Durante questo periodo, il lavoratore in congedo riceve la retribuzione integrale e i contributi pensionistici sono garantiti attraverso il sistema dei contributi figurativi, per cui i trattamenti previdenziali sono riconosciuti al beneficiario come se stesse lavorando. Tuttavia, durante questi due anni, non si accumulano ferie, né si maturano il rateo della tredicesima mensilità o la quota del TFR, che vengono calcolati solo sul lavoro effettivamente svolto.
I contributi figurativi vengono riconosciuti, quali contributi previdenziali, ai lavoratori impossibilitati a svolgere un’attività lavorativa a causa di determinate circostanze. Questa misura non riguarda solo i beneficiari della Legge 104, ma anche altri lavoratori che hanno diritto ai contributi figurativi per altre ragioni, come:
- il servizio civile;
- i riposi giornalieri;
- la maternità senza un rapporto di lavoro;
- il congedo parentale.
Una domanda, che spesso si pongono i beneficiari di congedo straordinario, riguarda la possibilità di andare in ferie durante questi periodi. Ebbene, la risposta è in senso negativo, dal momento che il periodo di congedo straordinario è concepito e garantito al lavoratore esclusivamente per garantire assistenza al familiare disabile.
Pertanto, partire per le ferie durante questo periodo di congedo può portare a conseguenze gravi per il lavoratore, come il licenziamento per giusta causa, la revoca del beneficio, nonché conseguenze penali per il reato di frode ai danni dello Stato.
Inoltre, il congedo straordinario concesso ai sensi della Legge 104 non può essere interrotto per andare in ferie. Le uniche eccezioni che permettono di interrompere il congedo sono la presenza di una malattia grave o la maternità. In ogni altro caso, una volta iniziato il congedo, non è possibile interromperlo, a meno che una sua interruzione non sia stata preventivamente programmata e concordata con il datore di lavoro.
L’utilizzo dei periodi di congedo straordinario non incide sulle ferie accumulate. Le stesse, infatti, non vengono perse durante il congedo straordinario e rimangono a disposizione del dipendente fino al loro effettivo utilizzo.
Tuttavia, è importante rispettare le scadenze: due settimane devono essere utilizzate entro l'anno in cui sono state maturate, e altre due settimane entro i 18 mesi successivi.
Ad esempio, le ferie maturate nel 2023 devono essere utilizzate entro la fine di giugno 2024, altrimenti verranno pagate solo alla fine del rapporto di lavoro. I contratti di lavoro possono stabilire specifiche regole sulle ferie, e il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi all'INPS come se le ferie fossero state utilizzate, anche se non lo sono state.
Risulta doverosa, però, una precisazione: durante il congedo straordinario, i giorni di ferie non si accumulano perché il rapporto di lavoro è considerato interrotto. Nel momento in cui il dipendente ritorna al lavoro dopo il periodo di congedo, potrà godere dei soli giorni di ferie accumulati prima del congedo.
Diverso è, invece, il caso del congedo straordinario frazionato: in tal caso, infatti, il lavoratore matura normalmente i giorni di ferie. Questo accade perché, nel congedo frazionato, il lavoratore riprende servizio tra un periodo frazionato e l'altro.
Questo consente di allungare il periodo di congedo biennale fino a quasi tre anni.
Tuttavia, è fondamentale utilizzare il congedo per assistere il familiare disabile e non per andare in vacanza, onde evitare il rischio di denuncia e licenziamento per giusta causa.