Quando il lavoratore ha diritto all’esonero dalla visita fiscale?
La visita fiscale serve per controllare se il dipendente sia davvero malato e il suo stato di salute. Ciò interessa all’INPS per l’indennità di malattia, ma anche al datore di lavoro per la regolare esecuzione della prestazione lavorativa.
Ecco perché il lavoratore assente per malattia è obbligato a restare in casa in determinati momenti della giornata. Infatti, per consentire la visita fiscale, il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile in specifiche fasce orarie: le cc.dd. fasce di reperibilità. In particolare, dopo le recenti novità, i lavoratori privati e pubblici devono essere reperibili dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
Dunque, è possibile ottenere l’esonero dalla visita del medico della mutua?
Ci sono casi in cui il lavoratore, che è assente per malattia, non è soggetto alla visita fiscale. Ciò significa che, in alcune ipotesi ben determinate, il lavoratore non ha l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità e, quindi, può anche evitare di rimanere in casa.
Bisogna fare attenzione perché, per i lavoratori che non si trovano nelle situazioni che vedremo, sono previste sanzioni per l’assenza ingiustificata alle visite fiscali. L’INPS potrà sospendere l’indennità sostitutiva. Addirittura, nei casi più gravi, potrebbe esserci il licenziamento (se, ad esempio, il datore scopra che il lavoratore, approfittando della malattia, sta svolgendo un’altra attività).
Quali sono le ipotesi di esonero dalla visita fiscale?
Innanzitutto, c’è l’esonero dalla visita fiscale quando l’assenza per malattia dal lavoro è collegata a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
In linea generale, si può dire che la “patologia grave” è quella malattia che determina un importante disordine funzionale, capace di diminuire fortemente la funzionalità dell’organo, dell’apparato o del sistema. Invece, la “terapia salvavita” è quella cura che permette di salvare la vita al paziente (per esempio, la chemioterapia o l’emodialisi).
L’INPS ha elaborato una lista delle patologie che non prevedono l’obbligo di visita fiscale (circolare INPS n. 95 del 2016). Tra queste, ad esempio, ci sono i trapianti di organi vitali, cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto e insufficienza renale acuta.
Ancora, non c’è l’obbligo di visita fiscale nel caso di malattie per cui è riconosciuta la causa di servizio. Con “causa di servizio” s’intende il riconoscimento di infermità o lesioni ricollegabili allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Infine, c’è l’esonero dalla visita medica INPS in presenza di malattie connesse a situazioni di invalidità civile riconosciuta al dipendente, in misura pari o superiore al 67%.
Occorre sapere che l’invalidità civile viene riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che determina una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo. In base alla gravità della patologia accertata, viene attribuita una certa percentuale di invalidità. Solo con una percentuale d’invalidità dal 67% in su, il lavoratore può avere diritto a non rispettare le fasce di reperibilità per la visita medica fiscale.
Come si può avere l’esonero? La decisione spetta soltanto al medico dell’INPS, il quale valuterà di volta in volta la situazione clinica del soggetto richiedente e la documentazione medica allegata.
Peraltro, è anche possibile l’esonero dalla visita fiscale su richiesta del medico curante: cioè, potrebbe accadere che il medico curante, con il proprio certificato, indichi delle particolari condizioni di salute che richiedono l’esonero dalla visita fiscale. In questo caso, il medico curante può utilizzare il codice di esclusione “E”. Tuttavia, l’indicazione del medico curante è solo un suggerimento. Infatti, la decisione comunque spetta solo al medico dell’INPS.