Che cosa significa "Licenziamento"?
Atto con cui il datore recede dal contratto di lavoro subordinato, ponendo fine, con una dichiarazione unilaterale di volontà, al rapporto lavorativo.
Nel codice civile il recesso (sia del datore che del prestatore) dal contratto di lavoro è disciplinato dagli artt. 2118 e 2119. Le norme codicistiche sembrerebbero legittimare in ogni caso il licenziamento ad nutum, ossia senza motivazione, prevedendo solo un periodo obbligatorio di preavviso se non sussiste una giusta causa di recesso. In realtà, l'ordinamento giuridico italiano disciplina in licenziamento del lavoratore in molto più compiuto in alcune leggi speciali, in particolare la legge 15 luglio 1966, n. 604 e la legge 11 maggio 1990, n. 108.
La normativa pone molte limitazioni al datore di lavoro, considerato il contraente "forte" del rapporto, mentre contraente "debole" è il lavoratore.
Il lavoratore ha la facoltà di impugnare il licenziamento illegittimo, ottenendo dal giudice la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno (se il datore di lavoro presso cui lavorava aveva più di quindici dipendenti, più di cinque nell'impresa agricola: in imprese di dimensioni inferiori il datore di lavoro ha facoltà di scelta tra la riassunzione e il risarcimento).
Nel codice civile il recesso (sia del datore che del prestatore) dal contratto di lavoro è disciplinato dagli artt. 2118 e 2119. Le norme codicistiche sembrerebbero legittimare in ogni caso il licenziamento ad nutum, ossia senza motivazione, prevedendo solo un periodo obbligatorio di preavviso se non sussiste una giusta causa di recesso. In realtà, l'ordinamento giuridico italiano disciplina in licenziamento del lavoratore in molto più compiuto in alcune leggi speciali, in particolare la legge 15 luglio 1966, n. 604 e la legge 11 maggio 1990, n. 108.
La normativa pone molte limitazioni al datore di lavoro, considerato il contraente "forte" del rapporto, mentre contraente "debole" è il lavoratore.
Il lavoratore ha la facoltà di impugnare il licenziamento illegittimo, ottenendo dal giudice la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno (se il datore di lavoro presso cui lavorava aveva più di quindici dipendenti, più di cinque nell'impresa agricola: in imprese di dimensioni inferiori il datore di lavoro ha facoltà di scelta tra la riassunzione e il risarcimento).