Carattere generale e fondamentale del principio contenuto nell'art. 2740. Evoluzione storica della responsabilità patrimoniale. La sparizione dell'ultima traccia della responsabilità gravante sulla persona del debitore. L'obiettivazione della responsabilità. Differenziazione fra debito e rispondenza. Critica della dottrina. Concetto unitario dell'obbligazione
Il principio contenuto nell'art. 2740 è fondamentale in tutto il sistema giuridico del diritto privato, giacché senza la responsabilità patrimoniale le obbligazioni risulterebbero un nome vano senza contenuto pratico. Un tempo, come nell'antico diritto romano, il debitore rispondeva con la sua persona
(nexum); il rapporto obbligazionistico produceva un autopignoramento o un automancipazione. La persona del debitore era direttamente tenuta all'adempimento. Il debitore, in effetti, aveva dato sè stesso in garanzia e costituito uno stato di assoggettamento fisico di sè stesso verso il creditore, il quale aveva un vero diritto sulla persona di lui. È il periodo
dell'intuitus personae. Un lungo processo evolutivo ha man mano sostituito alla persona del debitore i suoi beni e riversato sugli stessi tutte le responsabilità degli obblighi assunti dal titolare. L'ultima traccia dell'antico assoggettamento della persona del debitore per effetto dell'obbligazione è stato considerato l'istituto dell'arresto personale, ridotto dalla legge a pochi casi eccezionali.
Si è affermato che in tal modo si è avuto una spiritualizzazione soltanto dell'obbligazione, in quanto il vincolo non considera più direttamente l
a persona del debitore, ma il rapporto in sè stesso, che si svolge fra debito o credito, come entità a sè stante, fra le quali la persona del debitore entra soltanto per determinare un contatto, con una funzione analoga a quella del
medium.8 Si è parlato anche di una oggettivazione dell'obbligazione, la quale, entro certi limiti, si stacca dalle persone del debitore e del creditore, i quali possono essere ignoti l'uno all'altro e, per quanto concerne il creditore, consente di mutarne rapidamente la persona, all'infinito, senza alcuna formalità, come nei titoli al portatore, dei quali la carta « è lo scrigno che contiene il diritto ». È il periodo
dell'intuitus paecuniae.
Più recentemente si è sostenuto, ricorrendo anche alla autorità delle fonti, una separazione fra debito e rispondenza, o con la terminologia tedesca fra
Schuld (debito) e
Haftung (rispondenza). Il primo rapporto altro non è che uno stato di pressione psicologica, in cui il debitore si trova pel semplice fatto dell'esistenza di un'obbligazione giuridica, che gli impone di eseguire una data prestazione a favore di una persona ed ha come corrispettivo una legittima aspettativa del creditore di ricevere la detta prestazione per il solo fatto che gli è legittimamente dovuta. L'altro rapporto è lo stato di assoggettamento di una o più cose o dell'intero patrimonio del debitore ed ha per corrispettivo un diritto del creditore di far valere il detto assoggettamento allo scopo di rendere più probabile l'adempimento della prestazione dovuta e di ottenere l'oggetto o il valore dell'oggetto della prestazione stessa, se essa non venga volontariamente eseguita. Di conseguenza il diritto del creditore è nella rispondenza, che colpisce non il debitore ma ciò che per lui risponde, cioè i suoi beni o quelli di altra persona che si sia obbligata per lui, mentre nel debito il creditore" non ha che un'aspettativa dell'adempimento personale. I due rapporti sarebbero autonomi, pure essendo intimamente connessi. La connessione non esclude però che il debito sia un concetto distinto e diverso da quello dell'obbligazione.
La dottrina ha avuto fautori entusiasti e oppositori convinti. Essa contiene una parte di verità in quanto l'adempimento personale del debitore in molteplici
casi e specie nelle obbligazioni di fare è fondato sulla fiducia che si ha nel debitore, che senta l'obbligo giuridico di compiere quanto ha promesso. Se egli non vuole adempiere, neppure il concorso di tutte le forze di terra, di mare e di cielo, che possiede lo Stato, e pone a disposizione del creditore, possono ottenerne l'adempimento. Ma non può elevarsi a dottrina generale delle obbligazioni, in quanto anche nelle obbligazioni di fare non trattasi di una semplice aspettativa, giacché il giudice condanna l'inadempiente a cor-. rispondere in danaro il valore dalla prestazione non eseguita. E vero che il valore della prestazione è cosa ben diversa dalla prestazione, ma il conseguirne il valore é l'esercizio di un diritto e non di una semplice aspettativa da parte del creditore. In quanto poi alle obbligazioni di dare, consistenti nell'obbligo di consegnare una cosa certa e determinata e in genere per tutte le obbligazioni per le quali è possibile l'esecuzione specifica e il giudice l'ordina, il creditore consegue ciò che gli era dovuto. Trattasi, dunque, di una visione parziale del fenomeno, che si scambia per una manifestazione totalitaria. Praticamente, poi, non giova la scissione del rapporto di debito da quello della rispondenza, giacché complica il regolamento del rapporto di obbligazione e non serve certo ad avvalorare nella coscienza del debitore.
I beni del debitore soggetti alla garanzia
Il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. La disposizione esprime il principio con la maggiore ampiezza possibile. Non si distingue fra le varie origini delle obbligazioni ; derivino esse da contratto, da delitto o quasi delitto o dalla legge ; il debitore risponde per l'adempimento con tutti i suoi beni. Neppure è da fare distinzione fra la natura o qualità dei beni ; siano essi mobili o immobili, costituiti da cose corporali o da diritti ; siano già nel patrimonio del debitore al momento in cui si contrasse l'obbligazione o entrati a farne parte successivamente ; vi si trovino al momento in cui il creditore agisce per ottenere l'adempimento o siano acquisiti in futuro, sono sempre la garanzia del creditore, che su di essi può far valere i suoi diritti.
Tale diritto di garanzia è un effetto inevitabile dell'obbligazione assunta. Perché esso sorga non è necessario che il debitore abbia la capacità di alienare : basta che abbia quella di obbligarsi. Anche colui che non ha la capacità di intendere e di volere risponde coi suoi beni del fatto dannoso, se il creditore non ha potuto ottenerne il risarcimento da chi aveva il dovere di sorveglianza e il giudice ritenga equa la condanna dell'incapace, in considerazione delle condizioni economiche delle parti (
art. 2047 del c.c.).
I mezzi a disposizione del creditore per impedire l'evasione del patrimonio del debitore
Per l'esercizio di questo suo diritto, il creditore ha dalla sua parte i mezzi per ottenere che il debitore non sottragga il patrimonio a garanzia dell'adempimento, e faccia permanere in esso i singoli beni sui quali il creditore non abbia un diritto reale, che gli consenta di perseguirli presso i terzi
(diritto di seguito). All'uopo egli dispone di due azioni : la revocatoria e la surrogatoria e del sequestro conservativo. La prima fa rientrare nel patrimonio del debitore il bene che ia. stato dolosamente allontanato. Di essa si terrà parola altrove : basti qui ricordare che per essere esercitata dal creditore occorre a) che vi sia m
i danno effettivo di costui, nel senso che corra rischio di non potersi più soddisfare integralmente dei suoi crediti sui beni del debitore ;
b) che l'alienazione sia compiuta dal debitore con la coscienza che con essa si rendeva economicamente incapace per l'adempimento integrale delle sue obbligazioni ;
c) che se l'alienazione è fatta a titolo oneroso, il terzo che ha acquistato, al momento dell'acquisto sia in mala fede ; se, invece, l'acquisto è a titolo gratuito, il terzo è tenuto alla restituzione malgrado la sua buona fede. Quest'azione è detta anche
Pauliana (
art. 2901 del c.c.).
Anche della surrogatoria si discorrerà altrove (
art. 2900 del c.c.) ; possiamo quindi limitarci a dire che mediante la stessa il creditore per assicurare che siano soddisfatte e conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura. di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoni e non si tratti di diritti e di azioni, che per loro natura o per disposizione di legge non possono essere esercitate se non dal titolare.
Infine, col sequestro conservativo il creditore per garanzia delle sue ragioni può chiedere l'indisponibilità dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (articoli da 670 a 687). Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione (
art. 2905 del c.c.).
Eccezioni al principio della generale responsabilità del debitore coi propri beni. I debitori non tenuti personalmente. L'erede col beneficio di inventario. Il socio accomandatario. Le società per azioni
Il principio della responsabilità patrimoniale in tesi si estende dunque, a tutti i beni del debitore. Ma ogni principio generale soffre delle eccezioni e particolarmente quello in esame. Ne accenniamo le più frequenti :
a) Vi sono debitori che non sono obbligati personalmente verso il creditore, ma soltanto in rapporto ad un determinato bene, da esso posseduto. Cosi, l'acquirente di un bene gravato di ipoteca verso un terzo è tenuto verso costui per l'ammontare dell'iscrizione ipotecaria, ma soltanto col bene, su cui l'ipoteca è iscritta. Ogni altro suo elemento patrimoniale è sottratto all'azione del creditore. Ciò è la conseguenza che il debitore non era obbligato
personalmente verso il creditore.
b) Vi sono beni destinati unicamente a vantaggio della famiglia. L'inalienabilità è opponibile ai creditori il cui diritto è sorto posteriormente alla trascrizione dell'atto o alla costituzione del vincolo sui titoli di credito. Se la costituzione è fatta da un terzo, l'inalienabilità è opponibile ai creditori del coniuge, al quale è attribuibile la proprietà dei beni. I creditori del terzo costituente possono impugnare la costituzione del patrimonio familiare se fatta fin frode delle loro ragioni (art: 169). L'esecuzione sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiare non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Analogamente è disposto pei beni dotali, destinati a sostenere i pesi del matrimonio (art. 177). Se nell'atto di costituzione della dote non è stato espressamente consentito, non si possono durante il matrimonio alienare o obbligare i beni e le ragioni dotali e neppure si possono ridurre o restringere le ragioni medesime se non col consenso del marito o della moglie o con l'autorizzazione per decreto del tribunale, nei soli casi di necessità o utilità evidente (art. 187). L'esecuzione sui frutti dei beni dotali non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti dal marito per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
c) Nelle società semplici, per le obbligazioni sociali, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale (art. 2267). Il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali, anche se la società é in liquidazione può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268). Nelle società in accomandita semplice, i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita (art. 2313) ; nelle società per azioni la società soltanto risponde per le obbligazioni sociali col suo patrimonio (art. 2325).
d) L'esempio più tipico dell'obiettivazione del debito e della limitazione della responsabilità è dato dal codice germanico e da quello svizzero per quanto concerne il debito fondiario e la rendita fondiaria. Il mutuatario nel ricevere la somma grava il suo debito su di un determinato immobile, che costituisce l'esclusiva garanzia del mutuo, senza che il restante patrimonio venga vincolato per l'obbligazione. Egli può disporne liberamente. Anche l'immobile vincolato, può trasferirsi col debito, e se il debitore lo trasferisce si libera dal debito.
Eccezioni recate da leggi speciali. Insequestrabilità e impignorabilità di determinati beni
Una larga eccezione al principio generale dell'art. 2740 è data dalla insequestrabilità e dalla impignorabilità di una lunga categoria di beni. La varia natura di detti beni e le cause della relativa impignorabilità non si prestano ad una esposizione sistematica. Se ne sono avuti, tuttavia, lodevoli tentativi. Per amore di brevità non li accenneremo, limitandoci a ricordare che il nuovo codice di procedura civile quanto alle cose mobili distingue :
a)
le cose mobili assolutamente impignorabili, che sono quelle elencate nei 6 numeri dell'art. 514 ;
b) le cose mobili relativamente impignorabili, che sono quelle indicate all’art. 515 (le cose che il proprietario del fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, le quali possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili, ecc.) ;
c) le cose pignorabili in particolari circostanze di tempo indicate nell'art. 516 (i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, non possono essere pignorati, separatamente dal suolo se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, ecc. ; e i bachi da seta, non pignorabili, quando non sono per la maggior parte sui rami per formare i bozzoli, ecc.) ;
d) i crediti non pignorabili, di cui l'art. 545 indica due categorie : i) quelli impignorabili in modo assoluto, come i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazioni, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza ; 2) quelli impignorabili in modo relativo, giacché possono essere oggetto di pignoramento per determinati crediti.
Divieto di stabilire limitazioni di responsabilità con convenzioni private
Il fenomeno delle limitazioni delle responsabilità diventa di continuo più imponente per ragioni umanitarie, sociali o di tutela di interessi di diversa natura, che la legge ritiene degni di protezione. riservato, però, soltanto al legislatore di stabilire deroghe al principio della prima parte dell'art. 2740. Le private convenzioni non possono stabilire limitazioni al principio e a responsabilità. Questo divieto contenuto nella seconda parte della disposizione in esame fa ritenere che la prima rechi un principio di ordine pubblico.
Trattasi di una disposizione innovatrice di fronte al codice del 1865. È infatti stabilito oggi dal nuovo codice che è nulla ogni disposizione, con cui il testatore proibisca all'erede di dispone per atto tra vivi o per atto di ultima volontà dei beni ereditari.