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In caso di licenziamento per limiti di età e di servizio il lavoratore non ha diritto all'indennità di mancato preavviso

Lavoro - -
In caso di licenziamento per limiti di età e di servizio il lavoratore non ha diritto all'indennità di mancato preavviso
Il collocamento a riposo del dipendente, in forza della clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, non integra un ipotesi di recesso datoriale, con la conseguenza che non è dovuta l'indennità di mancato preavviso.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20499 del 29 agosto 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di indennità sostitutiva del preavviso, in caso di licenziamento.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva condannato Trenitalia a corrispondere ad un dipendente la somma di oltre Euro 5.000,00, a titolo di indennità per mancato preavviso.

Ritenendo la decisione ingiusta, Trenitalia aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo la ricorrente, infatti, la Corte d’appello avrebbe erroneamente condiviso l’orientamento espresso dal Tribunale di primo grado, che aveva ritenuto nulla la clausola del contratto collettivo di lavoro che consentiva alla società di licenziare il dipendente al momento del compimento dell’età pensionabile, “senza corresponsione dell'indennità di preavviso”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione a Trenitalia, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che, la società aveva comunicato al lavoratore che il rapporto di lavoro si sarebbe risoltoper limiti di età e di servizio” e che tale comunicazione “di collocamento a riposo del dipendente, in forza della clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, non integra una ipotesi di recesso datoriale”, dal momento che la stessa si limita esclusivamente a comunicare la volontà del datore di lavoro di avvalersi di un meccanismo di risoluzione del rapporto di lavoro contrattualmente previsto.

Secondo la Cassazione, dunque, nel caso di specie, la comunicazione inviata dalla società al lavoratore non si sostanziava in “un atto di recesso datoriale”, con la conseguenza che non poteva considerarsi spettante il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, “difettando le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c. individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi improvvisamente e contro la sua volontà di fronte ad un immotivato recesso datoriale e, per conseguenza, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso disponga di un tempo adeguato per fronteggiare la cessazione del rapporto di lavoro e di organizzare la propria esistenza nell'imminenza di essa”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto da Trenitalia, confermando integralmente la sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese processuali.


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