Cass. civ. n. 35461/2022
In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito.
Cass. civ. n. 4709/2020
In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinchè le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti.
Cass. civ. n. 30485/2017
Al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia.
Cass. civ. n. 24755/2015
Al legittimario che ottiene la reintegrazione della propria quota di riserva mediante l'attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione,da parte dell'erede testamentario assoggettato a riduzione, dei frutti dei beni ereditari con decorrenza dal momento dell'apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di eredità spettante al legittimario medesimo.
Cass. civ. n. 7478/2000
Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 c.c., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno.
Cass. civ. n. 2178/1971
Nella nozione di peso — dal quale, a norma dell'art. 561 c.c., debbono essere liberi gli immobili restituiti per effetto di riduzione della donazione o delle disposizioni testamentarie - sono da ritenersi compresi, oltre a quelli aventi contenuto reale - come la servitù, l'usufrutto ecc. - anche quei vincoli di carattere obbligatorio posti in essere dal donatario o dal legatario - come l'anticresi, l'affitto, la locazione - strettamente inerenti al godimento dell'immobile ed incidenti negativamente, non soltanto sul valore di questo, ma anche sulla pienezza della esplicazione delle facoltà dominicali.