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Anche se è stato assolto dal giudice penale, il bancario che viola le norme anti-riciclaggio può essere licenziato

Lavoro - -
Anche se è stato assolto dal giudice penale, il bancario che viola le norme anti-riciclaggio può essere licenziato
Il licenziamento disciplinare può essere comminato a prescindere dall’assoluzione ottenuta in sede penale per carenza di prova: processo civile e penale sono giudizi autonomi.
La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21548 del 9 aprile 2019, ha respinto il ricorso con il quale un bancario aveva impugnato il licenziamento disciplinare disposto dal datore di lavoro.
Tale sanzione, che tra i provvedimenti disciplinari rappresenta quello più severo, veniva giustificata dalla violazione delle norme antiriciclaggio da parte del lavoratore, il quale aveva contribuito, con la sua condotta omissiva consistente nella mancata indicazione di diversi abusi, alla perpetrazione del reato di riciclaggio all'interno dell'Istituto di credito presso cui lavorava.
Più nello specifico, le irregolarità riguardavano l’attività di alcune società le quali erano sospettate di aver subito infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno dei propri apparati organizzativi e gestionali.
L’impiegato, invece di eseguire il suo compito con diligenza, segnalando tali circostanze in relazione al sospetto della commissione di reati finanziari anche gravi, aveva omesso del tutto di procedere alle comunicazioni dovute.
Nonostante questo, il bancario era comunque stato dichiarato innocente nel giudizio penale per mancanza di prove, ed era quindi stato assolto rispetto ai capi d’imputazione di favoreggiamento reale e riciclaggio.
La Corte di Cassazione, nel risolvere il caso di specie, ha preso le mosse dalla distinzione sussistente tra il giudizio civile e quello penale, con particolare riferimento all’assolvimento dell’onere probatorio, che in sede penale risulta più gravoso, e ai mezzi di ricerca della prova, che parimenti tendono ad un grado di accertamento dei fatti che raggiunga lo standard dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” e, proprio per questo, particolarmente elevato.
In sede civile, viceversa, nella quale il processo si svolge secondo regole processuali autonome e slegate da quelle penali, la sentenza può trovare fondamento su prove che si avvicinino in maniera altamente probabile alla verità, senza tuttavia richiedere un accertamento rigoroso come avviene in sede penale, e questo in virtù dei diversi beni giuridici che vengono in rilievo nei due procedimenti.
Per questo motivo, affermano gli ermellini, l’assoluzione pronunciata in sede penale a causa della mancanza di una prova sufficiente in relazione all’elemento psicologico del reato, e non certo in ordine alla condotta materiale dell’imputato, non vale in alcun modo ad escludere la responsabilità disciplinare del bancario e la possibilità quindi, per il datore di lavoro, di procedere al licenziamento del lavoratore negligente.


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