(massima n. 1)
In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilitā dei costi, l'onere inerente all'attivitā d'impresa č quello che appartiene all'ambito aziendale ed al corretto esercizio dell'impresa stessa e, quindi, sostenuto in funzione o in ragione dell'attivitā imprenditoriale, risultando del tutto ininfluente, sul giudizio di inerenza, la natura del fatto che ha provocato la diminuzione patrimoniale - sia che questa derivi da atto illecito compiuto in assenza di un obbligo giuridico (cd. responsabilitā extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), sia che derivi da attivitā lecita e concretamente riferibile alla realtā aziendale (cd. responsabilitā contrattuale ex art. 1218 c.c.) - imponendosi in ogni caso un'indagine sull'appartenenza all'attivitā produttiva dell'evento generatore del decremento che viene in considerazione dal punto di vista fiscale. (Fattispecie in tema di risarcimento transattivo di danno biologico in favore di lavoratori affetti da patologie connesse all'esposizione all'amianto in cui la S.C. ha escluso il nesso d'inerenza, trattandosi di spesa derivante da scelte imprenditoriali "contra ius", antitetiche rispetto al corretto esercizio dell'attivitā di impresa).