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Contestazione immediata in caso di licenziamento per giusta causa

Lavoro - -
Contestazione immediata in caso di licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa è legittimo solo se è rispettato il principio della immediatezza della contestazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9051 del 5 maggio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di licenziamento per giusta causa (art. 2119 del c.c.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello aveva dichiarato l’illegittimità di un licenziamento per giusta causa intimato dalla Telecom, condannando la medesima a reintegrare il lavoratore interessato nel posto di lavoro ed a risarcirgli il relativo danno.

Secondo la Corte d’appello, infatti, il licenziamento intimato appariva in violazione del “principio di immediatezza della contestazione disciplinare”, in quanto al lavoratore “erano stati contestati fatti (relativi a false registrazioni dell'orario di lavoro) risalenti ad oltre un anno e di cui Telecom era venuta a conoscenza a seguito di un controllo a campione effettuato nell'anno 2007”.

Osservava il giudice di secondo grado, dunque, che l’infrazione contestata, relativa all’espletamento dell’orario di lavoro, non richiedeva “alcuna indagine complessa essendo sufficiente allo scopo incrociare i dati contenuti nel sistema informatico collegato ai tornelli (SAP) con le attestazioni dello stesso lavoratore inserite nel sistema”.

Avverso tale sentenza, Telecom proponeva ricorso in Cassazione, evidenziando come la sentenza si ponesse in violazione dell'art. 41 Cost., dell'art. 2104 del c.c. e dell'art. 2106 del c.c., dal momento che la medesima aveva “affermato l'illegittimità del licenziamento per violazione del principio di tempestività della contestazione”.

Secondo la ricorrente, infatti, era risultato impossibile, nel caso di specie, “conoscere l'abuso che si stava perpetrando ai suoi danni”, con la conseguenza che era da escludere che il ritardo nell’invio della contestazione fosse ingiustificato.

Precisava la ricorrente, inoltre, che “ai fini della tempestività della contestazione ciò che rileva non è la astratta conoscibilità ma la conoscenza effettiva dell'illecito”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla società ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

La Cassazione evidenziava che la sentenza impugnata rispettava “il punto di equo contemperamento tra le contrapposte esigenze delle parti”.

Secondo la Cassazione, in particolare, “l’immediatezza della contestazione” rappresenta una “garanzia difensiva di tipo procedurale” per il lavoratore, oltre che essere “elemento costitutivo del potere di recesso per giusta causa, la cui mancanza esclude il potere sostanziale di recedere dal rapporto”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, la sentenza impugnata appariva corretta nei principi, avendo il giudice evidenziato che “l'azienda, nell'esercizio del suo insindacabile potere organizzativo, avesse (nella circostanza) adottato "una modalità" (operativa, del controllo a campione prescelto) incompatibile con l'esigenze di certezza dei rapporti giuridici”.

In sostanza, secondo la Corte, il datore di lavoro non aveva rispettato il principio di immediatezza in quanto il licenziamento era stato fondato su “episodi che si collocavano a lunga distanza (da un anno a sei mesi) rispetto alla contestazione”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, confermando la sentenza resa dalla Corte d’appello.


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