L’art. 561 c.c., nella sua attuale formulazione, si colloca all’interno del sistema della tutela dei legittimari, disciplinando gli effetti della restituzione dei beni a seguito dell’esperimento vittorioso dell’
azione di riduzione, e rappresenta uno dei punti nei quali più chiaramente emergono le scelte di politica legislativa sottese alla recente riforma del 2025, orientata a bilanciare la protezione dei legittimari con l’esigenza di stabilità della circolazione dei beni.
La norma, infatti, prende in considerazione l’ipotesi in cui il bene oggetto di disposizione lesiva della legittima sia ancora nella sfera giuridica del beneficiario, distinguendo nettamente tra provenienza successoria e provenienza donativa e introducendo, soprattutto per quest’ultima, un modello radicalmente innovativo rispetto al passato.
Nel primo periodo del primo comma viene in rilievo la provenienza successoria: il legislatore stabilisce che gli immobili restituiti sono liberi da ogni peso o
ipoteca costituiti dal
legatario, mantenendo così, sia pure entro limiti oggi coordinati con l’art.
2652, n. 8, c.c., il tradizionale effetto purgativo della restituzione.
Ciò significa che il
legittimario, una volta ottenuto il bene, lo acquisisce in una condizione “
ripulita” dai gravami imposti dal beneficiario della disposizione testamentaria, salvo il caso in cui tali pesi siano divenuti opponibili per effetto della
trascrizione della domanda di riduzione nei termini previsti.
La previsione, pur riferendosi testualmente al solo legatario, deve intendersi estesa anche all’erede, in forza del coordinamento sistematico con l’art. 2652 c.c., norma che espressamente contempla entrambe le figure.
Del tutto diversa è la disciplina dettata per la provenienza donativa, la quale costituisce il nucleo innovativo della disposizione.
In questo caso, infatti, il legislatore stabilisce che i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario restano efficaci anche dopo la restituzione del bene al legittimario.
Ne deriva che il bene rientra sì nel patrimonio del legittimario, ma gravato dalle garanzie reali già iscritte, generalmente a favore di istituti di credito.
Si tratta di una scelta volta a tutelare l’affidamento dei terzi finanziatori e, più in generale, a rendere i beni di provenienza donativa maggiormente “circolabili” e idonei a fungere da garanzia.
Per compensare il pregiudizio che ne deriva al legittimario, la norma introduce un correttivo di natura obbligatoria: il donatario è tenuto a corrispondere una somma di denaro pari al minor valore del bene restituito, nei limiti necessari per integrare la
quota di legittima.
Si delinea così un modello satisfattorio “misto”, nel quale la reintegrazione della legittima avviene attraverso la combinazione tra attribuzione in natura di un bene gravato e riconoscimento di un
credito pecuniario.
Tale soluzione segna un significativo arretramento della tutela reale del legittimario a favore di una tutela per equivalente, coerente con la
ratio generale della riforma di ridurre l’incidenza delle azioni successorie sulla stabilità dei traffici giuridici.
La disciplina si estende espressamente anche ai beni mobili, distinguendo tra quelli iscritti in pubblici registri e quelli non iscritti, ma mantenendo in entrambi i casi il medesimo principio: i gravami costituiti dal donatario restano efficaci e il riequilibrio avviene mediante
compensazione pecuniaria (anche sotto questo profilo emerge la volontà legislativa di uniformare il trattamento dei diversi beni sotto il profilo della stabilità delle garanzie).
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dal coordinamento con l’art. 2652 c.c., che assume una funzione centrale nel nuovo sistema.
Per le provenienze successorie, infatti, la possibilità per il legittimario di incidere sui diritti dei terzi è oggi temporalmente circoscritta, con la conseguenza che, decorso il termine previsto, le ipoteche iscritte dall’erede o dal legatario si consolidano definitivamente.
Per le provenienze donative, invece, la stabilità delle garanzie è pressoché immediata, salvo il caso eccezionale di domanda di riduzione già trascritta.
Ne risulta una convergenza funzionale tra i due ambiti: in entrambi i casi, seppur con tempistiche diverse, il bene diviene pienamente affidabile per il mercato, mentre la posizione del legittimario viene progressivamente ricondotta a una logica risarcitoria.
In definitiva, può dirsi che l’art. 561 c.c. riformato segna il passaggio da un sistema imperniato sulla prevalenza della tutela reale del legittimario a un modello più equilibrato, nel quale la stabilità delle garanzie e la sicurezza della circolazione dei beni assumono un ruolo centrale, mentre la reintegrazione della legittima si realizza sempre più spesso attraverso strumenti di natura obbligatoria.