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Articolo 68 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Presentazione della domanda e attivitą dell'OCC

Dispositivo dell'art. 68 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.

2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

  1. a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  2. b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  4. d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Spiegazione dell'art. 68 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere presentata tramite l'ausilio di un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente ad omologare il piano proposto. L'intervento dell'OCC è finalizzato da una parte a supportare il debitore nell'elaborazione della proposta (vista che l'assistenza di un difensore tecnico non è indispensabile), dall'altra a fornire all'autorità giudiziaria le informazioni rilevanti ai fini dell'omologazione del piano (vista l'assenza dei tradizionali organi delle procedure concorsuali, che svolgono anche funzioni informative e consulenziali in favore dell'autorità giudiziaria). A tale ultimo proposito si prevede che, unitamente al ricorso e alla documentazione indicata all'art. 67, l'OCC debba depositare una apposita relazione circa le cause del sovraindebitamento, le ragioni sottostanti l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, nonchè attestare, nella medesima relazione, la veridicità della documentazione rassegnata dallo stesso debitore.
Inoltre, ai sensi del terzo comma, l'OCC deve dar conto, nella propria relazione, della diligenza prestata dagli istituti finanziari nella concessione di credito al debitore, posto che laddove emerga che il finanziamento è stato accordato senza valutare correttamente il merito creditizio del debitore, questi ultimi non potranno svolgere opposizione all'omologazione del piano.

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