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Articolo 111 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Disciplina dei crediti prededucibili

Dispositivo dell'art. 111 bis Legge fallimentare

(1) I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V [92-103] (2), con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.

[Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all'accertamento ai sensi del secondo comma dell'art. 101.] (3)

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento (4).

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato [se l'importo è superiore a euro 25.000,00; l'importo può essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici Istat sul costo della vita] (5).

Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Note

(1) Articolo aggiunto con d.lgs. 5/2006.
(2) Tutti i crediti vanno accertati a norma degli artt. 92 ss., rimanendo esclusi solo i crediti non contestati per collocazione e ammontare e quelli non contestati conseguenti a provvedimenti di liquidazione dei compensi da parte del giudice delegato, disposti ai sensi dell'art. 25 n. 4.
(3) Comma abrogato dal decreto correttivo 169/2007.
(4) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
Nel 2006 il legislatore ha recepito il costante orientamento giurisprudenziale circa la modalità di soddisfazione dei crediti prededucibili. Nel 2007, il decreto correttivo ha sostituito il criterio proporzionale con il principio della causa di prelazione. Quindi, se l'attivo non è sufficiente per pagare tutti i crediti prededucibili, essi dovranno essere pagati in base al titolo di prelazione relativo a ciascuno.
(5) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dal d.lgs. 169/2007.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

8 Il comma 3, reca modifiche all’articolo 111-bis del r.d.
Nell’articolo 111-bis del r.d., la soppressione del secondo comma viene ad eliminare una inutile duplicazione rispetto alla disposizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo.
L’articolo 8 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VII della legge fallimentare.
La modifica del terzo comma del medesimo art. 111-bis serve a chiarire che anche nell’ambito dei crediti prededucibili deve essere rispettato l’ordine di graduazione delle rispettive cause di prelazione.
La modifica del quarto comma del medesimo articolo rende pienamente alternative l’autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato al pagamento di tutti i crediti prededucibili, senza distinzione di valore, per cui viene meno anche la necessità di demandare ad un successivo decreto ministeriale l’aggiornamento dell’importo attualmente previsto.

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