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Licenziamento per condotta negligente del lavoratore: occorre verificare cosa prevede il contratto di lavoro

Lavoro - -
Licenziamento per condotta negligente del lavoratore: occorre verificare cosa prevede il contratto di lavoro
La Cassazione ha escluso la legittimità del licenziamento intimato per negligenza a un lavoratore, poichè il comportamento contestato non rientrava tra le ipotesi di licenziamento previste dal contratto collettivo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24561 del 18 ottobre 2017, si è occupata di un altro interessante caso di licenziamento illegittimo.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente delle Poste, con conseguente condanna dell’azienda stessa a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno subito.
Nello specifico, il lavoratore era stato licenziato in quanto, un giorno, presso l’ufficio postale cui era addetto, era stato rilevato un ammanco di cassa di 8.491,86 euro, “che, sulla base dei riscontri e delle dichiarazioni dello stesso dipendente”, era stato attribuito “ad una possibile sottrazione di una mazzetta di Euro 8.500,00”, che era stata poggiata su di un macchinario.
Di conseguenza, secondo le Poste, il lavoratore avrebbe dovuto essere licenziato a causa della “completa negligenza e mancanza di attenzione verso gli obblighi in materia di custodia del denaro in affidamento”.
Ritenendo la decisione ingiusta, Poste Italiane decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo le Poste, in particolare, i giudici dei precedenti gradi di giudizio non avrebbero dato corretta applicazione agli art. 2043 e 2118 c.c.

La Suprema Corte, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione a Poste Italiane, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Precisava la Cassazione che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva, del tutto adeguatamente e motivatamente, sottolineato che la condotta addebitata al lavoratore era stata quella “di avere reso possibile, per negligenza, che altri si impossessassero del denaro poggiato su un macchinario” e che tale comportamento non rientrava tra le ipotesi di licenziamento previste dal contratto collettivo di lavoro, in quanto lo stesso non era stato caratterizzato da dolo.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da Poste Italiane, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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