La garanzia per evizione nella vendita forzata secondo la dottrina e la giurisprudenza formatesi sotto il codice del 1865
Sotto il vecchio codice erano sorte numerose controversie circa la ammissibilità e l'ambito della garanzia di evizione rispetto alla vendita forzata, ed il grave problema era per lo più risolto nel senso di subordinare la soluzione stessa, a quella della questione generale relativa alla natura della vendita forzata. Così, escluso il carattere contrattuale della vendita giudiziale, non è parso difficile escludere una responsabilità per evizione del debitore o del giudice. Ritenendo che il trasferimento in capo all'acquirente abbia luogo in base ad un provvedimento giurisdizionale, suscitato dall'azione esecutiva, ne consegue logicamente che responsabile è, per i danni eventuali e le spese, il creditore procedente. In tal modo, tuttavia, il problema pratico dell'evizione non del tutto sarebbe risolto, poiché i creditori intervenienti e lo stesso creditore procedente (nel caso non vi siano danni) lucrerebbero un ingiustificato profitto. In tanto, infatti, essi hanno possibilità di soddisfare le proprie ragioni sul ricavato del bene venduto, in quanto quest'ultimo faccia parte del compendio patrimoniale del debitore ; venendo meno tale condizione, sarebbe ingiusto porre a carico dell'acquirente il peso dell’esecuzione.
Il nuovo sistema. Differenze tra la garanzia per evizione nella vendita volontaria e nella vendita forzata
Per tali ragioni il nuovo codice ha preferito accogliere la tesi, già sostenuta rispetto al vecchio codice, secondo la quale l'aggiudicatario ha azione contro i creditori per la ripetizione dell’indebito, in proporzione del prezzo loro distribuito.
La garanzia rispetto alla vendita forzata differisce, dunque dalla garanzia prevista per la vendita volontaria: a) quanto ai soggetti, dato che non è posta a carico del debitore (eccetto il caso in cui debitore abbia ricevuto il residuo del prezzo ricavato, e comunque nei limiti di tale residuo) , b) quanto al contenuto della garanzia, dato che l'art. 1484, rispetto alla vendita volontaria, pone a carico del debitore risarcimento dei danni, il valore dei frutti, che il compratore deve restituire a colui dal quale è stato evitto, e le spese per la denuncia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore ; c) quanto al fondamento, che è da ricercare nella responsabilità assunta da chi pone in moto il processo esecutivo ed indica i beni da espropriare, nonché da chi trae vantaggio dalla procedura stessa. Dato tale fondamento, non potrà trovare luogo rispetto alla vendita giudiziale il disposto dell'art. 1485, in quanto vien meno la diretta partecipazione del venditore all'eventuale processo promosso dal terzo contro l'acquirente, possessore del bene.
Evizione parziale
Il secondo comma stabilisce logicamente che se l'evizione è stata solo parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere solo una parte proporzionale del prezzo, anche se l'aggiudicatario ha sborsato una somma di denaro al fine di evitare l'evizione. L'art. 1486 dispone invece, rispetto alla vendita volontaria, che se il compratore ha evitato l'evizione mediante il pagamento di una somma di denaro il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia con il rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.
Limiti della garanzia
L’ultimo comma pone un limite assai importante all'azione di ripetizione, spettante all'acquirente evitto, in quanto esclude l'azione stessa nei confronti dei creditori privilegiati od ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.
In tale ipotesi, però, il debitore conseguirebbe un ingiustificato arricchimento, poiché mentre con il ricavato dell'esecuzione verrebbe a essere liberato dai propri creditori, lucrerebbe pure eventualmente anche quanto un altro acquirente precedente gli avesse per avventura già versato ; ricorrendone gli estremi, quindi, l'acquirente potrebbe promuovere contro il debitore un'azione per ingiustificato arricchimento.
Estensione della garanzia alle vendite forzate di mobili e di immobili
La garanzia per evizione, nei limiti qui delineati, concerne tanto la vendita forzata mobiliare quanto quella immobiliare: la prima, naturalmente, in quanto lo permetta l’
art. 2920 del c.c., e cioè in quanto l’acquirente conoscesse il pericolo dell’evizione, altrimenti l’avvenuta vendita giudiziale renderebbe impossibile ogni azione del terzo nei suoi confronti. Rispetto alle cose smarrite o rubate, l'evizione sarà possibile in quanto l'acquirente conosca l’illegittima provenienza della cosa del titolo, pur avendo creduto in buona fede che il suo dante causa un precedente possessore ne fosse divenuto proprietario.
Dato il fondamento qui attribuito alla garanzia per evizione nella vendita forzata è da ritenere escluso che le parti la possano regolare (e quindi anche escludere) pattiziamente.
L'obbligo della consegna nella vendita forzata
La legge non disciplina l'obbligo della consegna della cosa venduta, ma dalle disposizioni in vigore si può trarre quanto segue se il bene è rimasto presso il debitore, questi ha l'obbligo di rilasciarlo all'acquirente (art. 586 cod. proc. civ.) ; lo stesso obbligo si può costruire rispetto a quelle cose mobili, di cui il debitore sia custode. Se il bene è presso un terzo custode, pure questo ha l’obbligo di trasmetterlo all'acquirente. Obbligo di carattere pubblicistico e che è inerente alla nozione stessa di custodia.