Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’Appello aveva confermato la legittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice per motivi disciplinari, rigettando il reclamo dalla medesima presentato.
In particolare, la lavoratrice, dopo un periodo di assenza per malattia, era stata assente per ulteriori 8 giorni, senza addurre alcuna giustificazione, dal momento che non risultava essere stato trasmesso all’INPS il certificato medico che la lavoratrice affermava di aver richiesto al proprio medico, attestante la prosecuzione della malattia.
La lavoratrice, ritenendo la sentenza ingiusta, decideva, dunque, di rivolgersi alla Corte di Cassazione, rilevando come “la Corte d’Appello, nel ritenere che la previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia esoneri unicamente il prestatore dall’obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da quello contrattualmente previsto di avvisarlo circa l’assenza, non avrebbe valutato che l’asserita violazione dell’obbligo di avviso non era contenuta nella lettera di contestazione (…), che non conteneva alcun riferimento ad omissioni di comunicazioni del prolungamento della malattia”.
Secondo la Cassazione, tuttavia, il ricorso non poteva essere accolto.
La Cassazione osservava, infatti, come il presupposto del licenziamento fosse stato, nel caso di specie, l’assenza ingiustificata della lavoratrice, la quale aveva, con il suo comportamento, violato l’art. 50 del contratto collettivo applicabile alla sua categoria di appartenenza (metalmeccanici), ai sensi del quale il lavoratore, in caso di malattia, ha l’obbligo di avvertire subito l’azienda e di inviare alla stessa, entro due giorni, il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento. In mancanza di tale comunicazione, infatti, la medesima disposizione chiarisce che l’assenza viene considerata ingiustificata.
Pertanto, osserva la Corte, stando a quanto affermato nel contratto collettivo, il concetto di “assenza ingiustificata”, non viene inteso in senso assoluto, ricomprendendo il medesimo anche l’ipotesi di “mancata rituale comunicazione al datore di lavoro dell’esistenza della malattia o del suo prolungamento”.
Ebbene, poiché nel caso di specie tale comunicazione era stata omessa, il licenziamento non poteva in alcun modo considerarsi ingiustificato e illegittimo.
Precisa la Cassazione, infatti, che l’avere richiesto al medico il certificato, non esaurisce l’obbligo di diligenza della lavoratrice, la quale aveva l’ulteriore obbligo di “segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza” e di controllare che il medico avesse effettivamente provveduto a trasmettere il certificato in via telematica all’INPS.
Alla luce di tali circostanze, secondo la Cassazione, il ricorso proposto dalla lavoratrice licenziata doveva essere rigettato.