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Articolo 505 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Decadenza dal beneficio

Dispositivo dell'art. 505 Codice Civile

L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'articolo 500, decade dal beneficio d'inventario [490, 493, 494, 509 c.c.].

Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'articolo 500(1).

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari [503](2).

In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari [509 c.c.](3).

Note

(1) L'elencazione contenuta nella norma in commento è tassativa, si applica quindi alle sole ipotesi espressamente contemplate.
(2) Non si ha decadenza qualora l'erede abbia pagato i creditori ipotecari o privilegiati. L'eccezione si giustifica in ragione del fatto che tali creditori godono di una causa di prelezione che li avrebbe comunque favoriti rispetto agli altri.
(3) Si ritiene che la previsione in materia di legittimazione abbia applicazione generale, ossia valga per tutti i casi di decadenza dal beneficio di inventario e non solo per le ipotesi indicate all'art. 505 del c.c..

Ratio Legis

La norma mira a sanzionare i comportamenti dell'erede non conformi alle disposizioni normative in tema di liquidazione concorsuale, stabilendo la decadenza dal beneficio di inventario ove si verifichino le ipotesi contemplate dalla norma in commento.

Spiegazione dell'art. 505 Codice Civile

I creditori ereditari in caso di accettazione beneficiata dell'eredità possono soddisfare le proprie ragioni creditorie esclusivamente sul patrimonio ereditario ai sensi dell'art. 490 del codice civile in conseguenza della separazione patrimoniale che discende da tale accettazione.

Di contro il legislatore ha previsto in capo all'erede beneficiato particolari oneri che lo stesso è tenuto ad adempiere pena la decadenza dal beneficio di inventario.
Tale decadenza ha natura di sanzione posta a tutela delle ragioni dei creditori ereditari e dei legatari.

Il legislatore ha previsto in particolare:
- ipotesi in cui all'erede è preclusa la possibilità di acquistare l'eredità con beneficio di inventario (artt. 485 2° e 3° comma, 487 2° comma e 527 del codice civile);
- ipotesi di vera e propria decadenza dal beneficio dopo averlo acquistato (artt. 493, 494, 503 e 505 1°, 2° e 3° comma del codice civile.

Con riferimento alle ipotesi contemplate dalla norma in esame rileva specificare che le stesse sono tassative e si riferiscono alla liquidazione concorsuale (art. 498 del codice civile).

Il divieto di pagamenti:
- in caso di liquidazione individuale decorre dal momento in cui viene presentata l'opposizione ai sensi dell'art. 495 del codice civile;
- in caso di liquidazione concorsuale scelta dall'erede decorre dall'invito ai creditori di cui all'art. 498 del codice civile.

La dottrina prevalente suffragata dalle pronunce della Corte di Cassazione riconosce la legittimazione esclusiva a far dichiarare la decadenza dal beneficio di inventario in capo ai soli creditori ereditari e legatari in tutte le ipotesi di decadenza e non solo in quelle disciplinate dalla norma in commento.

Non si ha decadenza qualora l'erede abbia pagato i creditori ipotecari o privilegiati. L'eccezione si giustifica in ragione del fatto che tali creditori godono di una causa di prelazione che li avrebbe comunque favoriti rispetto agli altri.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

249 Ho, infine, apportato due perfezionamenti alle norme del progetto definitivo in tema di procedura concorsuale. Col primo di essi, che in verità ha carattere generale, in quanto concerne l'istituto del beneficio d'inventario anche fuori dei casi della procedura concorsuale, ho voluto esplicitamente fissare la regola (art. 505 del c.c.) che in ogni caso la decadenza dal beneficio può essere fatta valere solo dai creditori del defunto o dai legatari, per l'ovvia considerazione che la sanzione della decadenza è comminata dalla legge per la violazione di norme stabilite a tutela degli interessi di tali creditori. Col secondo emendamento ho attenuato il rigido principio che nella procedura concorsuale i crediti a termine diventano esigibili (art. 506 del c.c.). In verità questa regola, per il carattere assoluto che aveva secondo il progetto definitivo, si sarebbe risolta in un onere Ingiustificato a carico del debitore in relazione a quei crediti, muniti di garanzia reale su beni, la cui alienazione non si rendesse necessaria ai fini della liquidazione e quando la garanzia stessa fosse idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale dei crediti. Contemperendo l'equa tutela del debitore con le esigenze della procedura concorsuale, ho stabilito nell'art. 506 che, quando ricorrono le condizioni anzidette, resta fermo i1 beneficio del termine.

Massime relative all'art. 505 Codice Civile

Cass. civ. n. 30247/2019

In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 31/05/2016).

Cass. civ. n. 8104/2016

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, il divieto posto dall'art. 506 c.c. di promuovere procedure individuali concerne unicamente le azioni esecutive, sicché non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale - accertativo o esecutivo - azionabile per soddisfarsi sul residuo della procedura concorsuale. (Rigetta, App. Lecce, Sez. Dist. di Taranto, 01/10/2010).

Cass. civ. n. 7226/2006

In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., che prevede l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto. (Rigetta, Trib. Como, 28 Marzo 2001).

Cass. civ. n. 3791/2003

La riassunzione dei giudizi promossi dal de cuius e la gestione dell'impresa commerciale relativa all'azienda commerciale caduta nell'eredità, se contenuta nei limiti del normale esercizio, effettuate dall'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario costituiscono atti di ordinaria amministrazione e, conseguentemente, non cagionano la decadenza dell'erede da detto beneficio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 505 Codice Civile

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Anonimo chiede
giovedì 19/10/2017 - Lazio
“un ultimo questito in merito a questa decadenza dal beneficio di inventario che è la cosa che più temo. ( visto comportamento poco corretto banca o possibili sviste) dunque io vorrei sapere; avendo io rispettato le tempistiche previste dalla liquidazione concorsuale dei creditori cioè i 30 giorni di tempo senza opposizione e avendo pagato tutti i creditori che si sono presentati. esistono creditori che potrebbero fare un eccezione tardiva di decadenza dal beneficio a me e agli altri eredi? nel senso un creditore che non si è insinuato nella graduazione ( come ad esempio il fisco per il processo ancora non iniziato riguardo al mancato pagamento di iva della società di cui mio marito era amministratore delegato) può fare eccezioni tardive di decadenza? o non avendo ricevuto opposizioni e avendo pagato tutti i creditori in base alla graduazione sono al sicuro dall evenienza decadenza del beneficio del termine. aspetto risposta il più presto possibile se potete grazie”
Consulenza legale i 23/10/2017
Con riferimento alla domanda se i creditori che non hanno partecipato alla graduazione possono far valere la decadenza dal beneficio d'inventario, purtroppo sì, tutti i creditori possono farla valere, oltre ai legatari.

Infatti, considerato che l'articolo 502 del Codice Civile dispone che i creditori che non si sono presentati alla liquidazione hanno azione contro l'erede, nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione, è certo che i creditori che non si sono presentati alla liquidazione comunque mantengono tutti i diritti di venire pagati, sia pure nei limiti dell'attivo ereditario residuo, e conservano tutti i diritti che avevano nei confronti dell'eredità, come anche il diritto di far valere la decadenza dal beneficio d'inventario ex art. 505 c.c., in quanto la liquidazione non costituisce alcuna forma di "decadenza" per quei creditori che non si sono presentati, salvo il fatto che potranno soddisfarsi solo sul residuo dell'attivo ereditario. Quindi, essendo la fattispecie "decadenza dal beneficio d'inventario" altra e diversa dalla liquidazione dei creditori, avrà una sorte differente.

Detto questo, con riferimento alla lettera di disdetta inviata alla compagnia telefonica, tale comportamento non potrebbe comunque comportare decadenza dal beneficio d'inventario, in quanto trattasi di atto di conservazione del patrimonio, di ordinaria amministrazione, e non di spendita dello stesso, per cui non va a ledere la posizione dei creditori o legatari (essendo questa la principale finalità del legislatore: non ledere i diritti di chi aveva un credito verso il defunto). Ugualmente, non potrebbe importare decadenza dal beneficio il pagamento da parte della banca dei rid senza autorizzazione, soprattutto perché il pagamento non è avvenuto su impulso dell'erede.

Pertanto, qualora uno dei creditori che non hanno partecipato alla graduazione ed alla liquidazione dovesse far valere in sede giudiziale tali pagamenti quali decadenza dal beneficio d'inventario, gli si potrebbe certamente opporre il fatto che la banca ha agito sbloccando il conto senza autorizzazione dell'erede beneficiato e che comunque si tratterebbe di atto di ordinaria amministrazione.

Valeria C. chiede
sabato 14/10/2017 - Lazio
“ho già scritto ricevendo un esauriente risposta, ma un altro urgentissimo quesito riguardo il problema dell accettazione con beneficio di inventario dell eredità di mio marito. riassumo quanto successo; ho accettato l eredità con beneficio di inventario e pagato i creditori solo dopo che lo stato di graduazione è divenuto definitivo senza opposizioni e trascorsi e 30 giorni. ora ricevendo un estratto conto del conto corrente di mio marito in fase di svincolo trovo che la banca ha pagato qualche rid di fastweb ( bollette telefoniche ) non i primi tre mesi dalla morte ( perché di sicuro il conto era bloccato) ma probabilmente il conto è stato sbloccato successivamente e qualche rid è stato pagato. ora io vorrei sapere come è possibile che la banca abbia pagato i rid? io non ho dato disposizioni in tal senso. è forse possibile che la successione abbia scongelato il conto anche nei confronti di terzi creditori( ( che peraltro non hanno risposto alla annuncio sulla gazzetta) la banca poteva farlo? rischio in qualche modo decadenza dal beneficio di inventario per questo? sono molto preoccupata, potete rispondermi al più presto ? grazie mille”
Consulenza legale i 20/10/2017
Per rispondere al quesito, bisogna analizzare le ipotesi previste dalla legge di decadenza dal beneficio d'inventario dell'erede beneficiato.

Si decade dal beneficio d'inventario per l’inosservanza degli oneri posti in capo all’erede beneficiato, ossia nelle seguenti ipotesi:
- per rinunzia, ex articolo 490, secondo comma, n. 3, del Codice Civile;
- per mancanza di redazione dell’inventario nei termini di legge o di accettazione successiva all’inventario nei termini di legge, ex art. 485, secondo e terzo comma, c.c., e art. 487, secondo comma, c.c.;
- nel caso in cui l'erede abbia sottratto o nascosto beni ereditari, ex art. 527 c.c.;
- nel caso in cui l' erede alieni o sottoponga a garanzia, pegno o ipoteca, beni ereditari, o transiga su di essi, eccetto i beni mobili passati cinque anni dalla accettazione, ex art. 493 c.c. senza l’autorizzazione giudiziaria o senza le forme previste dagli artt. 747 e 748 c.p.c.;
- quando in mala fede, l’erede abbia omesso di denunciare nell’inventario beni appartenenti all’asse ereditario o vi abbia denunciato passività inesistenti, ex art. 494 c.c.;
- quando in caso di opposizione alla liquidazione individuale, l’erede non si attenga alle norme previste per la liquidazione concorsuale dei beni ereditari, ex art. 505, primo comma, c.c.;
- quando l’erede, promossa la liquidazione concorsuale, esegua pagamenti prima che sia definita la liquidazione stessa o non osservi il termine che il giudice abbia fissato per il suo compimento, salvi i diritti dei creditori ipotecari o privilegiati, ex art. 505, secondo e terzo comma, c.c..

Quindi, alla luce di quanto stabilisce la legge, la fattispecie in cui potrebbe inquadrarsi il pagamento della bollette è quella della esecuzione di pagamenti prima che sia definita la liquidazione stessa.

Tuttavia, bisogna fare delle precisazioni. Ai sensi dell'art. 491 c.c., l'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave: questa norma, quindi, implicitamente prevede che l'erede beneficiato debba amministrare i beni ereditari col fine di conservare il patrimonio ereditario. Quindi, si presuppone che l'erede stesso possa esercitare i poteri indicati nell'art. 460 c.c. (ossia di chi non ha ancora accettato l'eredità): egli potrebbe quindi compiere atti conservativi, di vigilanza e di ordinaria amministrazione, tra cui potrebbe farsi rientrare il pagamento delle bollette.

Tra l'altro, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3791 del 2003, ha affermato la tipicità dei casi di decadenza, ossia il fatto che il beneficio si perde solo nei casi espressamente indicati dalla legge, la quale non può essere applicata quindi fuori dalle fattispecie previste. Inoltre, la Suprema Corte, nella detta pronuncia, ha affermato anche che l'eventuale decadenza dal beneficio deve, comunque, sempre essere sottoposta al vaglio del giudice per poter essere opposta dai creditori dell'eredità.

Per concludere, il pagamento delle bollette potrebbe farsi rientrare nelle ipotesi di conservazione e ordinaria amministrazione dell'asse ereditario. Comunque, anche se così non fosse giudicato, è la legge che prevede che l'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave, e non può di certo configurarsi un'ipotesi di colpa grave dell'erede nel caso in cui la banca, senza previo ordine, abbia sbloccato il conto corrente del de cuius, già in precedenza bloccato.

Si precisa, ancora, che la banca ha provveduto allo sblocco del conto corrente sicuramente in modo illegittimo, pertanto è consigliabile cercare di ottenere spiegazioni dalla stessa.

Quanto all'ultimo quesito su quali creditori possono far valere la decadenza dal beneficio d'inventario, purtroppo bisogna dire che tutti i creditori ereditari hanno questo diritto, e non solo quelli che si sono presentati alla liquidazione, in quanto le relative norme non fanno distinzioni, e l'interesse a far valere la decadenza appartiene ad entrambe le categorie di creditori.

Valeria C. chiede
venerdì 23/06/2017 - Lazio
“Ho accettato l'eredità di mio marito con beneficio di inventario e successivamente attivato la procedura di liquidazione concorsuale tramite il notaio. al momento di fare la graduazione vengo a sapere che uno dei prestiti di mio marito ( regolarmente inserito nell inventario)essendo garantito da fondi assicurativi è stato autonomamente riscosso dalla banca in virtù di una lettera di manleva che permetteva alla banca stessa in caso di insolvenza di prendere i soldi dal conto o qualora non ci fossero, svincolare i fondi. le mie domande sono: 1) poteva la banca fare questo nonostante il conto fosse bloccato? 2) questo comportamento della banca che fa si che non sia fedele il riscontro tra inventario e graduazione dei crediti( poiché questo credito non posso più inserirlo nella graduazione). PUÒ FARMI DECADERE DAL BENEFICIO DI INVENTARIO? Non avendo io msi firmato alcunché ? grazie attendo vostre il prima possibile perché ho urgenza di pubblicare questo stato di graduazione. saluti”
Consulenza legale i 29/06/2017
Nella accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, l’erede beneficiato è ad un tempo titolare dei beni ereditari costituiti in patrimonio separato, ma è altresì amministratore di tali beni, anche in funzione della tutela di interessi altrui, e cioè della soddisfazione delle ragioni dei creditori e dei legatari.

Si dice che lo stesso venga ad essere investito di un ufficio di diritto privato, ed in quanto tale i suoi poteri di amministrazione sono soggetti a precise regole e vincoli procedurali; in particolare egli può compiere solo gli atti evidentemente utili o necessari ed urgenti per la conservazione del patrimonio e quelli necessari per la sua liquidazione, con esclusione di quelli volti ad un incremento del patrimonio o ad un miglior impiego dello stesso.

Così, potrà compiere, senza bisogno di alcuna autorizzazione giudiziale, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre dovrà farsi autorizzare dal Tribunale del luogo dell'aperta successione, organo monocratico per i beni mobili ed organo collegiale per i beni immobili, al fine di compiere, senza decadere dal beneficio di inventario, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, come gli atti dispositivi e gli atti che impegnano, in genere, non il reddito, ma il capitale del patrimonio ereditario.

La liquidazione dell’eredità beneficiata può avvenire in forma individuale o concorsuale.
Nella prima ipotesi l’erede paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano, salve ovviamente le cause legittime di prelazione.
Nella seconda ipotesi, invece, l’erede beneficiato deve osservare una particolare procedura che si articola nelle fasi della formazione dello stato passivo, della liquidazione dell’attivo, della formazione dello stato di graduazione e del pagamento dei debiti ereditari.

Fatta questa breve premessa, la norma da prendere in esame per la soluzione del caso è quella di cui all’art. 505 c.c.

Il secondo comma di tale articolo prevede espressamente la conseguenza della decadenza dal beneficio di inventario nel caso in cui l'erede abbia scelto di procedere alla liquidazione concorsuale ai sensi dell'art. 503 c.c., disponendo che in tale ipotesi l’erede deve provvedere a pagare i creditori ereditari dopo avere inoltrato a costoro l'invito a presentare le dichiarazioni di credito; qualora questa attività si fosse svolta in un tempo che precede la definizione della procedura di liquidazione, secondo il rispetto delle fasi per essa previste, ne discende a titolo di sanzione la riferita decadenza.

Nel caso di specie si ritiene che due siano i fattori da prendere in esame al fine di escludere la decadenza dell’erede dal beneficio di inventario, ossia:
  1. nessun pagamento è stato fatto dall’erede che sta procedendo alla formazione dello stato di graduazione;
  2. il comportamento della banca deve ritenersi pienamente legittimo ed efficace.

Per quanto concerne il primo profilo, l’art. 505 c.c. sanziona espressamente l’ipotesi in cui l’attività di pagamento sia direttamente riconducibile all’erede il quale, essendo come detto all’inizio, titolare di un ufficio di diritto privato, e dovendo agire nell’interesse di creditori e legatari, non può, dopo aver scelto di avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale, decidere arbitrariamente di pagare i creditori man mano che si presentano, senza rispettare un ordine di graduazione.

Né è censurabile il comportamento della banca, la quale ha agito in forza di una clausola contrattuale, contenuta nello stesso contratto di prestito stipulato con il de cuius, che la legittimava ad operare la compensazione.
Accade spesso, infatti, che i finanziamenti concessi dalle banche con i contratti di prestito personale siano assistiti da mandato irrevocabile a vendere sul patrimonio del cliente.
Si tratta di ipotesi in cui il prestito viene concesso in presenza delle seguenti condizioni:
  1. che il richiedente il prestito sia intestatario di un patrimonio investito costituito da prodotti di “risparmio gestito” e/o da titoli in deposito a custodia e amministrazione presso la stessa banca finanziatrice (è anche espressamente richiesto, generalmente, che il patrimonio sia libero da gravami di qualsiasi genere e natura nonché che lo stesso sia disponibile, ossia non deve essere costituito a garanzia, sotto qualsiasi forma, di altre operazioni di finanziamento concesse dalla banca e/o da terzi);
  2. che il richiedente il prestito risulti già titolare o contitolare di un conto corrente presso la stessa banca regolarmente in essere.

Con il mandato irrevocabile a vendere il titolare di un “Deposito Titoli a custodia ed amministrazione” e/o di un contratto per il servizio di gestione di portafogli autorizza irrevocabilmente la banca finanziatrice a disporre dei titoli e/o valori, che formano o formeranno oggetto del deposito stesso, per decurtare e/o estinguere la linea di credito concessa al debitore garantito.

Sotto il profilo della sua natura giuridica, può dirsi che si tratta di un mandato post mortem exequendum : il mandato è concluso in vita, ma la sua efficacia si protrae dopo la morte del mandante stesso per il suo carattere di irrevocabilità, e ciò in considerazione del fatto che l’art. 1722 n.4 c.c. , norma secondo cui la morte è causa di estinzione del mandato, è disposizione derogabile per volontà delle parti.

Pertanto, in virtù di quanto sopra riportato, può concludersi dicendo che l’erede non può in alcun modo decadere dal beneficio di inventario ex art. 505 comma 2 c.c., non essendo stato il pagamento da lui effettuato né essendo riconducibile in alcun modo alla sua volontà, bensì a quella del de cuius per effetto di un mandato irrevocabile concluso in vita dallo stesso.
L’esistenza di quest’ultimo negozio giuridico rende pienamente legittima ed efficace l’operazione posta in essere dalla banca e volta all’estinzione della sua linea di credito al di fuori della procedura di liquidazione concorsuale.

Dal punto di vista pratico e operativo si consiglia di chiedere al notaio che ha redatto lo stato di graduazione ex art. 499 c.c. di redigere un verbale in rettifica del precedente stato di graduazione, dando atto nelle premesse dell’estinzione del debito da parte della banca e delle modalità di tale estinzione, in modo da aggiornarlo alla nuova situazione patrimoniale.

Si ritiene che tale operazione sia pienamente consentita, sembrando di capire che il notaio non abbia ancora dato il prescritto avviso ai creditori e legatari, richiesto dall'art. 501 c.c. ai fini della proposizione di eventuali reclami, in occasione dei quali, se presentati, si potrà giustificare, secondo le motivazioni sopra addotte, l’operazione di estinzione di quel debito posta in essere dalla banca.

Fersini D. chiede
martedì 15/03/2011 - Puglia
“Vorrei sapere cosa è un "Atto di rinuncia con beneficio di inventario"

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