Ecco perché il lavoratore assente per malattia deve rimanere in casa in particolari momenti della giornata. C’è l’obbligo di rendersi reperibile in determinate fasce orarie: le cc.dd. fasce di reperibilità.
Ci sono casi in cui il dipendente può mancare alla visita fiscale senza rischiare sanzioni?
La risposta è sì, ma con dei chiarimenti.
Il lavoratore (privato e pubblico) deve essere reperibile dalle 10 alle 12 della mattina e dalle 17 alle 19 del pomeriggio.
La visita fiscale serve per verificare se il lavoratore sia davvero malato. Questo interessa sia all’INPS per l’indennità di malattia, sia al datore per la regolare esecuzione del lavoro.
In determinati casi, il lavoratore non ha l’obbligo di restare in casa nelle fasce di reperibilità. Però, se il lavoratore non si trova in una di queste situazioni, ci saranno sanzioni per l’assenza ingiustificata alle visite fiscali: la sospensione dell’indennità sostitutiva da parte dell’INPS e, nei casi più gravi, addirittura il licenziamento.
Dunque, quando l’assenza alla visita fiscale è giustificata?
Il lavoratore non andrà incontro a sanzioni nelle seguenti ipotesi:
- ricovero ospedaliero;
- periodi già accertati da precedente visita di controllo (però, con le recenti modifiche, il dipendente pubblico deve essere reperibile anche se la visita fiscale è già avvenuta);
- assenza dovuta a giustificato motivo. Il giustificato motivo ricorre in caso di forza maggiore, nel caso di concomitanza di accertamenti medici (se si prova che questi non potevano essere effettuati in ore differenti da quelle di reperibilità); ancora, c’è quando la presenza del lavoratore era imprescindibile in altro luogo e se c’è un motivo che renda ragionevole l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio.
Ad esempio, per capirci, attualmente la giurisprudenza ritiene che l’assenza alla visita fiscale non vada sanzionata nell’ipotesi di trattamenti terapeutici urgenti, nel caso di visita presso l’ambulatorio del medico (quando l’orario di ricevimento non è compatibile con le fasce di reperibilità), quando il lavoratore deve necessariamente assistere in ospedale un familiare in gravi condizioni oppure se c’è l’urgenza di andare in farmacia.
Però, non è tutto. Difatti, oltre a queste situazioni particolari, ci sono delle ipotesi in cui il lavoratore può essere esonerato dal controllo medico fiscale.
Per i lavoratori privati, c’è l’esonero dalla visita domiciliare quando l’assenza per malattia dal lavoro è collegata a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e nel caso di malattie connesse a situazioni di invalidità civile riconosciuta al dipendente, in misura pari o superiore al 67%.
Oltre a quanto detto, inoltre, per i dipendenti pubblici, non c’è l’obbligo di visita fiscale anche nell’ipotesi di malattie per cui è riconosciuta la causa di servizio.
La decisione sull’esonero spetta solo al medico dell’INPS, che valuterà di volta in volta.
Peraltro, è anche possibile che sia il medico curante a richiedere l’esonero dalla visita fiscale. Però, l’indicazione del medico curante è solo un suggerimento. La decisione comunque spetta esclusivamente al medico dell’INPS.
Inoltre, è anche previsto l’esonero per la lavoratrice assente per gravidanza a rischio, quando il lavoro può pregiudicare lo stato di salute della donna in gravidanza e del nascituro.
La lavoratrice deve fare la richiesta e il provvedimento di conferma deve essere emanato entro sette giorni dalla richiesta.
Tuttavia, anche in questo caso bisogna fare attenzione. Infatti, nel periodo tra la richiesta e la convalida del provvedimento, potrebbe esserci la visita medica dell’INPS. Poi, dopo i sette giorni dalla richiesta, la lavoratrice sarà esonerata dalla visita fiscale.
In conclusione, l’assenza alla visita fiscale può essere giustificata solo in presenza di tali circostanze. Solo in questi casi potranno non essere applicate sanzioni.