Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Risarcimento danni e tassazione: sì all’Irpef solo se si tratta di “lucro cessante”

Fisco - -
Risarcimento danni e tassazione: sì all’Irpef solo se si tratta di “lucro cessante”
Sono imponibili le somme risarcitorie corrisposte per sostituire mancati guadagni ("lucro cessante") sia presenti che futuri del danneggiato.

Il danneggiato è tenuto a pagare le tasse sulle somme percepite a titolo di risarcimento?

Un quesito di particolare rilevanza pratica, che impone di affrontare il tema del danno risarcibile per giungere alla comprensione di quali siano le voci di danno soggette a tassazione.

Tralasciando, in questa sede, la diversa natura - contrattuale o extracontrattuale - che può assumere la responsabilità civile cui il danno, e, quindi, l’obbligazione risarcitoria si correlano, è opportuno distinguere le due macro-categorie di danno risarcibile.

a) Danno patrimoniale. Tale è il danno che consiste nella lesione dell’utilità patrimoniale, vale a dire dell’interesse alla conservazione o al conseguimento del bene patrimoniale, atteggiandosi - ai sensi dell’art. 1223 del c.c. - nelle due diverse voci di:

- danno emergente, quale pregiudizio patrimoniale concretamente patito, per effetto dell'inadempimento o dell’inesatto adempimento di un’obbligazione o, nel caso di illecito extracontrattuale, in conseguenza del fatto illecito altrui. (Si pensi, ad esempio, alle spese mediche sostenute dal danneggiato, a seguito delle lesioni fisiche originatesi da un sinistro stradale);
- lucro cessante, ovvero il mancato guadagno, che si sostanzia in quell’incremento patrimoniale che si sarebbe prodotto in assenza di inadempimento o di fatto illecito. (Esempio: guadagno che il titolare di un taxi avrebbe conseguito se il suo autoveicolo, coinvolto nel sinistro stradale, non fosse stato fermo in officina per le riparazioni necessarie).

b) Danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 del c.c., inteso come lesione psicofisica di quegli interessi privi di valore di scambio nonché strettamente connessi alla persona, tra i quali, ad esempio, vi rientra la salute.
Trattasi di un danno che, pur avendo natura unitaria ed omnicomprensiva, può essere suddiviso in sottovoci idonee ad inquadrare le specifiche tipologie di lesione, agevolandone, pertanto, la liquidazione:

- danno biologico, la cui definizione è rinvenibile negli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni: “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato”;
- danno esistenziale, ossia il danno dinamico-relazionale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definito come: “pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare a-reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”;
- danno morale, ovvero la sofferenza interiore.

Ciò posto, si può ora affrontare il quesito iniziale, partendo dal dato normativo di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi), secondo cui, i redditi soggetti a tassazione sono quelli riconducibili alle categorie indicate nel comma 1: redditi fondiari; di capitale; di lavoro dipendente; di lavoro autonomo; d’impresa e diversi.

Ma ciò non basta.

Ed infatti, il comma 2 della predetta disposizione fa un’ulteriore specificazione: in caso di proventi, indennità o risarcimenti sostitutivi di redditi, le somme riscosse, eventualmente anche per effetto di cessione dei relativi crediti, saranno assimilate ai redditi della stessa categoria di cui al comma 1.

Pertanto, devono essere ricondotte a tassazione le indennità incassate a titolo risarcitorio, allorquando abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente.

In buona sostanza, sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto danneggiato percipiente; per contro, non assumono rilevanza reddituale, e non sono quindi tassabili, le indennità o risarcimenti destinati ad reintegrare il patrimonio o a risarcire la perdita economica subita (danno emergente).

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, sono sempre escluse da tassazione le somme liquidate a titolo di invalidità permanente o per morte, quand’anche siano corrisposte in sostituzione e per la perdita dei redditi.

Quid iuris, invece, per le somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto lavorativo subordinato o per quelle risarcitorie incassate in esecuzione di provvedimenti del giudice del lavoro?

L’ art. 17 del T.U.I.R. parla chiaramente di tassazione separata.
La norma, pur avendo una finalità anti-elusiva, volta ad evitare la tendenza di attribuire natura risarcitoria alle suddette somme al solo fine di aggirare la tassazione, deve essere letta in combinato disposto con il già richiamato art. 6 del T.U.I.R.: la tassazione resta, dunque, esclusa per quelle indennità risarcitorie corrisposte a fronte di un danno emergente.

Siffatta lettura sistematica è senza dubbio conforme al tradizionale orientamento della Suprema Corte, secondo cui, l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, trattandosi di indennità che trae origine dal rapporto di lavoro dipendente.

Tuttavia, per il contribuente è fatta salva la possibilità di fornire la prova concreta dell'esistenza e dell'ammontare del danno che non assume rilevanza fiscale, in mancanza della quale è applicabile il principio secondo cui alle somme versate dal datore di lavoro deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di redditi assoggettabili ad imposizione.

Lo stesso principio è stato condiviso dall’Agenzia delle Entrate in ordine alle somme attribuite a un lavoratore autonomo, a titolo di perdita di "chance professionali".

Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11634/2019, ha, altresì, chiarito che anche le somme percepite dal lavoratore dipendente sulla base di un accordo transattivo con l’ex datore di lavoro a fronte della rinuncia alla lite per licenziamento illegittimo sono soggette a tassazione separata, in applicazione dei criteri previsti per il TFR.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.