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Articolo 2820 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Sentenze straniere

Dispositivo dell'art. 2820 Codice Civile

Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana [797 c.p.c.], salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente(1).

Note

(1) Prima dell'introduzione della L. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale poteva avere luogo soltanto una volta passata in giudicato la cosiddetta sentenza di delibazione (exequatur), ossia terminato il procedimento ad hoc, in forza dei quale la Corte d'Appello territorialmente competente forniva ad un soggetto la possibilità di far valere nel territorio italiano, un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Paese, con ogni effetto dovuto al riconoscimento quale pieno atto giurisdizionale. Oggi invece, la nuova disciplina, dopo aver abrogato gli artt. 796 c.p.c. - 805 c.p.c., sancisce che, di regola, tutte le sentenze straniere possono acquisire immediatamente efficacia all'interno del nostro ordinamento, riducendo perciò l'ambito di esecutività del giudizio di delibazione alle sole eventuali ipotesi di vera eccezionalità (v. art. 67 della L. sul diritto intern. priv.).

Ratio Legis

La disposizione si occupa di fornire equiparazione alle sentenze straniere, oggi automaticamente esecutive nel nostro ordinamento in virtù della L. 218/1995.

Spiegazione dell'art. 2820 Codice Civile

Titoli per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale: sentenze o provvedimenti esecutivi


L’ipoteca giudiziale è una sottospecie della ipoteca legale perché è necessaria la sentenza di condanna o un provve­dimento giudiziale, che produca, de jure, l'effetto dell'ipoteca.

Perché essa si produca occorre una sentenza, vale a dire una pro­nuncia giudiziale, emessa in contradittorio delle parti, anche se il debi­tore legalmente citato si sia reso contumace. Non occorre che la sentenza sia passata in giudicato, e nemmeno che sia esecutiva, come sono, in ge­nere, le sentenze emesse in seconda istanza e quelle di primo grado fornite di clausola di provvisoria esecuzione.

Oltre le sentenze, possono produrre ipoteca giudiziale altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce esplicitamente tale ef­fetto. Così i decreti monitori d'ingiunzione, dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648 cod. proc. civ. o quando l'opposizione è ri­gettata, costituiscono titoli per la iscrizione dell'ipoteca giudiziale (art. 655 cod. proc. civ.) ; cosi il decreto del Presidente di tassazione di spese ed onorario dovuti dal dente ai proprio avvocato e procura­tore (R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 66 ultimo comma).

La sentenza, o il provvedimento, dev'essere emesso da ;un organo giurisdizionale, appartenga alla magistratura ordinaria o a quella am­ministrativa, in quanto le decisioni abbiano per obbietto interessi patri­moniali, come in materia di contabilità e di responsabilità, dei pubblici funzionari quelle del Consiglio di Prefettura e della Corte dei Conti, e, rispetto alle spese del giudizio, anche le decisioni della Giunta Pro­vinciale Amministrativa e del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.


Lodo arbitrale e sentenze straniere

Anche il lodo arbitrale produce ipoteca giudiziale quando è stato reso esecutivo dal pretore
giudiziarie straniere dopo concesso l’ exequatur della Corte di appello (artt. 796-801 c.p.c.) e, s’intende, sempre che, a norma della legge dello Stato in cui fu emessa, la sentenza produca ipoteche giudiziali. Ciò è naturale, poiché il giudizio di delibazione serve a estendere nello Stato l’autorità del giudicato straniero, ma non può attribuirgli ex novo un’efficacia che, di per sé, esso non ha.


Contenuto della sentenza o del provvedimento

Non basta che vi sia una sentenza: essa deve portare la .condanna del debitore al pagamento di una somma o all'adempimento altre obbligazioni ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente. Non basterebbe una sentenza di mero accertamento del debito come quando si tratti di un debito a termine o condizionale.

Può avvenire, però, che, pur trattandosi di un debito puro e semplice, la sentenza contenga una condanna condizionale, nel senso che pagamento viene subordinato all'adempimento di alcuni patti. Cosi, pub aversi condanna al pagamento di una somma a condizione che il creditore presti una cauzione (es. : art. 639 cod. civ.). In tal caso, gli effetti della condanna devono ritenersi sospesi, nè può iscriversi l'ipo­teca giudiziale fino a quando non si verifichi il fatto da cui si fa dipen­dere l'esigibilità della somma e, quindi, l'efficacia della sentenza. E poiché un simile fatto deve considerarsi. Come un presupposto della condanna (condicio iuris) e non come condizione propria, non può ammettersi l’effetto retroattivo.

Può darsi, però, che la sentenza sia condizionale nel senso che sia emessa per avere efficacia sin da ora, ma con riserva di revoca degli effetti qualora si verificassero alcune circostanze. Cosi, ad esempio, nei giudizi cambiari se le eccezioni dedotte non sono di pronta soluzione; nè fondate su prove scritte il giudice dovrà emettere la condanna, con cauzione o senza, secondo il suo apprezzamento. In tal caso la condanna produce immediatamente i suoi effetti e, quindi, può iscriversi ipoteca giudiziale, salvo a cancellarsi se la sentenza verrà in seguito revocata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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