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Articolo 441 quater Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Licenziamento discriminatorio

Dispositivo dell'art. 441 quater Codice di procedura civile

(1)Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 441 quater Codice di procedura civile

La norma in esame, rubricata “Licenziamento discriminatorio”, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la nullità di detti licenziamenti dispone che le relative azioni, ove non siano proposte con ricorso ex art. 414 del c.p.c., possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali previsti dagli artt. 38 del D.lgs. n. 198/2006 e 28 del D.lgs. n. 150/2011.
Anche questa norma risulta chiaramente ispirato alla logica di razionalizzazione che caratterizza la complessiva riforma delle norme processuali in materia di licenziamento; in questo particolare caso il legislatore ha inteso preservare le norme speciali di tutela da licenziamenti discriminatori, lasciando al ricorrente la scelta del rito da utilizzare (ovvero, come prima accennato, fare ricorso ai rimedi previsti dalle leggi speciali oppure utilizzare il rito lavoristico classico).

Tale scelta, tuttavia, non consente ripensamenti, considerato che, una volta proposta la domanda, la stessa non potrà più essere riproposta con un rito differente rispetto a quello prescelto (in tal modo si è voluto evitare l’insorgere di questioni processuali circa il rito concretamente applicabile alle diverse ipotesi di discriminazione e nel contempo evitare abusi dovuti alla presenza di più riti).

Ad ogni modo, la scelta del legislatore della Riforma del 2022 appare volta a favorire l’uso del rito del lavoro “ordinario”, considerato che, soprattutto nei casi dubbi, in cui il ricorrente intenda impugnare il licenziamento anche per ragioni differenti rispetto alla discriminazione, la scelta ricadrà proprio su tale rito, onde evitare eccezioni processuali ad istanza della parte convenuta.

Sotto il profilo organizzativo, viene introdotto tra le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie il nuovo art. 144 quinquies delle disp. att. c.p.c., rubricato “Controversie in materia di licenziamento”, in forza del quale il presidente di sezione ed il dirigente dell’ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al Capo I bis del titolo IV del libro II del c.p.c., prevedendosi altresì che in ciascun ufficio giudiziario siano effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentano di valutare la durata media dei processi di cui all’art. 441 bis del c.p.c., in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.

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