Diritti del creditore dell'enfiteuta
Questo articolo riproduce integralmente l'ultimo comma de-l'art. 1565 del codice del 1865, con il quale si riconosceva il diritto dei creditori dell'enfiteuta di intervenire nel giudizio di devoluzione per tutelare le proprie ragioni. Agli stessi creditori era data inoltre la facoltà di potersi avvalere anche del diritto di affrancazione spettante all'enfiteuta, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.
In una parola, ai creditori la legge accorda l'esercizio delle azioni e diritti spettanti al loro debitore, al fine di conseguire il pagamento delle somme loro dovute. Ora, a causa della devoluzione, il fondo enfiteutico non rappresenta più alcuna garanzia per i creditori dell'enfiteuta, e non solo, perfino le ipoteche iscritte si estinguono: di qui l'interesse dei creditori dell'enfiteuta d'intervenire nel giudizio di devoluzione per la tutela e conservazione delle loro ragioni.
E questa conservazione la possono ottenere sia facendo opposizione, in luogo dell'enfiteuta, alla domanda di devoluzione e chiedendone al magistrato il rigetto, sia esercitando il diritto di affrancazione, cosi come lo eserciterebbe l'enfiteuta, al fine di conservare le loro ragioni sul patrimonio del debitore, e con il concorso di tutti oppure anche per iniziativa di uno solo, sia provvedendo a offrire il risarcimento dei danni e a dare cauzione per il futuro, impedendo in tal modo il decorso della domanda di devoluzione. La legge ammette quest'ultimo metodo esclusivamente per loro e non anche per l'enfiteuta, poiché l’ordinamento gli ha voluto concedere un altro modo di conservare le ragioni acquistate sul patrimonio dell'enfiteuta, senza con esso arrecare danno al concedente.
Agevolazioni per i creditori ipotecari
Innovando poi sul codice del 1865 e allo scopo di conciliare l'interesse dei creditori ipotecari di avere notizia, in tempo utile, della domanda di devoluzione in corso, con 1' opportunità di non addossare al concedente l'onere di citarli a intervenire nel giudizio di devoluzione, il nuovo codice ha aggiunto una disposizione con cui consente che i creditori, i quali abbiano iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali la domanda medesima non sia stata notificata in tempo utile per intervenire, possano esercitare il diritto di affrancazione anche dopo che la devoluzione è avvenuta.