Cancellazione subordinata all'adempimento di determinate condizioni. Funzioni del conservatore
Può avvenire che la cancellazione dell'iscrizione sia consentita od. ordinata sotto qualche condizione, come quella della costituzione di un'altra ipoteca sopra altri immobili a favore del creditore o della prestazione di un'altra cautela, pegno o fideiussione, o di un certo nuovo impiego della somma pagata dal debitore e cosi via. In questi casi il conservatore non potrà eseguire la cancellazione se non gli si fa constare che la condizione di cui si tratta stata adempiuta.
Il conservatore non esercita, come d'ordinario, una funzione meramente passiva. Egli è chiamato a giudicare delle regolarità o meno dell'adempimento della condizione, convenuta fra le parti, od ordinata dalla sentenza, per far luogo alla cancellazione.
Il nuovo codice ha creduto opportuno mantenere il sistema già tenuto dal codice albertino (articoli 2076 e 2079) e dal codice italiano del z865 (art. 2037), attribuendo al conservatore, che dovrebbe avere solo funzioni amministrative, una funzione giurisdizionale, qual'è quella di decidere della validità e regolarità dell'adempimento di una condizione, che può importare, spesso, la valutazione di criteri ed elementi giuridici che sfuggono alla competenza del conservatore. Può avvenire quindi, che o egli, ritenendo adempiuta la condizione, esegua la cancellazione e può incontrare la responsabilità dei danni verso il creditore iscritto (art. 2675, n. 3), il quale dimostri che la condizione non è stata adempiuta come doveva esserlo; o (sarà il caso più frequente) che egli, per mettersi al sicuro da ogni responsabilità, rifiuti la cancellazione, e allora l'ipotecato o altro interessato dovrà provvedervi in via giudiziaria (art. 2888), con maggior perdita di tempo e di spesa, per far dichiarare infondato il rifiuto del conservatore. Meglio, quindi, sarebbe stato che le stesse parti, con un nuovo atto consensuale, o l'autorità giudiziaria con un nuovo provvedimento, avessero dichiarato effettivamente adempiuta la condizione, come si proponeva da autorevoli giuristi.
Ad ogni modo, la decisione del conservatore non è definitiva. Se egli rifiuta, le parti interessate possono reclamare al tribunale (art. 2888).