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Articolo 2770 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Crediti per atti conservativi o di espropriazione

Dispositivo dell'art. 2770 Codice Civile

I crediti per le spese di giustizia [2755] fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi [2905](1).

Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche(2).

Note

(1) La disposizione è inerente alla fase del procedimento di esecuzione e tenta di tutelare i creditori sottoponendo a privilegio quei crediti derivanti da atti conservativi ed espropriativi da loro posti in essere. Si aggiunge poi la valutazione discrezionale del giudice in tema di utilità della spesa effettuata relativamente al vantaggio ottenuto dalla massa dei creditori.
(2) Il legislatore attribuisce un privilegio speciale al credito vantato dall'acquirente di un bene immobile, avuto riguardo alle spese che questi ha effettuato per vedere stabilita la liberazione del medesimo immobile dal peso di eventuali ipoteche.

Ratio Legis

L'intento della norma è quello di riprodurre, in ordine alle cause aventi ad oggetto beni immobili, quanto già sancito in tema di beni mobili dalle disposizioni precedenti.

Spiegazione dell'art. 2770 Codice Civile

Contenuto di questo privilegio. Sua analogia col privilegio delle spese di giustizia sui mobili

Il primo e più favorito dei privilegi immobiliari è quello delle spese di giustizia. Esso ha contenuto in tutto corrispondente a quello dell’art. 2755, del quale ci siamo già occupati, e molti deiconcetti svolti nel commento di quell'articolo si attagliano a questo privilegio.

Cosi, per quel che riguarda il significato della parola spese, e delle espressioni atti conservativi o di espropriazione, ed interesse comune dei creditori, ci limitiamo a rinviare a quanto venne esposto a proposito di quell'articolo. Solo, per quel che riguarda l'interesse comune dei credi­tori, dobbiamo qui ricordare che vanno escluse dal privilegio le spese fatte dal creditore per ottenere la dichiarazione giudiziale dal proprio diritto, come pure le spese che il creditore avesse incontrato nel corso del giudizio di esecuzione per respingere delle contestazioni interessanti solo la sua persona ed estranee quindi alla massa dei creditori.

Ricordiamo pure che la utilità della spesa dev'essere considerata solo dal punto di vista potenziale : basta cioè che la spesa sia idonea per se stessa ad avvantaggiare la massa dei creditori. Se tale vantaggio Venisse poi meno in seguito per fatti indipendenti dalla volontà del cre­ditore procedente, essa non cesserebbe dall'essere privilegiata. Se, al contrario, a ciò avesse decisamente contribuito la condotta del creditore, come se egli avesse abbandonato la procedura di esecuzione, che poi fosse stata ripresa da altri, non potrebbe quegli valersi del privilegio in esame.

La valutazione poi della utilità o meno della spesa dev'essere fatta nei confronti della massa dei creditori concorrenti, e quindi al momento della graduazione. È perciò che quando anche la sentenza che riconosce il credito o risolve una contestazione sorta nel processo esecutivo, dichia­rasse privilegiate le spese relative, come non di rado avviene in pra­tica, tale dichiarazione non basterebbe a rendere effettivamente privile­giata la spesa se poi, al momento della graduazione, il giudice dell'ese­cuzione, chiamato a formare il progetto relativo (art. 596 c.p.c.) ravvisasse mancare nella spesa stessa gli estremi voluti dalla legge : in tal caso egli dovrebbe negare l'ammissione del privilegio.

Il nuovo codice non accenna in modo particolare, come invece fa­ceva il codice del 1865, alle spese di graduazione ; ma la locuzione più com­prensiva dell'articolo in esame (spese di giustizia per l'espropriazione), in confronto a quella del codice precedente (spese del giudizio di espropriazione), non lascia alcun dubbio sull’estensione del privilegio a tali spese.



Spese del giudizio di liberazione dell'immobile dalle ipoteche. Spese di giustizia penale

Il capoverso dell'articolo anche le spese fatte dall'acquirente di liberazione dell'immobile stesso dalle ipoteche (prevista a regolata dagli articoli 2889 e seguenti). In verità il privilegio veniva ammesso anche sotto l'impero del codice del 1865, benchè questo non ne facesse esplicita dichiarazione, giovandosi l'interprete del richiamo che l'arti­colo 740 del codice di procedura civile faceva delle disposizioni relative al giudizio di espropriazione, fra le quali doveva ritenersi compresa anche quella relativa al privilegio.

Le spese di difesa penale e gli altri crediti ai quali può dar luogo al relativo procedimento non hanno un privilegio sugli immobili, ma semplicemente un'ipoteca legale, ai sensi dell' art. 189 cod. pen., e817 del cod. civ., la quale, naturalmente non può dare altro diritto di prelazione, nei rapporti di altri creditori, che quello inerente al proprio grado d'iscrizione. Ma, nel concorso fra più crediti derivanti dal reato, nei reciproci rapporti, essendo essi garantiti dalla stessa ipoteca legale, si osserva la graduazione stabilita dall'art. 191 del codice penale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2770 Codice Civile

Cass. civ. n. 13811/2022

Il privilegio di cui art. 2770 c.c., essendo previsto da una norma di stretta interpretazione, spetta solo per le spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori e non anche per quelle sostenute per il riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto di credito.

Cass. civ. n. 3020/2020

Il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva.

In tema di privilegio ex art. 2770 c.c., stante la sua finalità di assicurare l'interesse dell'intero ceto creditorio, tramite l'applicazione della disciplina dell'art. 2913 c.c., alla conservazione dell'immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori (anche intervenuti dopo la trascrizione dell'atto di disposizione), la presenza di una precedente iscrizione ipotecaria sul bene non rende inutile l'iniziativa esecutiva assunta dal creditore pignorante rispetto agli interessi del ceto creditorio, né impedisce che tale vantaggio si propaghi, in virtù del disposto dell'art. 2913 c.c., anche agli altri creditori, garantendo il loro eguale diritto al soddisfacimento dei propri crediti sui beni del debitore.

Cass. civ. n. 271/2017

Il conflitto di interessi che determina l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1394 c.c. postula un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e, in quest'ultima ipotesi, che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante. La sussistenza del conflitto va verificata in concreto dal giudice e, anche ove possa ritenersi accertata, ai fini dell'annullamento del contratto è comunque richiesta la sua riconoscibilità da parte dell'altro contraente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il conflitto di interessi non poteva desumersi dal rapporto di parentela che legava l'amministratore unico della società, poi fallita, stipulante un contratto di locazione finanziaria di marchi con il socio accomandatario della società proprietaria dei diritti di privativa, né da una non meglio precisata riferibilità al suo nucleo familiare del controllo delle due aziende e degli interessi industriali che vi erano sottesi).

Cass. civ. n. 26949/2016

Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonchè 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.

Cass. civ. n. 26101/2016

Il privilegio di cui all'art. 2770 c.c., essendo questa norma di stretta interpretazione, spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto.

Cass. civ. n. 1837/2001

Il privilegio di cui all'art. 2770 c.c. spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto.

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