Il principio dell’uguaglianza dei creditori per la soddisfazione delle loro ragioni. Il sistema del concorso. Suoi limiti in materia civile. Carattere individualistico del sistema esecutivo
Il principio dell'uguaglianza dei creditori per la soddisfazione dei propri diritti sui beni del debitore prima di essere una norma giuridica è un sano e profondo sentimento umano Posto che il p del debitore è la naturale garanzia per l'adempimento di tutte le obbligazioni, è naturale che tutti i creditori abbiano un'uguale ragione di ottenerne la soddisfazione agendo sui beni del debitore, se questi non vincolo non può creare preferenza. Nella massima parte le obbligazioni non sono accompagnate da forme di pubblicità e quindi non sono note. Ogni creditore ignora o può ignorare se e quali debiti siano stati contratti prima del suo e fida sulla comune garanzia. Quindi l'ordine cronologico delle obbligazioni non ha importanza. Un'importanza ha, invece, la natura della obbligazione, che può essere assistita da privilegio. Ma tranne i casi di prelazione, di cui si parlerá di qui a poco, tutti i creditori concorrono sui beni del debitore per la soddisfazione dei loro diritti.
Il concorso è il sistema che meglio garantisce l’eguaglianza dei creditori. I beni del debitore costituiscono una massa globale, che si divide in proporzione dei crediti. Il diritto e la morale ne sono soddisfatti. Il sistema del concorso, tuttavia, non si effettua in materia civile con la necessaria ampiezza e rigore. Il debitore, prima del pignoramento dei suoi beni, può destinarli al soddisfacimento di una 'o più obbligazioni, che egli preferisca, ed esaurire così il suo patrimonio, in modo che gli altri creditori restino a mani vuote. Se egli non agisca con malizia, non si può esercitare contro di lui l'azione revocatoria. 14a legge dichiara anzi non soggetto a revoca l'adempimento di un credito scaduto. In materia commerciale, è vero, la revocatoria ha più energia e si esercita con maggior vigore ; ma in materia civile ha efficacia soltanto contro la frode. Perciò il creditore può veder svanito il suo diritto all’eguaglianza di trattamento per una legittima preferenza che il debitore abbia avuto verso uno o altri creditori. Scoppiata la crisi patrimoniale e iniziata la fase esecutiva sui beni, il concorso è reso possibile, ma neppure, in tale fase, è obbligatorio. Non vi è norma che obblighi il creditore agente di chiamare gli altri perché si ripartisca tutti proporzionalmente il patrimonio insufficiente. Il creditore agente può esaurire da solo la procedura e assorbire col suo credito l'intero valore dei beni espropriati. Egli ha l'obbligo di avvertire dell'espropriazione unicamente i creditori che sui beni pignorati abbiano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (art. 498 c. proc. civ.)
Gli altri creditori se hanno notizia della procedura in corso possono intervenire, sempre che nei confronti del debitore abbiano un credito certo, liquido ed esigibile. In tal caso (e purché il loro intervento sia processualmente regolare) possono partecipare all'espropriazione e concorrere alla ripartizione del ricavato (articoli 525-526 ; 563 e 564 c. proc. civ.). È soltanto nell'ordinamento fallimentare che il concorso è necessario ed obbligatorio ; ma il concorso a tipo fallimentare, anche nella riforma generale dei codici, è stato riservato alla materia commerciale.
Il favore che esso incontra non ha mancato di farlo accogliere in qualche caso, disciplinato dal diritto civile, come nell'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario (art. 498 segg.) ; ma la espropriazione forzata mantiene ancora il carattere dell'individualità, sebbene moderata da qualche opportuna norma.
Malgrado le accennate deroghe al principio dell'uguaglianza, il principio stesso dev'essere la guida pel regolamentò dei conflitti fra vari creditori per la realizzazione coattiva dei loro crediti, sempre quando per essi non vi sia ragione di prelazione o più di essi siano assistiti dalla stessa ragione di prelazione (art. 2782).
Cause di prelazione. Caratteri essenziali e differenziali dei privilegi, del pegno e dell’ipoteca
Le cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno e l’ipoteca.
I privilegi sono mobiliari o immobiliari e costituiscono un diritto di prelazione, giustificato dalla natura del credito, e vincono nel concorso anche i crediti garantiti da pegno e ipoteca. Questi ultimi, invece, sono diritti reali di garanzia, il primo per le cose mobili, l’altro per gli immobili ed eccezionalmente per le cose mobili (titoli di stato, automobili e aeromobili). Il primo si costituisce con la consegna della automobili nelle mani del creditore e di un terzo, in modo che lo spossessamento del bene rende efficace la garanzia ; l'altra mediante l'iscrizione nei pubblici registri, forma di pubblicità che attesta l'esistenza del vincolo. Tutti e tre alterano il principio di eguaglianza. dei creditori, stabilendo un diritto di preferenza a favore dei titolari del credito così garantito e a danno di coloro che non vantano un credito tutelato da speciali ragioni di prelazione. Se pei privilegi la preferenza è giustificata dalla natura del credito, che per ragioni morali, sociali o politiche merita maggiore considerazione (sebbene la costituzione del privilegio può dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti (art. 2745) ; per il pegno e l'ipoteca (salvo quella legale) è l'accorgimento del creditore che fa sorgere il diritto di prelazione, poiché nel nostro ordinamento giuridico vige ancora il principio vigulantibus jura succurrunt.