La norma in esame prende in considerazione il caso in cui il
credito assegnato o venduto risulti garantito da
pegno o da
ipoteca.
Nell’ipotesi di pegno il giudice dell’esecuzione deve disporre che la cosa data in pegno venga affidata all’assegnatario o
aggiudicatario del credito o ad un terzo estraneo, che può designare dopo aver sentito le parti.
Tale provvedimento può essere assunto con la medesima
ordinanza con cui è disposta l'assegnazione o la vendita, ovvero con provvedimento autonomo sempre nella forma dell'ordinanza, atteso che devono sempre essere previamente «sentite le parti».
Qualora colui il quale ha la detenzione della cosa data in pegno, non intenda consegnarla secondo quanto disposto dal giudice dell'esecuzione, vi potrà essere forzatamente con l’ausilio dell'
ufficiale giudiziario, il quale provvede a redigere
processo verbale
Nell’ipotesi di ipoteca, invece, è necessario procedere a
trascrizione del provvedimento di assegnazione o di vendita.
Tale
annotazione avviene su istanza del beneficiario interessato al compimento dell'atto, atteso che si tratta di una formalità imposta a pena di inefficacia della trasmissione della garanzia.
Allorché, poi, l'assegnazione del credito garantito sia pronunciata a favore di una pluralità di creditori, l'annotazione non può che aver luogo pro quota, nel rispetto delle diverse cause di prelazione che eventualmente assistono ciascun creditore concorrente assegnatario.