I privilegi(1), il pegno e le ipoteche(2) del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [1233, 2878](3).
Note
(1)
Il privilegio è accordato dalla legge in base alla causa del credito, cioè al suo titolo costitutivo. Pertanto, quando la novazione dipende da mutamento del titolo, è dubbio se la volontà delle parti possa mantenere un privilegio in assenza della relativa previsione legale.
(2)
Nonostante il tenore della norma, deve ritenersi che essa si applichi a tutti i suoi elementi accessori, comprese le eccezioni, in considerazione della "ratio" che le è sottesa.
(3)
Se la garanzia è prestata da un terzo, come nel caso di fideiussione (1936 c.c.), questi deve consentire al suo mantenimento poichè la nascita di una nuova obbligazione potrebbe avere conseguenze negative sul suo patrimonio.