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Lavoro: alcune novità introdotte dal c.d. Decreto Fiscale

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Lavoro: alcune novità introdotte dal c.d. Decreto Fiscale
Rimborsi, congedi parentali e integrazione salariale: breve analisi delle principali novità nel settore lavoro connesse all'emergenza da Covid-19.
Il D. L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha disposto, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Pare utile, pertanto, riportare schematicamente le novità più interessanti introdotte da tale decreto per il settore lavoro:

a) rimborso per i datori di lavoro (art. 8): il Decreto Fiscale, modifica l’art. 26 del D.L. n. 18/2020, riconoscendo ai datori di lavoro nel settore privato la facoltà di avanzare domanda telematica – fin al 31.12.2021 – al fine di ottenere un rimborso una tantum (di euro 600 per ogni lavoratore) per gli oneri sostenuti in caso di quarantena nei confronti dei lavoratori non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.
Per accedere a siffatto rimborso, è necessario che il datore di lavoro sia iscritto alle gestioni INPS e che la prestazione lavorativa, durante il periodo di quarantena del lavoratore, non potesse essere svolta in smart working.
Si precisa che sono esclusi dal diritto al rimborso i datori di lavoro domestico;

b) congedi parentali (art. 9): il Decreto Fiscale conferma, fino al 31.12.2021, la possibilità, per i lavoratori dipendenti che siano genitori di figli conviventi minori di anni 14, di astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente:
  1. alla durata della c.d. DAD, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza;
  2. alla durata dell’infezione da Sars -Cov-2 del figlio;
  3. alla durata della quarantena del figlio disposta dall’ASL.
Il Decreto specifica altresì che i genitori di figli con disabilità grave accertata hanno dispongono di tale diritto indipendentemente dall’età del figlio.
Per i predetti periodi di astensione dall’attività lavorativa, in luogo della retribuzione è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Per quanto riguarda poi i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il recente Decreto prevede che uno dei genitori, alternativamente all’altro, possa fruire del congedo nei casi sopra elencati, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o di indennità.
Per quanto riguarda la contribuzione figurativa, va precisato che essa copre solo i periodi di congedo parentale cui accedono i genitori di figlio minore di anni 14 o disabile;

c) integrazione salariale (art. 11): il recente provvedimento normativo dispone importanti misure a sostegno dei datori di lavoro la cui attività economica è risultata maggiormente colpita dalla pandemia.
Nello specifico, il c.d. Decreto Fiscale prevede - con riferimento al periodo compreso tra l’1.10.2021 e il 31.12.202 - che i:
  1. datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica in corso (cui era già stato riconosciuto integralmente, dall’art. 8 D.L. 41/2021 il periodo di 28 settimane) possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane;
  2. datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e conciatura (per i quali è decorso il periodo di integrazione previsto all’art. 50 bis D.L. 73/2021) che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane
In relazione a tali strumenti di integrazione salariale, peraltro, non sono dovuti contributi addizionali.
Le domande di accesso a siffatti trattamenti, nello specifico, devono essere presentate all’INPS a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Con riferimento ai periodi in cui i datori di lavoro usufruiscono dei citati trattamenti, il recente Decreto specifica che è inibito l’avvio di procedure di licenziamento per motivi oggettivi e di procedure di licenziamento collettivo.


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