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Articolo 222 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Disciplina dei crediti prededucibili

Dispositivo dell'art. 222 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.

2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Spiegazione dell'art. 222 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità previste per l'accertamento del passivo; per cui, i creditori che vantino una pretesa da soddisfare in prededuzione devono adempiere all'onere processuale di presentare istanza di insinuazione al passivo, che potrà essere tempestiva, tardiva o ultra tardiva, se presentata oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Lo stato passivo consente, quindi, a ciascun creditore di conoscere l'ammontare di ogni altro credito vantato dai concorrenti, le eventuali cause di prelazione ed il grado di privilegio, così da poter verificare la correttezza dell'ordine di pagamento seguito dal curatore.

Il pagamento in prededuzione rappresenta una deroga al principio della par condicio creditorum; il denaro occorrente per effettuare le spese ed estinguere i debiti contratti per l'amministrazione della procedura ed eventualmente per l'esercizio provvisorio dell'impresa viene prelevato dalle disponibilità liquide prima di farsi luogo alla distribuzione del ricavato ai creditori concorrenti, graduati secondo le cause legittime di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Il pagamento deve includere il capitale, le spese e gli interessi. Il corso degli interessi decorre dal momento in cui il credito diventa esigibile, da individuarsi nella data del provvedimento di liquidazione o, nel caso di contestazione, nella data di verifica; cessa al momento del pagamento effettivo.

Secondo il comma 3°, che riguarda i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, ove l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti, le spese ed i debiti prededucibili debbano essere pagati via via che maturano; ove invece l'attivo non appaia sufficiente, il pagamento deve essere autorizzato dal g.d. o dal c.d.c. e la distribuzione deve realizzarsi seguendo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge a ciascun credito prededucibile.
Il pagamento immediato dei crediti prededucibili non contestati è limitato a quelli «sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale».

Secondo il comma 4°, qualora l'attivo non sia sufficiente, la distribuzione deve realizzarsi seguendo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge a ciascun credito prededucibile.

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