(massima n. 1)
In tema di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, la causa non imputabile che esclude la responsabilitā del debitore, si ha quando l'inadempimento č determinato da un impedimento oggettivo e non dall'erronea convinzione del debitore di non dovere adempiere, non essendo sufficiente la buona fede circa la propria condotta, se questa non coincida con l'esaurimento di tutte le possibilitā di adempiere secondo la normale diligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale l'impresa obbligatasi ad assumere i dipendenti esistenti nell'organico dell'impresa nel cui appalto era subentrata, risultanti da documentazione probante, doveva, usando la normale diligenza, accertare i dipendenti nel relativo organico attraverso la documentazione aziendale, e in particolare i libri aziendali e le buste paga, non rilevando che l'impresa precedente avesse comunicato i nominativi dei dipendenti omettendone uno invece risultante dalla documentazione predetta).