Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita(1) redimibile [1865 ss., 1869 c.c.], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie [726 c.c.]. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili [726, 747 c.c.], detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita [1865 ss. c.c.], salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi(2).
Note
Rimane esclusa la c.d. rendita perpetua fondiaria che, essendo costituita mediante alienazione di un immobile, non deve essere garantita (v. art. 1863 del c.c.).