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Articolo 1213 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Ritiro del deposito

Dispositivo dell'art. 1213 Codice Civile

Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato(1).

Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido [1210 comma 2], il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito [1197, 1251, 1276, 2878](2).

Note

(1) In tal caso a perdere efficacia è solo il deposito, non l'offerta solenne, cosicché il debitore non è costretto a ripercorrere l'intero iter perchè basta che si limiti ad un nuovo deposito.
(2) Se il ritiro avviene dopo l'accettazione o il giudicato con il consenso del creditore, le garanzie perdono efficacia, ciò che non accade se il ritiro si ha prima di questo momento.

Ratio Legis

La norma disciplina l'ipotesi in cui il deposito sia ritirato prima di produrre i propri effetti. La costruzione testuale dell'articolo induce a ritenere che prima di accettazione o giudicato non si abbia liberazione del debitore (art. 1210, comma 2, c.c.).
Il secondo comma tutela i terzi garanti nel caso in cui il ritiro avvenga, col consenso del creditore, dopo accettazione o giudicato: in tal caso l'obbligazione si è certamente estinta e, quindi, non può più essere avanzata alcuna pretesa nei loro confronti.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

94 Nel regolare i presupposti di validità del deposito si è considerato che alle volte questo concerne cose mobili; si è disposto che, in tal caso, la consegna della cosa debba avvenile nel luogo designato dal giudice (art. 108).
L'art. 1263 cod. civ. (art. 195 progetto del 1936) è stato integrato (art. 109) prevedendosi, per una maggiore precisazione di dettato, anche la possibilità che il debitore ritiri il deposito prima che esso sia riconosciuto valido.
Si è aggiunto che, qualora il ritiro avvenga, il deposito non produce effetto; questa enunciazione rendeva inutile dichiarare, come faceva l'art. 1263 suddetto, che i condebitori o i fideiussori non restano liberati. Occorreva, invece, dire che essi restano liberati quando, nonostante l'accettazione del deposito e nonstante il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito. Se l'estinzione dei privilegi e delle ipoteche era, per tale ipotesi, prevista espressamente nell'art. 1205 cod. civ. (art. 197 progetto del 1936), la liberazione dei condebitori e dei fideiussori era considerata in modo molto involuto dall'art. 1264 cod. civ. (art. 196 progetto del 1936): questo andava, perciò, meglio chiarito.

Massime relative all'art. 1213 Codice Civile

Cass. civ. n. 3248/2012

Ai fini della validità dell'offerta reale, il deposito della somma rifiutata dal creditore, di cui all'art. 1210 c.c., può essere eseguito mediante versamento dell'importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, primo comma, c.c., valendo come ritiro dello stesso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1213 Codice Civile

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Mattia C. chiede
giovedì 29/03/2018 - Lazio
“art.1210 codice civile

come richiesto da sentenza, vorrei fare offerta reale con le modalità di legge per il pagamento del saldo prezzo di un immobile oggetto di una lunga controversia durante la quale il venditore aveva venduto ad altri l'immobile malgrado la trascrizione della citazione.

Il venditore sicuramente non accetterebbe l'offerta in quanto soddisfatto dalla seconda vendita e quindi dovremmo chiedere una sentenza di convalida del pagamento.

Vorrei sapere se, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di convalida del pagamento, sarebbe possibile rientrare in possesso della somma depositata, eventualmente adducendo valide ragioni, dato che ci sono buone possibilità di non poter entrare comunque in possesso dell'immobile per esiti di altre controversie con i secondi acquirenti.”
Consulenza legale i 05/04/2018
L’obbligazione è un vincolo giuridico tra due parti in virtù del quale una di esse (debitore) è obbligato ad eseguire la prestazione a favore dell’altra parte (creditore). Il corretto adempimento della prestazione è la tipica modalità di estinzione dell’obbligazione.
Laddove la prestazione non sia correttamente eseguita si verifica l’inadempimento.
Accanto all’inadempimento del debitore, che implica una sua responsabilità contrattuale che lo obbliga al risarcimento del danno, può anche accadere che sia il creditore ad essere inadempiente, rifiutando la prestazione.
Il creditore ha, difatti, l’obbligo di cooperare per non ostacolare l’adempimento, alla luce del principio di correttezza di cui all’art. 1175 c.c.
A tutela del debitore, il legislatore ha previsto che, ai sensi dell’art. 1206 c.c., “ il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l’obbligazione”.
In materia di mora del creditore, essenziali sono le modalità dell’offerta della prestazione da parte del debitore, in assenza delle quali non è possibile addossare al creditore, in caso di rifiuto, gli effetti negativi della costituzione in mora.
L’offerta solenne o reale, quale mezzo per la costituzione in mora del creditore, deve essere fatta secondo le modalità di cui all’art. 1209 e ss. del c.c.
Eseguita l’offerta, l’art. 1210 prevede una ulteriore fase che può portare alla liberazione dall’obbligazione del debitore. Ai sensi dell’art. 1210 c.c., infatti, “ se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo è accettato o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
La liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio si produce quando il deposito è stato accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Il procedimento di convalida dell’offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, è un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell’art. 76 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile, a favore del creditore ( Cass. n 23844/2008).
Pertanto, allorquando il debitore abbia effettuato il deposito e lo stesso sia stato dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, come nel caso di specie, il debitore non può più ritirare la somma depositata.
In merito al ritiro del deposito, il primo ed il secondo comma dell’art. 1213 c.c. disciplinano due ipotesi tra loro diverse di ritiro del deposito liberatorio che il debitore abbia già eseguito ai sensi dell’art. 1210 c.c.
Il ritiro di cui al primo comma dell’art 1213 c.c. è quello che il debitore può effettuare prima dell’accettazione o della convalida giudiziale al fine di impedire la produzione degli effetti liberatori conseguenti al deposito accettato o convalidato. Così come liberamente il debitore può avviare il procedimento liberatorio dopo l’offerta, altrettanto liberamente lo può interrompere ritirando il deposito anche senza o contro il consenso del creditore (art 1210).
L’accettazione e la convalida del deposito rappresentano la soglia temporale oltre la quale non è più consentito il “ripensamento” del debitore dal momento che questi atti (accettazione e convalida) portano a conclusione il procedimento liberatorio ed attribuiscono al creditore il titolo per ritirare o ricevere i beni depositati; beni che così escono dalla disponibilità del debitore, che non può più ritirarli proprio perché è il creditore che può farlo da quel momento in avanti.
Ne consegue, dunque, che solo prima dell’accettazione o della convalida giudiziale, il debitore può ritirare il deposito. Una volta intervenuta l’accettazione o la convalida, il debitore, invece, non può più ritirare il deposito.
Il ritiro del deposito liberatorio prima dell’accettazione o della convalida è qualificabile come un potere o un diritto potestativo. Il ritiro è un atto unilaterale recettizio, di natura dichiarativa che, pertanto, deve essere comunicato dal debitore depositante al depositario.
Nel caso in esame, pertanto, riteniamo che, dopo la sentenza di convalida, Lei non possa più rientrare in possesso della somma depositata. Sarà comunque liberato dalla Sua obbligazione. Sarà il creditore ad essere inadempiente ed obbligato a trasferire la proprietà del bene.
In caso di inadempimento del creditore, il debitore potrà agire con l’azione di esatto adempimento della prestazione nei confronti del creditore, oltre al risarcimento del danno.