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E' legittimo il licenziamento del lavoratore trasferito che rifiuta di eseguire le prestazioni nella nuova sede?

Lavoro - -
E' legittimo il licenziamento del lavoratore trasferito che rifiuta di eseguire le prestazioni nella nuova sede?
Il trasferimento ad altra sede lavorativa deve essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali è configurabile una condotta illecita del datore di lavoro.
In caso di trasferimento ingiustificato da parte del datore di lavoro, il lavoratore può rifiutarsi di prestare servizio?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29054 del 5 dicembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento che era stato irrogato ad un lavoratore dipendente, condannando la società datrice di lavoro a reintegrarlo nel posto precedentemente occupato.

La Corte d’appello, in particolare, aveva fondato la propria decisione sul fatto che il licenziamento era stato intimato “per l'inadempimento conseguente ad una assenza dal posto di lavoro” e per “giustificato motivo oggettivo conseguente ad una diversa organizzazione aziendale” ma che il “giustificato motivo oggettivo”, in realtà, non sussisteva, dal momento che il lavoratore aveva semplicemente “reagito” ad un comportamento illegittimo del proprio datore di lavoro, che l’aveva trasferito in un’altra sede.

Ritenendo la decisione ingiusta, la datrice di lavoro aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Evidenziava la società, in particolare, che la Corte d’appello, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento, non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 2103 c.c. e 41 Cost..

Secondo la ricorrente, inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe violato, altresì, gli artt. 1455 e 1460 c.c., non avendo il medesimo accertato “l’importanza del preteso inadempimento del datore di lavoro, tale da rendere legittimo il rifiuto all’adempimento della prestazione lavorativa opposto dal lavoratore, che non si era presentato presso la sede nella quale era stato trasferito”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dalla società, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che “il mutamento della sede lavorativa deve essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti”.

Evidenziava la Corte, inoltre, che, in caso di “trasferimento non adeguatamente giustificato”, il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la nuova sede “deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460 c.c. , comma 2, sicchè lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria”.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione rilevava come la Corte d’appello avesse, del tutto adeguatamente e motivatamente, ritenuto che la reazione del lavoratore all’illegittimo trasferimento fosse stata pienamente “proporzionata”, dal momento che egli aveva comunque messo a disposizionele sue energie lavorative presso la legittima sede di lavoro”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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