parte del conducente di operazioni prodromiche alla messa in marcia. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non afferente alla circolazione la chiusura intempestiva dello sportello da parte del conducente, che aveva arrecato danno ad un soggetto intento a salire sul veicolo).

Cass. civ. n. 11471/2004

In tema di risarcimento dei danni derivanti dall'illecito previsto dall'art. 2054 c.c., qualora la circolazione del veicolo sia conseguente al furto, la responsabilità del proprietario non può ritenersi esclusa ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad impedire od ostacolare l'azione dello impossessamento e la utilizzazione dell'auto per la circolazione da parte di terzi, familiari, dipendenti o malfattori

Cass. civ. n. 10482/2004

Con riguardo all'art. 2054, primo e secondo comma c.c., il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 (salvo che per il danno non patrimoniale da lesione di valori della persona umana costituzionalmente garantiti) è risarcibile a condizione che sia provata la colpa del conducente dell'autovettura, potendo a tali fini la prova di detta colpa fondarsi sulla presunzione legale di colpa a carico del conducente, con la conseguenza che di detto danno non patrimoniale risponde anche il proprietario, ai sensi del terzo comma dell'art. 2054. Per contro nell'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 2054 c.c., configurandosi una responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, al fine del risarcimento del danno non patrimoniale, sempre nei limiti di cui all'art. 2059 c.c. (e quindi dell'art. 185 c.p.) è necessario che sia provato, con qualunque mezzo di prova ammesso dal rito civile, l'elemento psicologico del conducente o del proprietario, salvo anche in tal caso che si versi in ipotesi di valori costituzionalmente protetti, nella quale eventualità - venuta meno la limitazione posta dall'art. 2059 c.c. - la responsabilità oggettiva fonda non solo il risarcimento del danno patrimoniale ma anche di quello non patrimoniale.

Cass. civ. n. 7500/2004

Nel caso di scontro fra veicoli, in favore del terzo trasportato trova applicazione l'art. 2054 c.c., primo comma che pone una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo; ne consegue che questi ha l'onere di provare la sussistenza di un fattore causale esclusivo o concorrente impeditivo della propria responsabilità

Cass. civ. n. 4754/2004

In virtù del disposto dell'art. 2054, ultimo comma, c.c., il proprietario o il conducente dell'auto è responsabile dei danni derivanti da vizi di manutenzione o di costruzione dell'autoveicolo, indipendentemente da un suo comportamento colpevole; tuttavia, pur avendo questa responsabilità natura oggettiva, il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno, nel . qual caso unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, in caso in cui a carico di un veicolo si era verificata un'avaria, ed esso era stato tamponato non a causa dell'avaria, ma per il comportamento imprudente del conducente del veicolo che sopraggiungeva).

Cass. civ. n. 4353/2004

In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata anche a titolo di cortesia può ottenere, a norma dell'art. 2055 c.c., l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata, quanto dal conducente e dal proprietario dell'altro veicolo, avvalendosi nell'un caso come nell'altro della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. e facendo valere, perciò, la responsabilità extracontrattuale, senza che spieghi rilevanza, ai fini della responsabilità solidale del proprietario ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c., il fatto che la responsabilità del conducente venga accertata in concreto, in quanto il proprietario è comunque tenuto a risarcire il danno, a meno che non riesca a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Cass. civ. n. 18941/2003

In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di aver effettuato una manovra di emergenza — anche se infruttuosa — per evitare il sinistro.

Cass. civ. n. 7777/2003

In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. L'utilizzabilità della presunzione postula pertanto l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria richiesta, sicché il giudice non può farvi ricorso se siano rimaste inevase istanze probatorie.

Cass. civ. n. 8216/2002

In caso di danno provocato ad un motociclista sopraggiungente dal terzo che, trasportato su di un'autovettura arrestata sulla pubblica via, abbia aperto lo sportello senza prestare la dovuta attenzione, sussiste la responsabilità del predetto, ex art. 2043 c.c., nonché quella del proprietario e del conducente dell'autovettura, per la presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c., atteso che nell'ampio concetto di circolazione stradale deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa; tale responsabilità si configura come solidale, stante l'imputabilità dell'unico evento dannoso alla condotta causalmente efficiente dei predetti soggetti, a nulla rilevando la diversità di titolo delle singole responsabilità.

Cass. civ. n. 1432/2002

In tema di accertamento della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, costituisce principio regolatore della
materia — al cui rispetto deve conformarsi la decisione equitativa al conciliatore — quello posto dall'art. 2054, secondo comma, c.c., in relazione all'art. 2697 stesso codice, secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello dell'altro.

Cass. civ. n. 200/2002

In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 primo comma c.c., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente; ciò in quanto l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. Pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno — non sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l'accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento — il risarcimento spettantegli dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del primo comma dell'art. 1227, c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.

Cass. civ. n. 13692/2001

L'affermazione definitiva della responsabilità penale del conducente di un veicolo che abbia investito una persona, pur se non ha efficacia di giudicato nei confronti del proprietario del veicolo medesimo che non abbia partecipato al processo penale, e pur se quindi può essere dallo stesso contestata, costituisce però elemento di fatto idoneo a rafforzare la presunzione legale di responsabilità civile posta dal primo comma dell'art. 2054 c.c. a carico del conducente, in solido con il proprietario del veicolo, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.

Cass. civ. n. 13393/2001

In caso di sinistro stradale avvenuto su via pubblica (nella specie, comunale), l'esistenza di un divieto di transito sulla stessa non ne elimina il carattere di strada pubblica, con la conseguenza che dei danni prodotti dalla circolazione di un veicolo, per quanto vietata, rispondono il conducente ed il proprietario ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c., nonché l'assicuratore, ove si tratti di un veicolo a motore soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, giusta il disposto della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Cass. civ. n. 12751/2001

La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite «strisce pedonali» immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che all'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza.

Cass. civ. n. 10609/2001

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale i responsabili in solido possono provare singolarmente la propria estraneità allo svolgimento causale dei fatti, essendo la solidarietà passiva scindibile, e, pertanto, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio solo alcuni dei presunti responsabili. Quanto poi al danneggiato, egli non può giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. per la prova a lui incombente sull'esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate.

Cass. civ. n. 4022/2001

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Consegue che il trasportato indipendentemente dal titolo del trasporto può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extra contrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Cass. civ. n. 726/2001

A norma dell'art. 2054, terzo comma, c.c., il proprietario del veicolo, essendo responsabile, in solido con il conducente, dei danni causati a terzi dalla circolazione del suo veicolo (se non prova che tale circolazione è avvenuta contro la sua volontà), risponde della condotta colposa del conducente, sia questa accertata o presunta ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo citato anche quando sia egli il danneggiato per effetto di un evento causato dalla circolazione del suo veicolo o del veicolo di un terzo. Pertanto, accertata o presunta la colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli la cui circolazione ha prodotto l'evento dannoso, nei rapporti tra il danneggiato, proprietario di uno dei veicoli, ed il danneggiante, proprietario o conducente dell'altro veicolo, deve ritenersi il concorso di colpa del primo nella produzione dell'evento dannoso. Concorso di colpa, questo, la cui misura è quella stessa del concorso di condotta colposa del conducente del veicolo di proprietà del danneggiato, sia essa concretamente accertata o presunta in applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., per cui il proprietario (nonché il conducente) dell'altro veicolo è tenuto al risarcimento del danno nei limiti del concorso
di colpa a lui attribuibile; salva l'azione del danneggiato nei confronti del conducente del veicolo di sua proprietà per il risarcimento della residua parte del danno.

Cass. civ. n. 15847/2000

Nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è, per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocità agli incroci), potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.

Cass. civ. n. 13169/2000

Nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione dell'azione giudiziaria, per il conseguimento dell'intero risarcimento, da parte del terzo trasportato di uno dei mezzi, soltanto nei confronti del conducente dell'altro mezzo, non implica rinuncia tacita alla solidarietà, gravante su entrambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall'art. 1311 c.c. (secondo le quali la presunzione di rinuncia alla solidarietà si verifica soltanto se il creditore rilasci quietanza «per la parte di lui», senza riserve per il credito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente pro quota, con l'adesione del debitore convenuto), con la conseguenza che il conducente che ha risarcito il danneggiato ha regresso nei riguardi dell'altro conducente nella misura del corrispondente grado di colpa.

Cass. civ. n. 12524/2000

In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. — che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi — risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza.

Cass. civ. n. 6478/2000

Una volta assolto, in sede penale, il presunto responsabile di un sinistro stradale, imputato di omicidio colposo, con la formula «perché il fatto non costituisce reato», il giudice civile adito con la domanda di risarcimento del danno è tenuto ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale, e può fare applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., soltanto ove tale indagine non consenta di accertare il nesso eziologico tra condotta ed evento.

Cass. civ. n. 5671/2000

In tema di circolazione stradale, i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile.

Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.

Cass. civ. n. 5032/2000

Il danneggiamento di un immobile a causa dell'incendio di un'autovettura parcheggiata in prossimità dello stesso, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga individuato un particolare e specifico nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale e l'incendio, non può considerarsi un evento prodotto da detta circolazione.

Cass. civ. n. 5945/1999

È correttamente motivata la decisione di merito la quale abbia ritenuto corresponsabile di un sinistro stradale il conducente il quale, pur avendo reagito secondo l'istinto comune dinanzi ad un ostacolo imprevisto ed imprevedibile (e cioè frenando bruscamente), ben avrebbe potuto però controllare la propria reazione attraverso un maggior controllo della coscienza vigile. (Nel caso di specie l'ombrellone di un bar, spostato dal vento perché non fissato al suolo, era finito sul parabrezza di una vettura in transito, il cui conducente aveva frenato bruscamente ed invaso la opposta corsia di marcia. Il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., ha ascritto la responsabilità del sinistro per l'80% al proprietario del bar, e per il restante 20% al conducente).

Cass. civ. n. 4648/1999

Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Cass. civ. n. 11744/1998

Tra i soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 990 del 1969, rientra anche l'istruttore del conducente munito del cosiddetto “foglio rosa”, giacché l'istruttore ha il potere ed il dovere di assistere l'allievo — conducente non solo con consigli e direttive verbali, ma anche con interventi diretti sui comandi di guida (volante, freno a mano), partecipando al complesso di attività che concorrono a far sì che il veicolo si muova seguendo un determinato percorso, con l'osservanza delle norme di comune prudenza e delle regole di comportamento previste dal Codice della strada. Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli l'istruttore di guida non può, quindi, considerarsi terzo trasportato.

Cass. civ. n. 10629/1998

In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione, comunque, ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l'azione prevista dall'art. 1681 c.c. - che stabilisce la responsabilità contrattuale del (solo) vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio - può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c. Pertanto, il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all'art. 2054; ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art. 2043 c.c.), giacché l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato.

Cass. civ. n. 10026/1998

La presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, comma secondo c.c., opera solamente nel caso di scontro tra veicoli, e la estensione del concetto di «scontro» a tutte le ipotesi in cui si riscontra un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo contrasta sia con la inequivoca lettera della legge – dato che l'espressione «scontro» indica soltanto la collisione fisica – sia con la sistematica e la ratio della fattispecie.

Cass. civ. n. 5983/1998

La responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone pur essendo presunta, può tuttavia essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente, come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedirne l'investimento.

Cass. civ. n. 10110/1997

Una corretta lettura della norma di cui all'art. 2054 c.c. conduce a ritenere del tutto indifferente, affinché lo si possa considerare «in circolazione», che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come «scontro» qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo.

Cass. civ. n. 7922/1997

In caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.

Cass. civ. n. 5250/1997

La presunzione di colpa posta, ex art. 2054 comma secondo, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Cass. civ. n. 11323/1996

Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le «sirene» in funzione, è esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro (nella specie, investimento pedonale), resta onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 comma primo c.c.), pur se la inevitabilità altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza.

Cass. civ. n. 8281/1996

Se il giudice di merito accerta la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo c.c., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054 comma primo c.c.

Cass. civ. n. 3131/1996

Il principio della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. ha carattere sussidiario ed opera soltanto nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell'evento dannoso. Detto principio, peraltro, è estensivamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, una volta che in un incidente stradale tale concorso sia stato accertato in concreto.

Cass. civ. n. 9197/1995

Dal momento che l'art. 652 del nuovo c.p.p. sostanzialmente riproduce l'art. 25 del codice abrogato, tuttora vige il principio secondo il quale la sentenza penale che prosciolga l'imputato con formula dubitativa rende improponibile l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 2054 c.c. soltanto quando il dubbio attiene all'elemento oggettivo del reato o alla partecipazione ad esso dell'imputato, e non anche nel caso in cui il dubbio si riferisca all'elemento soggettivo, dal momento che il citato art. 2054 stabilisce una presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli per il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione degli stessi. Presunzione che comporta l'onere a carico dei predetti di fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con la conseguenza che è consentito al giudice civile di valutare, limitatamente a tal fine, i medesimi fatti materiali già accertati dal giudice penale, e, nel caso in cui la prova liberatoria non sia stata data, di ritenere, in via presuntiva, il pari concorso di colpa dei conducenti coinvolti nell'incidente, nella determinazione dell'evento dannoso.

Cass. civ. n. 8917/1995

Per il disposto dell'art. 107 del previgente codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Il principio e la presunzione anzidetti operano, ai sensi dell'art. 2054 c.c., nei riguardi di tutti i veicoli senza guida di rotaie e, quindi, anche per i trattori agricoli che si trovino a circolare su strada.

Cass. civ. n. 8721/1995

In tema di danni conseguenti alla circolazione dei veicoli, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma terzo, c.c., a carico del proprietario del mezzo si riferisce ai danni riportati dai terzi estranei alla circolazione del veicolo stesso e non anche ai danni sofferti dalle persone trasportate, a titolo contrattuale o amichevole, le quali possono agire contro il conducente solo per altro titolo (ad es. ex art. 1678, ovvero 2043 c.c.).

Cass. civ. n. 8719/1995

Nel caso di scontro tra veicoli la cui responsabilità sia riconosciuta a carico dei rispettivi conducenti in base alla presunzione di cui all'art. 2054, la persona trasportata su uno dei veicoli a titolo di cortesia non può agire nei confronti del proprietario di detto veicolo avvalendosi del disposto dell'art. 2054 comma terzo, applicabile nei confronti dei terzi estranei alla circolazione stradale non anche ai trasportati, bensì del disposto dell'art. 2043 disciplinante la responsabilità per fatto illecito. Ne deriva che il proprietario del veicolo non può essere ritenuto responsabile dei danni subiti dalla persona trasportata in base alla stessa presunzione posta a carico del conducente, occorrendo la dimostrazione che egli abbia tenuto un comportamento doloso o colposo, ai sensi dell'art. 2043 cit., tale da aver contribuito a cagionare il danno.

Cass. civ. n. 1240/1995

La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. da parte del conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.

Cass. civ. n. 981/1995

La responsabilità del proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale è esclusa, a norma dell'art. 2054, terzo comma, c.c., nel caso in cui il mezzo sia stato affidato, per riparazioni, ad un esercizio che pubblicamente e notoriamente svolga attività di autofficina e che presenti garanzie di serietà, da valutarsi ex ante e, cioè, con riguardo alle circostanze esistenti al momento dell'affidamento della vettura.

Cass. civ. n. 6395/1994

Poiché la responsabilità presunta del conducente del veicolo può essere esclusa, ai sensi dell'art. 2054 c.c., solo se risulti provato che quest'ultimo ha fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e che non avrebbe potuto, quindi, in alcun modo prevenirlo, nel caso di investimento di un pedone, che abbia attraversato la strada senza rispettare il segnale del semaforo, il conducente del veicolo non può limitarsi a provare che il pedone ha attraversato con il semaforo «rosso» mentre il veicolo giungeva da una distanza che non consentiva manovre di emergenza, ma deve anche dimostrare che il pedone, benché avvistato, non aveva tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada nonostante il divieto o, in altri termini, che il pedone ha iniziato l'attraversamento in modo così repentino che anche la dovuta sorveglianza della strada, da parte del conducente del veicolo, non sarebbe servita ad evitare l'incidente, atteso che tale attraversamento non è del tutto imprevedibile essendo astrattamente possibile che il pedone sia disattento o privo di riflessi adeguati.

Cass. civ. n. 3958/1994

La presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. che ha carattere sussidiario, trovando applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti, presuppone la esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertata per ciascun veicolo e l'evento, sicché deve escludersi allorché non sussista alcun rapporto di causalità con il comportamento accertato di uno dei conducenti.

Cass. civ. n. 2038/1994

L'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento.

Cass. civ. n. 11928/1993

In tema di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale e nell'ipotesi di investimento di pedone, la non superata presunzione di colpa del conducente del veicolo, a norma del primo comma dell'art. 2054 c.c., non preclude l'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato, né opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, attuandosi solo ove non sia possibile l'accertamento della dinamica dell'incidente e del comportamento del pedone, che ben può dar luogo ad un concorso di colpa del pedone medesimo.

Cass. civ. n. 6750/1993

Poiché la circolazione stradale si riferisce nella sua organica visione non soltanto ai veicoli in moto, ma anche a quelli momentaneamente in sosta, verificandosi un urto tra un veicolo in moto ed un altro in sosta, nei confronti di entrambi i conducenti trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., che può essere vinta soltanto in seguito all'accertamento che l'evento si è verificato per colpa esclusiva di uno solo dei conducenti.

Cass. civ. n. 5024/1993

In tema di responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione stradale, il conducente la cui responsabilità civile sia esclusa, ai sensi dell'art. 2046 c.c., perché ritenuto incapace, senza colpa, di intendere e di volere nel momento del sinistro, non può essere considerato responsabile dei danni ove sia anche proprietario, del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 terzo comma c.c.

Cass. civ. n. 13015/1992

L'art. 2054 comma terzo c.c. prevedendo una responsabilità senza colpa per fatto altrui costituisce norma di eccezione e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica (art. 14 Preleggi) nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati. Pertanto, nel caso di contratto di leasing automobilistico, il soggetto la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione obbligatoria e che non essendo considerato terzo è escluso, unitamente ai suoi discendenti, dai benefici dell'assicurazione ai sensi dell'art. 4 lett. a) eb) L. n. 990 del 1969 (disposizione non più in vigore per quanto riguarda i discendenti a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 188/1991 della Corte costituzionale) non è l'utilizzatore del veicolo, ma il proprietario concedente, non rilevando la effettiva disponibilità, con la conseguenza che soltanto il proprietario concedente va considerato quale responsabile in solido con il conduttore del veicolo dato in leasing e soggetto all'onere probatorio di cui al terzo comma del citato art. 2054, senza che le eventuali clausole del contratto di leasing automobilistico più favorevole al concedente, perché limitative della responsabilità di quest'ultimo, possano assumere validità nei confronti dei terzi, stante l'interesse pubblico che presiede la disciplina in esame.

Cass. civ. n. 3415/1988

Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi — e, quindi, con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna — il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in uguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita da essi la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni.

Cass. civ. n. 2799/1988

Il passaggio in giudicato della sentenza, che, riconoscendo la pari responsabilità dei conducenti di due veicoli coinvolti in un incidente stradale, abbia accolto la domanda di risarcimento proposta dal terzo danneggiato nei confronti di uno solo di detti conducenti, condannando questo, in forza della previsione di solidarietà di cui al primo comma dell'art. 2055 c.c., a risarcire per l'intero il danno subito dal terzo, comporta che l'azione della società assicuratrice del danneggiante condannato all'integrale risarcimento, volta a conseguire in via di regresso la metà di quanto erogato al danneggiato ai sensi della sentenza stessa, soggiace non alla prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. ma alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 dello stesso codice.

Cass. civ. n. 2818/1983

Nell'ipotesi di «tamponamento» di un veicolo cagionato dal mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue, si deve escludere la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 c.c., che è superata dalla colpa esclusiva del conducente del veicolo sopraggiunto, sul quale soltanto incombe l'onere della prova liberatoria, con la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati, in tutto o in parte, da cause a lui non imputabili.

Cass. civ. n. 3038/1982

Per poter superare la presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2054, terzo comma, c.c., a carico del proprietario di un veicolo per i danni cagionati dalla circolazione di questo, non è sufficiente dimostrare che il veicolo abbia circolato senza la volontà del predetto, ma occorre provare che la circolazione è avvenuta «contro la sua volontà», richiedendosi, cioè, la esplicazione di un'attività esterna e concreta, la quale valga non solo a specificare il divieto a che il veicolo sia usato da altri, ma anche ad impedirne la circolazione abusiva. La responsabilità del proprietario non può, pertanto, ritenersi esclusa nemmeno in caso di circolazione conseguente a furto del veicolo, ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad ostacolare materialmente l'azione del ladro e la circolazione stessa. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito, con cui è stata ritenuta insufficiente, al fine indicato, la prova che il proprietario di un autotreno, lasciando il veicolo in sosta, avesse provveduto ad interrompere il circuito di avviamento ed a chiudere a chiave le portiere, essendo rimasto accertato che i ladri si erano impadroniti del veicolo dopo essere venuti in possesso delle relative chiavi a causa dell'imprudenza e della negligenza del proprietario medesimo, il quale le aveva riposte all'esterno della cabina di guida, in un posto agevolmente accessibile, secondo una consuetudine nota a più persone e conoscibile da altri occasionalmente).

Cass. civ. n. 1816/1982

Il giudicato penale, il quale affermi la responsabilità, oltre che penale, anche civile dell'autore di un fatto produttivo di danno, non preclude, in sede civile, l'accertamento della concorrente responsabilità di un terzo, rimasto estraneo al procedimento penale.

Cass. civ. n. 963/1982

Colui il quale invoca in un processo civile l'opponibilità ad una parte degli accertamenti effettuati in sede penale, è tenuto a fornire la prova che tale parte abbia partecipato al giudizio penale o sia stata posta in grado di parteciparvi, attraverso la notifica dell'avviso di cui all'art. 8 della L. 5 dicembre 1969, n. 932, senza che possa assumere rilievo, ai fini anzidetti, l'eventuale conoscenza di fatto che la stessa abbia avuto della pendenza del processo penale.

Cass. civ. n. 1019/1981

L'art. 2054, comma quarto, c.c. — nello statuire che il conducente e il proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili «in ogni caso» dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo — pone un particolare regime probatorio nel senso che al danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l'evento), mentre le indicate persone che intendono esimersi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2054 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
giovedì 14/09/2023
“Pregiatissimi,
sollevo un problema nel mio condominio con più di 10 condomini: nell'atrio condominiale ci sono dei piccoli box, senza luce, dove i condomini e non, mettono le proprie auto. L'accesso a questo atrio è diretto tramite un corridoio dritto (di pochi metri) con dei muri laterali, la cui entrata è comune anche alle persone del condominio, e soprattutto ai più piccoli, in particolare mio figlio di 7 anni, che entrando e uscendo dal portone e dal cancello e percorrendo questo corridoio (che è come un tunnel) non viene visto dalle auto e rischia di essere preso sotto. Purtroppo io non so se queste auto possono entrare in questi "box", se c'è un regolamento condominiale, poiché avendo avvisato l'amministratore mi ha solo rassicurato di avvisare per telefono, in particolare il soggetto guidatore più distratto, senza indire un'assemblea o prendere precauzione magari mettendo uno specchio o qualcos'altro.
A questo punto vorrei sapere, quale sia la soluzione o comunque l'iter legale più corretto da seguire.
Distinti saluti.”
Consulenza legale i 20/09/2023
In assenza di un regolamento di condominio contrattuale che detti degli specifici divieti di utilizzo dei box e del corrispondente corridoio di accesso, si deve presumere che tali parti comuni dell’edificio siano allo stato attuale correttamente usate: esse infatti hanno come naturale loro destinazione economica e forma di utilizzo il transito sia pedonale che carrabile per accedere nel palazzo.
Piuttosto che da un punto di vista condominiale il caso prospettato andrebbe guardato sotto la lente del risarcimento del danno. Sotto questo ultimo aspetto però non è possibile offrire una consulenza specifica in quanto (fortunatamente) non è accaduto un sinistro la cui dinamica potrebbe essere valutata ai fini del riparto delle responsabilità conseguenti.

In linea generica possiamo dire che nel caso in cui in fase di manovra delle autovetture nella rampa di accesso avvenisse un sinistro a danni di un minore che si trovava nel contempo a transitare nei paraggi le responsabilità potrebbero essere molteplici.
Innanzitutto chiamato a rispondere dei danni causati potrebbe essere il guidatore dell’auto ex art. 2054 del c.c. nel momento in cui egli non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del guidatore potrebbe però essere anche mitigata se non quasi azzerata se venisse riconosciuto ai sensi dell’ art. 1227 del c.c. un concorso di colpa del soggetto danneggiato: sotto questo aspetto la mente corre subito ai movimenti repentini ed inconsulti dettati dal gioco tenuti dai bambini nelle aree condominiali, anche in quelle zone dove non sarebbe saggio che i minori transitino e stazionino privi di una adeguata supervisione di un adulto.
In un ipotetico sinistro, anche il condominio non sarebbe esente da responsabilità: se infatti le aree oggetto del quesito non avessero quelle dotazioni di sicurezza necessarie per garantire un corretto transito sia delle persone che delle autovetture, il condominio potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni invocando la norma generale di cui all’ art. 2043 del c.c.

È quindi quanto mai opportuno che si segnali per iscritto all’amministratore l’esistenza del problema, sollecitando quest’ultimo ad indire una riunione condominiale che affronti la questione circa l’installazione di ogni apparato che sia idoneo a garantire la sicurezza dell’area, come ad esempio uno specchio stradale.
Se la richiesta di indire la riunione fosse portata avanti da due condomini che rappresentino almeno 166 millesimi, l’amministratore ai sensi dell’art. 66 delle disp. att. c.c. sarebbe obbligato alla convocazione della assemblea.


Rossi M. chiede
martedì 22/10/2019 - Sicilia
“Agosto 2019, ore 16.45. Strada urbana rettilinea urbana doppio senso di marcia, 2 corsie, senza corsie prestabilite di sosta, ma con auto in sosta lungo il ciglio del senso di marcia in oggetto. Marcia più che moderata, ma ad un certo punto incontro un suv parcato contromano lungo la mia corsia di percorrenza con ruote anteriore completamente girate verso l'esterno, ovvero verso la strada, ovvero verso la corsia di mia percorrenza. Tutto tranquillo e sereno, traffico modestissimo, nessun problema ambientale, zero di zero, ma improvvisamente senza rendermene conto, cercando di stare dentro la mia corsia, nel frattempo arrivava frontalmente altro veicolo per fatti suoi, la mia ruota ant. destra, incontrava la ruota ant. destra del suv parcato contromano, ci sbatto contro, monto su questa ruota sterzata, mi ribalto sul tetto e subito la mia auto si corica sul laterale dx, fermando all'istante. Multa Polizia Municipale: subisco 141 comma 1 e 11. Posso fare qualcosa per impugnare la multa? In che modo, in virtù di cosa posso richiedere i miei danni alla compagnia assicuratrice del suv in sosta contromano? Ho ragione o torto, o parzialmente ragione? sagoma limite violata? similarmente/parallelismo a portiera aperta? violazione di comportamento CDS nel sostare e parcheggiare regolarmente? nocumento in senso generale? guida pericolosa, seppur in sosta? invasione abusiva del suolo pubblico?”
Consulenza legale i 04/11/2019
Al fine di dirimere il presente quesito, va preliminarmente dato atto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 8620/2015) in tema di auto parcheggiata in sosta e, più nello specifico, se la fattispecie rientri nel concetto di “circolazione” del veicolo ai fini dell'applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria di cui alla L. 990/1969, art. 1, in combinato disposto con l'art. 2054 c.c., in relazione al quale può scattare, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, l'obbligo risarcitorio della compagnia assicuratrice.

Secondo un primo orientamento, le particolari funzioni svolte dal veicolo in movimento escludono la rilevanza di una causa autonoma legata alla sosta che determini un incidente, dato che è idonea ad interrompere il nesso causale con la circolazione (Cass., n. 5398/2013).

Un secondo orientamento, divenuto poi prevalente ed avallato dalle Sezioni Unite, opta invece a favore di un concetto ampio di circolazione, ricomprendente anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade.
Ed infatti, “la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, quale assunta dall'articolo 2054 c.c. (e perciò rilevante ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa) ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine “circolazione” assume nel linguaggio comune, sostanzialmente evocante l'ideo dello spostamento o del movimento, dovendo il concetto di “circolazione stradale”, al di là dell'apparente incongruità lessicale, comprendere anche la “circolazione statica”, e , cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un'utilizzazione della strada pari al transito”.

Dato atto che il SUV parcato contromano, assai probabilmente ha determinato l'incidente, o quantomeno vi ha contribuito in misura non irrilevante, sarà necessario argomentare circa l'assenza di propria colpa al momento dell'incidente, facendo leva soprattutto sulla presenza indebita del SUV sul ciglio della strada, presenza che ha determinato l'incidente. Il guidatore del SUV, oltretutto, sarà passibile di sanzione verosimilmente ai sensi dell'art. 158, se le ipotesi ivi elencate coincidono con la fattispecie (non meglio specificata all'interno del quesito) oppure, in via residuale, ai sensi dell'art. 157 C.d.s. (v. soprattutto commi 3 e 4), oppure ancora, qualora il SUV fosse in avaria, ai sensi dell'art. 161.

Dal punto di vista pratico, sarà possibile agire per la tutela dei propri diritti essenzialmente e, nello specifico, sottolineare la propria mancanza di colpa in relazione all'incidente occorso, in tre modi:
  • si può presentare presso l'amministrazione che ha emanato la multa ricorso in autotutela, con l'enucleazione chiara dei motivi del ricorso e soprattutto delle circostanza per cui si ritiene determinante il concorso del soggetto posto alla guida del SUV, affinché spontaneamente questa annulli in autotutela la sanzione comminata (percorso - si capisce subito- di non facile soluzione, dato che la P.A: dovrebbe “ammettere “ il proprio errore);
  • depositare un ricorso al Prefetto entro 60 giorni dal giorno della consegna o della notifica del verbale di contravvenzione, contestane la sanzione per i motivi su esposti;
Appare fondamentale precisare che tramite il ricorso al G.D.P. si potrà anche chiamare in causa la compagnia assicuratrice del SUV.

Il Giudice di pace ha competenza esclusiva sia in materia di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, sia per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli (art. 7 c.p.c.), purché il valore della controversia non superi ventimila euro (se la quantificazione del danno e del conseguente risarcimento richiesto supera tale cifra, sarà competente il tribunale ordinario).

A differenza delle modalità indicate per la contestazione davanti al Prefetto, per capire come contestare una multa al Giudice di Pace bisognerà ricordare che i termini per la proposizione del ricorso sono di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso potrà essere presentato personalmente presso la cancelleria degli uffici del Giudice di Pace o tramite l’assistenza di un avvocato. Bisogna comunque evidenziare che in questo caso, oltre alle spese legali, si dovranno pagare anche le spese vive del ricorso consistenti nel contributo unificato del valore di 43 euro (per i ricorsi il cui valore è fino a 1.100 euro) e nella marca da bollo di 27 euro.

Vale la pena di suggerire come in via preventiva appaia opportuno contattare la compagnia assicuratrice avversaria, vedere se è disposta ad accettare le contestazioni mosse ed eventualmente sottoscrivere una transazione, evitando in tal modo l'alea del giudizio ed i tempi del processo.

ANTONIO F. chiede
martedì 05/04/2016 - Emilia-Romagna
“Gradirei sapere se il trasferimento della sola nuda proprietà di un autoveicolo comporta la risoluzione del contratto di assicurazione o, come mi sembrerebbe più logico, è ininfluente ai fini di detto contratto, il quale rimane quindi valido ed invariato a nome dell'usufruttuario.
In ogni caso, quali comunicazioni devo dare alla compagnia assicuratrice?
In attesa di una cortese risposta, invio cordiali saluti”
Consulenza legale i 14/04/2016
Preliminarmente occorre chiarire, all'interno del rapporto assicurativo RC auto, la differenza tra due figure, ovvero tra il contraente della polizza di assicurazione e l'assicurato.
Il contraente della polizza assicurativa è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione ad assume l'obbligo di pagare il premio.
L’assicurato, è il soggetto che è effettivamente tutelato dalla polizza. Di norma, l'assicurato, è il proprietario del veicolo. Tuttavia, più precisamente, la normativa di riferimento non fa distinzione tra proprietario, usufruttario, l’affittuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (secondo quanto risulta dal PRA – Pubblico Registro Automobilistico).
L'art. 2054 del c.c., sulla circolazione dei veicoli, stabilisce che "il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà".
Pertanto, oltre al conducente, che è il diretto e principale responsabile della circolazione del veicolo, sono obbligati ad assicurare il veicolo, in quanto responsabili "in solido" con il conducente, anche il proprietario e gli altri soggetti legati ad esso da altri rapporti giuridici qualificati, e precisamente il locatario in leasing, l’acquirente con patto di riscatto e l’usufruttario.
Tra l'altro, l'art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, stabilisce che "l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza".
Alla luce del quadro normativo richiamato, si ritiene che, nel caso di specie, poiché muta solamente la "qualifica giuridica" del soggetto assicurato (da proprietario ad usufruttario), il contratto di assicurazione non si dovrebbe risolvere anticipatamente poiché il soggetto assicurato è in realtà il medesimo (seppure prima nella qualità di proprietario ed ora di usufruttario).
Tuttavia, poiché allo stato non è dato conoscere il contenuto del contratto di assicurazione, si ritiene che sarebbe opportuno, al fine di evitare eventuali problemi futuri nel rapporto con l'assicurazione (in particolare, in caso di eventuale sinistro), comunicare a quest'ultima l'avvenuta cessione della nuda proprietà, esibendo il relativo atto di disposizione e l'avvenuto aggiornamento al PRA.

Luca chiede
sabato 01/12/2012 - Veneto
“Salve. volevo porre un quesito in merito all'art 2054, ma prima racconto in breve l'episodio.
Mi ritrovavo trasportato sulla mia auto in quanto la stessa , per una serie di motivi la guidava un mio amico.
Ad un certo punto questo mio amico non si accorge che l'auto che ci precedeva si era forse fermata per dare precedenza e la tamponava rovinando sia l'autovettura che ci precedeva , sia la mia.
Nell'incidente anch'io subivo danni fisici e così mi sono recato al pronto soccorso.
A questo punto ho inoltrato formale richiesta danni per i soli danni fisici che ho subito ma , la mia assicurazione mi ha risposto che siccome sono il proprietario dell'autovettura che ha causato l'incidente , in base all'art 2054 c.2 , non ho diritto al risarcimento in quanto sono responsabile in solido con il conducente e quindi non possono liquidarmi in qualità di trasportato.
Il quesito è il seguente : è corretto quello che scrive la mia assicurazione oppure è un mero tentativo per non pagare?
Grazie in anticipo per l'attenzione che vogliate mettere al su esposto quesito.”
Consulenza legale i 05/12/2012
In merito a chi sia o meno considerato "terzo trasportato", l'art. 29 del codice delle assicurazioni private (D. lgs. 209/2005) così dispone: "Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro". Sono poi esclusi dal risarcimento dei soli danni alle cose (e non alla persona): "i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada; il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)".
Dalla lettura di tale norma non si evince affatto che il proprietario del veicolo non possa essere anche considerato un "terzo trasportato" ai fini del risarcimento da parte della sua stessa assicurazione, nel caso in cui egli subisca un sinistro a causa o di un terzo o del conducente che non sia lui stesso.
Anche una parte della giurisprudenza sostiene tale interpretazione. Ad esempio, il Tribunale di Trieste, con sent. 777/2011, ha chiarito che il proprietario del veicolo, in quanto tale, se trasportato a qualsiasi titolo, ha sempre e comunque diritto a giovarsi dell'assicurazione obbligatoria per il risarcimento dei danni da circolazione, con la sola limitazione relativa ai danni alle cose. Il giudice ha sottolineato che "l'apparente antinomia tra la qualità di terzo risarcibile, desunta dal sistema del codice delle assicurazioni private, ed il ruolo di presunto (in astratto) corresponsabile del sinistro, e pertanto dei danni patiti anche in proprio, va dunque risolta in favore della prevalenza della prima sulla seconda".
Pertanto, nel caso di specie, il rifiuto dell'assicurazione non appare sorretto da idonea giustificazione.
Tuttavia, va precisato che ai sensi del quarto comma dell'art. 141, cod. assicurazioni private, rimane salvo per l'assicuratore del vettore il diritto a rivalersi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. La norma induce ad ulteriori riflessioni. Poiché i fatti esposti sembrano ricondurre la responsabilità del sinistro interamente al conducente del veicolo, amico del proprietario danneggiato e terzo trasportato, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., sia il conducente che il proprietario dell'automobile si debbono ritenere solidalmente responsabili civili del sinistro. Se così in effetti fosse, si creerebbe una situazione contraddittoria, per la quale l'assicurazione erogatrice dell'indennizzo verso il terzo trasportato non potrebbe rivalersi su altra diversa assicurazione (il responsabile civile - proprietario è infatti suo stesso assicurato).
Sul punto, è bene sottolineare che non vi è una univoca interpretazione dell'art. 141: secondo un indirizzo giurisprudenziale (Giudice di Pace di Pozzuoli, sent. n. 915, 6 aprile 2009) la disciplina dell'azione diretta del terzo trasportato presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, inteso presuntivamente come coinvolgimento di almeno due compagnie assicuratrici. Abbracciando questa interpretazione, nel caso di specie si dovrebbe concludere che l'art. 141 non possa trovare applicazione.
La Corte Costituzionale, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, ha affermato che la norma di cui all’articolo 141 CdA vada interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008). A prescindere dall'applicabilità o meno dell'art. 141 CdA, resta pertanto ferma per il terzo trasportato la possibilità di ottenere il risarcimento del danno dall'altro responsabile civile (il conducente), nei limiti della sua quota di responsabilità.

ERMES M. chiede
venerdì 24/02/2012 - Lombardia
“Ho avuto questo tipo di incidente: mentre andavo con la mia auto su una strada extraurbana , un cane ha attraversato la strada improvvisamente per rientrare nel cortile del suo proprietario, urtando il paraurti anteriore per un danno stimato dal perito di 847 €.
Preciso che il cane è tutt'ora vegeto a dimostrazione del fatto che non correvo.
L'assicurazione mi ha liquidato la metà adducendo come prova l'art.2052 e 2054 del C.C. che secondo il liquidatore stabilisce la corresponsabilità del danno nei casi di incidenti con animali.
Il proprietario ha fatto la dichiarazione di incidente senza contestare niente in quanto il cancello era aperto.
I testimoni siamo io e mia moglie.
Vorrei sentire un parere giuridico, magari anche alla luce di sentenze giudicanti, in quanto leggendo l'articolo non pare che dica questo.

Grazie”
Consulenza legale i 27/02/2012

La norma di cui all'art. 2052 del c.c. - in base alla quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso - trova il proprio fondamento nel principio per cui, in tema di danno cagionato da animali, la responsabilità del proprietario dell'animale è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che, per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Pertanto, se la prova liberatoria non viene fornita, non rimarrebbe al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero.

In tema di responsabilità per i danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, però, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 del c.c., comma uno, anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo ma il conducente stesso; ciò in quanto l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (sul tema si vedano, a d esempio Cass Civ. 2002/200; Cass. Civ. 2003/13577; Cass. Civ. 1997/5783).


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