I creditori ereditari in caso di accettazione
beneficiata dell'eredità possono soddisfare le proprie ragioni creditorie
esclusivamente sul patrimonio ereditario ai sensi dell'art.
490 del codice civile in conseguenza della separazione patrimoniale che discende da tale accettazione.
Di contro il legislatore ha previsto in capo all'erede beneficiato particolari oneri che lo stesso è tenuto ad adempiere pena la
decadenza dal beneficio di inventario.
Tale decadenza ha natura di
sanzione posta a tutela delle ragioni dei creditori ereditari e dei legatari.
Il legislatore ha previsto in particolare:
- ipotesi in cui all'erede
è preclusa la possibilità di acquistare l'eredità con beneficio di inventario (artt.
485 2° e 3° comma,
487 2° comma e
527 del codice civile);
- ipotesi di
vera e propria decadenza dal beneficio dopo averlo acquistato (artt.
493,
494,
503 e
505 1°, 2° e 3° comma del codice civile.
Con riferimento alle ipotesi contemplate dalla norma in esame rileva specificare che le stesse sono tassative e si riferiscono alla liquidazione concorsuale (art.
498 del codice civile).
Il divieto di pagamenti:
- in caso di liquidazione individuale decorre dal momento in cui viene presentata l'opposizione ai sensi dell'art.
495 del codice civile;
- in caso di liquidazione concorsuale scelta dall'erede decorre dall'invito ai creditori di cui all'art.
498 del codice civile.
La dottrina prevalente suffragata dalle pronunce della Corte di Cassazione riconosce la
legittimazione esclusiva a far dichiarare la decadenza dal beneficio di inventario in capo ai
soli creditori ereditari e legatari in tutte le ipotesi di decadenza e non solo in quelle disciplinate dalla norma in commento.
Non si ha decadenza qualora l'erede abbia pagato i creditori ipotecari o privilegiati. L'eccezione si giustifica in ragione del fatto che tali creditori godono di una causa di prelazione che li avrebbe comunque favoriti rispetto agli altri.