(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
94 Nel regolare i presupposti di validità del deposito si è considerato che alle volte questo concerne cose mobili; si è disposto che, in tal caso, la consegna della cosa debba avvenile nel luogo designato dal giudice (art. 108).
L'art. 1263 cod. civ. (art. 195 progetto del 1936) è stato integrato (art. 109) prevedendosi, per una maggiore precisazione di dettato, anche la possibilità che il debitore ritiri il deposito prima che esso sia riconosciuto valido.
Si è aggiunto che, qualora il ritiro avvenga, il deposito non produce effetto; questa enunciazione rendeva inutile dichiarare, come faceva l'art. 1263 suddetto, che i condebitori o i fideiussori non restano liberati. Occorreva, invece, dire che essi restano liberati quando, nonostante l'accettazione del deposito e nonstante il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito. Se l'estinzione dei privilegi e delle ipoteche era, per tale ipotesi, prevista espressamente nell'art. 1205 cod. civ. (art. 197 progetto del 1936), la liberazione dei condebitori e dei fideiussori era considerata in modo molto involuto dall'art. 1264 cod. civ. (art. 196 progetto del 1936): questo andava, perciò, meglio chiarito.