Che cosa significa "Ipoteca"?
Diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. Oggetto di ipoteca possono essere i beni immobili, i beni mobili registrati, le rendite dello Stato, i diritti reali di godimento su beni immobili ad esclusione delle servitù che non possono essere espropriate separatamente dal fondo dominante, e i diritti di uso e di abitazione. Inoltre, può formare oggetto di ipoteca anche la quota di un bene indiviso.
A seconda della fonte, l'ipoteca si può distinguere i tre diverse tipologie. La prima è quella legale che si ha quando la legge attribuisce ad alcuni creditori, in considerazione della causa del credito o della quantità o posizione assunta dal creditore stesso, il diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria, senza il concorso della volontà del debitore. Si ha ipoteca giudiziale quando viene accesa da chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento dei danni (da liquidarsi successivamente), anche se la sentenza non ha forza esecutiva o è sottoposta a gravame. Infine, l'ipoteca volontaria nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente. Tale contratto o dichiarazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità.
A seconda della fonte, l'ipoteca si può distinguere i tre diverse tipologie. La prima è quella legale che si ha quando la legge attribuisce ad alcuni creditori, in considerazione della causa del credito o della quantità o posizione assunta dal creditore stesso, il diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria, senza il concorso della volontà del debitore. Si ha ipoteca giudiziale quando viene accesa da chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento dei danni (da liquidarsi successivamente), anche se la sentenza non ha forza esecutiva o è sottoposta a gravame. Infine, l'ipoteca volontaria nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente. Tale contratto o dichiarazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità.