La disposizione in esame riguarda due ipotesi.
Il primo comma stabilisce che, in relazione a quanto ricavato dalla liquidazione della massa mobiliare (art. 223 c.c.i.i.), si formi un'unica graduatoria che comprenda i creditori assistiti da privilegio generale e privilegio speciale mobiliare. La norma ribadisce che il privilegio generale prevale su quello speciale (per capitale, interessi e spese); per cui il pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale di grado anteriore non si compie attingendo soltanto a quanto realizzato dai beni gravati da questo tipo di privilegio, ma è imputato a tutta la massa mobiliare indistintamente.
Quanto ai crediti assistiti da privilegio generale, il privilegio generale è mobiliare, e, in caso d'infruttuosa esecuzione su beni mobili, prevede la possibilità di soddisfazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari; inoltre, tale privilegio ha ad oggetto l'intero patrimonio mobiliare del debitore.
In merito ai crediti assistiti da privilegio speciale, l'operazione di graduazione dei crediti e la successiva fase di distribuzione muovono dalle risultanze dello stato passivo, alle quali il curatore deve rigorosamente attenersi e che deve costantemente aggiornare.
Il comma 2° dispone che i crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale (sia mobiliare che immobiliare) hanno diritto di prelazione per capitale, spese ed interessi, nei limiti degli artt. 153 e 154 c.c.i.i., sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.