Quando può esserci un licenziamento per inidoneità alla mansione specifica?
Innanzitutto, con il termine "mansioni" s’intende l’insieme delle attività che vengono assegnate al dipendente, quando viene assunto o in un momento successivo. Per svolgere queste mansioni, è necessaria l’idoneità fisica e professionale del dipendente.
La normativa (art. 41, comma 6 d.lgs. n. 81/2008) prevede che il datore debba far controllare l’idoneità del lavoratore alla specifica mansione tramite il medico competente, nell’ambito della c.d. sorveglianza sanitaria: ossia, l’insieme di visite e controlli per accertare la salute del lavoratore al momento dell’assunzione o successivamente, da fare periodicamente o in presenza di alcune situazioni.
In base alla visita medica, il medico competente esprime il suo giudizio relativo alla mansione specifica, che può essere di quattro tipologie:
- idoneità. Il lavoratore può svolgere il suo compito senza controindicazioni per la sua salute;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. Il lavoratore può svolgere la sua mansione, ma con delle limitazioni;
- inidoneità temporanea. Il lavoratore non può svolgere la sua mansione e si dovrà attendere un certo periodo di tempo, per poi procedere ad una nuova visita medica e controllare lo stato di salute del dipendente;
- inidoneità permanente. Il lavoratore non può svolgere la particolare mansione che gli era stata affidata.
L’inidoneità del dipendente determina un’impossibilità della prestazione lavorativa che, in presenza di talune condizioni, potrebbe determinare la fine del rapporto di lavoro.
Quindi, quando si rischia il licenziamento per inidoneità alla mansione?
La normativa (art. 42 d.lgs. n. 81/2008) stabilisce che, nel caso di un’inidoneità alla mansione specifica, quando possibile, il datore destina il lavoratore a mansioni equivalenti. Peraltro, in mancanza di mansioni equivalenti, il datore può assegnare il lavoratore a mansioni inferiori, ma deve garantirgli il trattamento corrispondente alla mansione originaria.
In assenza di mansioni disponibili, il datore può licenziare?
Per rispondere a questa domanda, bisogna capire cosa deve fare in concreto il datore.
Secondo un primo orientamento, in base ai principi di buona fede e correttezza che caratterizzano il rapporto di lavoro, il datore deve adottare le soluzioni organizzative più idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore.
Come precisato dalla Cassazione, queste scelte sono espressione della discrezionalità del datore e il lavoratore non potrebbe rifiutarsi di svolgere le mansioni assegnate, invocando la sussistenza di un’inidoneità fisica alla mansione specifica.
Però, c’è un orientamento più recente. La Cassazione ha precisato che il datore non deve solo verificare la possibilità di assegnare il lavoratore ad altre mansioni, ma deve anche accertare la possibilità di adottare “soluzioni ragionevoli” per consentire al dipendente di svolgere il proprio lavoro: cioè, il datore deve valutare se siano possibili le modifiche e gli adattamenti necessari e idonei a tutelare il lavoratore (ad esempio, lo spostamento del lavoratore in locali diversi o la diminuzione degli orari di lavoro).
Dunque, quando può essere legittimo il licenziamento per inidoneità alla mansione specifica?
Secondo gli indirizzi della Cassazione, il licenziamento per inidoneità alla specifica mansione può essere legittimo in queste ipotesi:
- nel caso di uno stato di malattia tale da non permettere una prognosi sulla sua durata. Nel bilanciamento tra il diritto alla salute e al lavoro (art. 32 Cost. e art. 4 Cost.) e il diritto alla libertà d’impresa (art. 41 Cost.), il datore non può essere costretto a mantenere un dipendente che è impossibilitato a svolgere la prestazione, ma la Suprema Corte (sent. n. 4757/2015) ha evidenziato la necessità di una verifica duplice prima di poter procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- ai sensi del codice civile (l’art. 1464 del c.c.), se la prestazione di lavoro è diventata parzialmente impossibile, il datore può recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale;
- nell’ipotesi di impossibilità di impiegare il lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute.