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Licenziato perché guidava ubriaco l'auto aziendale: è possibile? Cosa dice la legge in questi casi?

Lavoro - -
Licenziato perché guidava ubriaco l'auto aziendale: è possibile? Cosa dice la legge in questi casi?
È possibile il licenziamento in tronco per il lavoratore in servizio che, ubriaco, causa sinistro con l’auto aziendale
Può essere licenziato in tronco il lavoratore che, durante l’orario di lavoro, causa un incidente con l’auto aziendale perché è ubriaco?

La domanda riguarda un recente episodio di cui è stato protagonista un operaio licenziato per aver provocato un sinistro con l’auto della società per cui lavorava.

Nello specifico, dopo aver terminato le attività affidategli fuori sede, l’uomo faceva ritorno in azienda con l’auto di servizio. Però, durante il viaggio, il lavoratore si fermava per pranzare. Rimessosi in auto, l’operaio finiva contro il guardrail dopo un malore. Dagli esami dei Carabinieri è emerso che l’uomo era ubriaco: aveva un tasso alcolemico di molto superiore a quello tollerato per guidare.

L’azienda, venuta a conoscenza degli accertamenti delle Forze dell’Ordine, ha ordinato il licenziamento immediato e senza preavviso del lavoratore. Infatti, secondo la società, nel contratto c’è una clausola per cui, se il dipendente è in stato di alterazione psico-fisica durante l’orario di lavoro, scatta in automatico il licenziamento immediato e per giusta causa. Ciò a prescindere dai danni provocati dall’operaio.

Il lavoratore ha proposto ricorso al tribunale per il reintegro. Secondo l’avvocato dell’uomo, il licenziamento sarebbe eccessivo per due motivi: il danno causato è minimo e l’incidente è avvenuto durante il viaggio di ritorno in sede (dunque, quando l’uomo aveva già eseguito le mansioni ordinategli).

Allora, l’art. 2104 c.c. stabilisce il lavoratore ha il dovere di usare la diligenza che è richiesta dall’attività da compiere e dall’interesse del datore: cioè, il dipendente deve eseguire la mansione affidatagli con scrupolo e precisione.
Inoltre, sempre per l’art. 2104cc c.c., per l’esecuzione e la disciplina del lavoro, il lavoratore deve rispettare le disposizioni date dal datore e dai suoi superiori gerarchici. Quindi, anche sotto questo aspetto, si chiede al dipendente un comportamento diligente nel compiere la propria attività.

Il lavoratore in stato di alterazione psicofisica (ad esempio, perché ubriaco) non sarà certamente lucido per affrontare la propria mansione in modo diligente.

Rispetto a tale situazione, cosa può fare il datore di lavoro?

Si dovrebbe distinguere caso per caso. Se si tratta di un episodio isolato, il datore potrebbe effettuare un rimprovero, un avvertimento o, nei casi più gravi, un procedimento disciplinare. Invece, se si tratta di episodi ripetuti (e, dunque, si ha a che fare con un caso patologico di operaio che è alcolista), il datore può anche procedere al licenziamento per giusta causa. È una soluzione avvalorata anche dalla Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 19361 del 2020).

Quanto detto è vero in generale, ma la situazione è un po’ diversa in relazione all’ipotesi di incidente stradale che il dipendente ha causato con l’auto aziendale per sua colpa.

Se dalla ricostruzione della vicenda emerge che l’incidente è dovuto a colpa del lavoratore e alla violazione delle norme del Codice della strada, il datore di lavoro non solo potrà richiedere al lavoratore il risarcimento del danno provocato (ai sensi dell’art. 2043 c.c.), ma potrà anche agire per via disciplinare e, addirittura, disporre il licenziamento.
Infatti, la Cassazione ha evidenziato che il lavoratore, che commetta una grave violazione delle norme sulla circolazione stradale, può essere soggetto a licenziamento per giusta causa (Cass., sent. n. 9304 del 2021): questo perché guidare in stato di alterazione psicofisica in violazione del Codice della strada configura un comportamento negligente e, come visto, il lavoratore ha l’obbligo di diligenza verso il datore, ai sensi dell’art. 2105 c.c.

Staremo a vedere se il giudice, anche alla luce delle considerazioni dell’avvocato del lavoratore, disporrà o meno il reintegro al lavoro dell’uomo.


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