E se un lavoratore ha ferie accumulate e non godute? Può rinunciare alle vacanze in cambio di denaro?
Secondo l’art. 36 Cost., i lavoratori hanno diritto alle ferie: cioè, è un diritto fondamentale dei lavoratori godere di un periodo di riposo retribuito per recuperare le forze psicofisiche spese sul lavoro. E, dato che è necessario per la tutela della salute del lavoratore (art. 32 Cost.), il lavoratore non può rinunciare alle ferie così come il datore non può negarle.
L’art. 10 del D. Lgs. 66 del 2003 prevede il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite di almeno quattro settimane: cioè 26 giorni se la settimana lavorativa è di 6 giorni, oppure 22 giorni se si lavora 6 giorni a settimana.
Poi, oltre alle quattro settimane obbligatorie, altri giorni di ferie possono essere stabiliti da accordi collettivi o individuali.
Ma entro quanto tempo si possono consumare le ferie?
In linea generale, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato, la legge precisa che il datore debba garantire la fruizione del periodo di 2 settimane di ferie nell’anno di maturazione e che il restante periodo di ferie sia goduto nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Ad esempio, le ferie maturate nel 2023 dovevano essere godute metà nel 2023 e le restanti nei 18 mesi successivi al 31 dicembre 2023 (ossia, il 30 giugno 2025).
Cosa succede se le ferie non sono state godute entro le scadenze previste per legge (o dalla contrattazione collettiva)?
Se il dipendente non fruisce delle quattro settimane di ferie nei tempi previsti, c’è il divieto di monetizzazione: ossia, le ferie non possono essere pagate in busta paga. Pertanto, non è possibile trasformare le ferie in una somma di denaro.
Però, ci sono dei casi in cui le ferie non godute vanno pagate. Quando?
Innanzitutto, il pagamento delle ferie è ammesso nel caso di fine del rapporto di lavoro (ad esempio, per dimissioni, per licenziamento, per scadenza del contratto a tempo determinato). Perché? Il rapporto di lavoro termina e il lavoratore può avere delle ferie arretrate. Non potendone godere perché non ha il tempo necessario, il dipendente può scegliere di non consumarle e di farsele pagare al termine del rapporto di lavoro. In tal caso, ci sarà la cd. indennità sostitutiva.
Inoltre, il divieto di monetizzazione viene meno per le ferie eccedenti il minimo legale: ossia, quegli ulteriori giorni di ferie stabiliti da accordi collettivi o individuali, oltre alle quattro settimane obbligatorie. In tal caso, il pagamento delle ferie non godute è ammesso perché riguarda giorni aggiuntivi rispetto al minimo legale.
Anche per il datore ci saranno conseguenze nel caso di ferie non godute dai lavoratori entro le scadenze stabilite.
Infatti, se un dipendente non fruisce delle ferie nei modi appena visti (di regola, due settimane entro l’anno di maturazione e le ulteriori due settimane entro 18 mesi), il datore va incontro a una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione. Addirittura, se la violazione riguarda più di cinque lavoratori o se si è verificata per almeno due anni, la sanzione va da 400 a 1.500 euro. Ancora, se la violazione riguarda più di dieci dipendenti o si è verificata per almeno quattro anni, la sanzione va da un minimo di 800 ad un massimo di 4.500 euro.
Peraltro, il datore si espone anche a un altro rischio: il dipendente potrebbe anche agire in giudizio contro l’azienda per chiedere il risarcimento del danno psico-fisico causato dalla mancata fruizione delle ferie, oppure il godimento tardivo delle ferie maturate e non godute.