Il criterio secondo il quale identificare gli atti e gli affari rispetto ai quali l’institore è investito del potere di rappresentanza è quello della p
ertinenza alla gestione dell’impresa.
E’ tuttavia controverso se la pertinenza debba essere valutata in
astratto, verificando la congruità rispetto agli
standard riferibili in generale ad un dato tipo di impresa, oppure in
concreto, rapportando una determinata tipologia di atto alle caratteristiche specifiche dell’impresa considerata.
Al primo comma la norma pone dei
limiti espressi alla rappresentanza con riferimento alla alienazione di
immobili o alla costituzione di
diritti reali di garanzia gravanti su beni immobili. Tali atti dovranno essere
autorizzati dal preponente, salvo il caso in cui l’impresa abbia ad oggetto la compravendita di immobili.
Inoltre, poiché l’institore deve limitarsi alla gestione dell’attività e
non può alterarne le caratteristiche essenziali, si ritiene che egli non possa nemmeno
alienare l'azienda (v. art.
2556) o darla in
affitto, né compiere atti che comportino la sua sostanziale trasformazione.
Il potere di
rappresentanza processuale dell'institore è disciplinato anche dall'art.
77, 2° comma, c.p.c. Secondo l'opinione prevalente, la rappresentanza processuale dell'institore può essere limitata dal
preponente solo per quanto riguarda la legittimazione processuale attiva, non quella passiva, dal momento che il preponente non potrebbe disporre dei diritti dei terzi.
Rientrano nella rappresentanza institoria le decisioni circa la
gestione delle controversie dinanzi agli organi di giurisdizione, con la sola eccezione delle decisioni relative alla composizione delle liti, per cui è richiesta una specifica
autorizzazione.
La legittimazione processuale non è limitata agli atti compiuti dall'institore, ma riguarda
tutti i giudizi dipendenti da qualsiasi atto compiuto nell'esercizio dell'impresa o comunque relativo alla sede o al ramo d'azienda cui l'institore è preposto.
La legittimazione processuale viene meno soltanto con l'estinzione dell'impresa e non per la semplice cancellazione dal
registro delle imprese