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Articolo 243 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Voto nel concordato

Dispositivo dell'art. 243 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato(1).

2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi(1).

6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.

7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 39, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 243, comma 1; (con l'art. 39, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 243, comma 5.

Spiegazione dell'art. 243 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma prevede che:
  1. nel caso in cui la proposta sia stata presentata dopo l'emissione del decreto di esecutività dello stato passivo, al voto siano ammessi i soli creditori risultanti dallo stato passivo reso esecutivo;
  2. nel caso in cui la proposta sia stata presentata prima dell'emissione del decreto di esecutività, al voto siano ammessi i soli creditori risultanti dall'elenco provvisorio dei creditori stilato dal curatore, purché approvato dal giudice delegato.
Come nel concordato preventivo, anche nel concordato in oggetto trova applicazione la regola per cui i creditori privilegiati non abbiano diritto di voto sulla proposta, a meno che:
  1. essi non abbiano rinunciato alla prelazione su di una parte non inferiore al terzo del credito (rinunzia che avrà effetto solo all'interno della procedura di concordato)
  2. la proposta ne preveda il soddisfacimento parziale
In entrambi i casi, per la parte del credito rimasta insoddisfatta o per la quale abbiano rinunziato alla prelazione, essi sono assimilati ai creditori chirografari e partecipano dunque al voto.

Il quinto comma, poi, esclude a prescindere dal voto i parenti prossimi del debitore, il coniuge, i suoi affini entro il quarto grado, nonché, laddove il debitore sia una società, la società controllante, le società da questa controllate, le società sottoposte a comune controllo e, infine, i creditori in conflitto d'interessi. Al fine di evitarne un indebito aggiramento, la stessa regola vale per coloro in favore dei quali tali soggetti abbiano eventualmente ceduto i loro crediti, se la cessione è intervenuta entro l'anno precedente la presentazione della domanda. Peraltro, ai fini della votazione non hanno effetto, in ogni caso, le cessioni di credito intervenute in seguito alla apertura della liquidazione giudiziale, a prescindere dal soggetto cedente.
E' parimenti escluso dal voto il creditore che abbia presentato la domanda di concordato, nonché, laddove il creditore sia una società, la società controllante, le società da questa controllate, le società sottoposte a comune controllo, a meno che tali soggetti non siano inseriti in apposita classe.


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