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Legittimo il licenziamento di un dipendente le cui mansioni siano state assegnate ad altro lavoratore

Lavoro - -
Legittimo il licenziamento di un dipendente le cui mansioni siano state assegnate ad altro lavoratore
Secondo la Cassazione può parlarsi di "giustificato motivo oggettivo" di licenziamento anche quando le mansioni del lavoratore non vengano soppresse ma vengano diversamente ripartite tra gli altri lavoratori in servizio, ai fini di una più efficiente e produttiva organizzazione aziendale.
E’ del 24 maggio 2017 un’altra interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di diritto del lavoro e, in particolare, di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”(Cass. civ., sent. n. 13015 del 24 maggio 2017).

In particolare, un’azienda può, nell’ambito di un riassetto organizzativo del personale, licenziare un dipendente e assegnare le sue mansioni ad un altro lavoratore?

Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, sembrerebbe proprio di sì.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Brescia aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale della medesima città aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, legge n. 604 del 1966), che era stato intimato ad un lavoratore dipendente di un’azienda.

Ritenendo la decisione ingiusta, il lavoratore decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che, nel caso di specie, le mansioni assegnate al ricorrente non erano state soppresse ma semplicemente assegnate ad un altro dipendente.

Di conseguenza, non poteva ritenersi sussistente un “giustificato motivo oggettivo” di licenziamento.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva correttamente valutato i fatti di causa, giungendo alla conclusione che fosse irrilevante il fatto che le mansioni svolte dal ricorrente fossero state assegnate ad un altro dipendente.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che il “giustificato motivo oggettivo di licenziamento”, di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, sussiste anche quando l’azienda procede ad una diversa ripartizione di determinate mansioni tra il personale in servizio, “attuata a fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale”.

In sostanza, secondo la Cassazione, “certe mansioni possono essere accorpate a quelle di altro dipendente o suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente”.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva accertato che vi era stato un riassetto organizzativo all’interno dell’azienda datrice di lavoro, che aveva portato ad assegnare ad altro dipendente (il quale, peraltro, lavorava in azienda da molto tempo ed aveva maggiori carichi di famiglia) le mansioni in precedenza svolte dal ricorrente.

Pertanto, secondo la Corte, doveva confermarsi la sussistenza, nel caso di specie, di un “giustificato motivo oggettivo” di licenziamento, con conseguente rigetto del ricorso proposto dal lavoratore licenziato.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal lavoratore, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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