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Articolo 2742 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Surrogazione dell'indennità alla cosa

Dispositivo dell'art. 2742 Codice Civile

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate(1), le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa(2).

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione(3). Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti [2844] del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Note

(1) Se il bene oggetto di privilegio, pegno od ipoteca perisce, il creditore perde la possibilità di esercitare il diritto di prelazione; tuttavia, in relazione alle somme eventualmente dovute dagli assicuratori a titolo di indennizzo per la perdita o il deterioramento del bene, si verifica appunto la surrogazione reale. L'effetto prodotto è la conversione dell'originario diritto assoluto in un diritto relativo: al creditore non viene attribuita una nuova prelazione, ma la titolarità di un'azione diretta verso l'assicuratore, per conseguire la soddisfazione delle proprie pretese attraverso il pagamento dell'indennità.
(2) Se il debitore decide di utilizzare il rimborso assicurativo ottenuto per riparare la cosa e l'autorità giudiziaria valuta la proposta con esito positivo, si verifica per il creditore un fatto impeditivo all'acquisizione della possibilità di azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa.
(3) L'eventuale opposizione dei creditori può essere effettuata sia a mezzo di notifica tramite un ufficiale giudiziario, sia attraverso raccomandata; qualora invece l'opposizione non venga posta in essere, l'assicurazione (per il debitore) adempierà al pagamento verso il creditore danneggiato, con conseguente efficacia liberatoria.

Ratio Legis

La norma stabilisce la possibilità di sostituire un'indennità alla cosa distrutta o deteriorata, fondata sul principio pretium succedit in locum rei. Si tratta di una surrogazione reale, consistente nella sostituzione per effetto di legge di un rapporto con un oggetto diverso rispetto a quello estinto. Nel caso di perimento o deterioramento (v. nota 1, 2742) della cosa data in garanzia, è chiaro che il creditore non ha più alcuna possibilità per ottenere soddisfazione delle proprie pretese relativamente all'oggetto della sua prelazione: nel caso in cui egli si sia assicurato contro i danni (v. 1882), la compagnia di assicurazione non può pagare l'indennità all'assicurato, ma deve soddisfare i creditori, privilegiati pignoratizi o ipotecari, secondo il preciso ordine di preferenza spettante a ciascuno.

Brocardi

Successae in locum rei

Spiegazione dell'art. 2742 Codice Civile

Il principio della surrogazione dell'indennità di assicurazione alla cosa perita o deteriorata oggetto della garanzia. Estensione del principio nella nuova codificazione. Casi di surrogazione fuori il campo dell'assicurazione

Il principio della surrogazione dell'indennità- di assicurazione alla cosa perita o deteriorata per far valere sulla stessa indennità i di­ritti reali che i terzi vantavano sulla cosa o le garanzie reali che la gravavano a favore dei creditori, può considerarsi come una norma gene­rale così numerose e importanti ne sono le applicazioni. Nel Libro della Proprietà, l'art. 1019, a proposito dell' usufrutto, é stabilito che se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull’edificio ricostruito. Va avvertito però che se la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione quest'ultimo.

Nello stesso Libro all'articola successivo è disposto che se la cosa, su cui grava l'usufrutto, è requisita o espropriata, l'usu­frutto si trasferisce sull'indennità relativa. L'articolo in esame ha, a sua volta, allargata notevolmente la por­tata del corrispondente art. 1951 del codice abrogato. Ivi si conside­ravano le sole cose soggette' a privilegio o ad ipoteca. Il nuovo codice, come si è detto, vi ha compreso anche quelle soggette a pegno.

Il codice abrogato, nell'ultima sua parte, non si occupava che della surrogazione delle somme. dovute alle garanzie preesistenti sulla cosa nelle due ipotesi di espropriazione per pubblica utilità o di servitù im­posta dalla legge il nuovo considera anche quella di somme dovute per comunione forzosa. Cosi il campo dell'applicazione del principio si è esteso. Questo sconfina dal terreno delle assicurazioni e prende possesso di altri settori del diritto. Non è neppure da considerare più come una eccezione al principio dell'art. 2878, n. 4, secondo il quale ?ipoteca si estingue col perimento del bene ipotecato ; ma come un ele­mento ricostruttore di una situazione economica che un evento naturale o un ordine della legge ha distrutto o menomato e che misure di pre­videnza o altre disposizioni di legge permettono di ristabilire.

Per quanto poi concerne particolarmente l'indennità di assicurazione, è da osservare che se la garanzia non risorgesse sull'indennità il debitore trarrebbe un guadagno dal sinistro, ciò che è in pieno contrasto col principio dell'assicurazione. Questo è contratto di indennità. Sulla somma corrisposta, inoltre, potrebbero concorrere anche i creditori chirografari ordinari, che ne erano esclusi dai privilegiati e dagli ipotecari, ed anch'essi trarrebbero così un vantaggio dal sinistro. Sotto questo aspetto è particolarmente lodevole l'estensione, che il nuovo codi, ce ha fatto, del principio al pegno. Prima di oggi, per effetto dell'abrogato codice di commercio, gli assicuratori di cose mobili potevano pagare immediatamente dopo il sinistro la relativa indennità al proprietario, senza che i creditori pignoratizi avessero modo di far valere le loro ragioni di prelazione. La compagnia aveva pagato bene. Il proprietario o i suoi creditori non tutelati da alcuna garanzia ne trae­vano vantaggio. La garanzia spariva.


Procedura per l'esercizio del diritto di surrogazione

L'articolo in esame, dopo aver stabilito il principio della so­stituzione reale, prescrive una particolare procedura nei confronti degli assicuratori, perché non paghino all'insaputa dei creditori con diritto di prelazione. Per le assicurazioni di beni mobili, non iscritti nei pubblici registri, di cui sono ignoti i creditori privilegiati, basta che l'assicura­tore attenda trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento ; se non giungono opposizioni, può pagare liberamente.

Per quelle dei beni su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori devono notificare ai creditori iscritti il fatto che ha dato luogo alla perdita o al .deterioramento. La notificazione deve essere fatta a norma dell'art. 137 c. proc. civ. e cioè a mezzo dell'ufficiale giudiziario, del quale non può farsi a meno quando la legge non dispone diversamente. I cre­ditori iscritti debbono nel termine di trenta giorni dalla notificazione fare opposizione al pagamento. Se l'opposizione non ha luogo, l'assi­curatore paga ed è liberato.

Tutti i creditori hanno diritto di fare opposizione, ma può ritenersi che quella di uno solo possa bastare per tutti.


L'impiego dell'indennità per il ripristino o la restaurazione della cosa distrutta o danneggiata

La surrogazione reale può cessare per altra cagione. Considerazioni economiche hanno fatto prevalere il diritto del proprietario ad impiegare la somma riscossa dall’assicurazione per riparare il danno ricostituendo o restuarando la cosa. Vi ha un interesse dell’economia pubblica a che il danno sia riparato. I creditori, quindi, non si possono opporre a tale impiego della somma. Naturalmente le loro garanzie risorgono con la ricostruzione e divengono maggiori con la restaurazione. Se non che le somme riscosse dal proprietario potrebbero non essere impiegate o non essere impiegate interamente pei fini suddetti e in tal caso i cre­ditori vedrebbero frustrati i loro diritti. Ad evitar ciò ha provveduto il nuovo codice disponendo con l'articolo in esame che i creditori pos­sono chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale può di­sporre le opportune cautele per assicurare l'impiego della somma nel ripristino o nella riparazione della cosa. A tal fine può ordinare che la somma sia depositata pressò persona di fiducia, che l'erogherà man mano che i lavori progrediscono.


L'assicurazione eseguita dal creditore nel proprio interesse

Il ragionamento finora fatto presuppone che l’assicurazione sia stata contratta dal proprietario. Ma può accadere che sia stato il creditore ad assicurare la cosa su cui fondava la garanzia del suo cre­dito. In tal caso, occorre distinguere se egli abbia agito nell'interesse del proprietario o se abbia contrattato per proprio conto. Nella prima ipotesi vale ugualmente quanto si è detto sopra ; nella seconda non è punto a parlare di surrogazione reale e di rapporti fra debitore e cre­ditore e fra creditore che ha assicurato o gli altri creditori. In tale ipo­tesi i rapporti corrono soltanto fra creditore assicurante e compagnia di assicurazione, e questa, corrisposta l'indennità all'assicurato, è surro­gata nei diritti di costui contro il debitore.


L'indennità per servitù coattive, per comunione forzata e per espropriazione per pubblico interesse e la surrogazione della garanzia

L'ultima parte dell'articolo in esame considera la menomazione del valore del fondo, per effetto della costituzione di servitù coattive, o del muro di un edificio per effetto della comunione forzosa o dell'espro­priazione per pubblico interesse di un bene, sulle quali cose gravava un vincolo di garanzia. Anche in questi casi l'indennità sta in luogo della cosa, e sulla indennità passa la garanzia. Nei primi due casi si osservano le norme accennate di sopra, a riguardo dell'assicuratore. Il debitore può pagare liberamente e prontamente l'indennità se non risultano creditori iscritti in pubblici registri. Se ve ne ha, invece, deve notificare a costoro la esistenza del credito e la causa dello stesso, e i creditori debbono fare opposizione al pagamento. Per l'espropriazione per pubblico interesse di cosa data in garanzia si osservano le disposizioni degli articoli 25 a 55 della legge 25 giugno 1865, n. 1359.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1125 Nel riprodurre (art. 2742 del c.c., primo e secondo comma), estendendole al pegno, le disposizioni del codice del 1865 (articolo 1951, primo e secondo comma; circa il vincolo delle somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento delle cose su cui grava un diritto di prelazione, ho creduto opportuno di stabilire, a garanzia dei creditori, che quando tali somme sono destinate a riparare la perdita o il deterioramento, l'autorità giudiziaria possa disporre le adeguate cautele per assicurarne l'impiego nel ripristino o nella riparazione della cosa. Ho inoltre modificato il secondo comma dell'art. 1951 del codice precedente, che dichiarava liberati gli assicuratori, qualora avessero pagato dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento senza che fosse stata proposta opposizione. Mi è sembrato che, trattandosi di beni gravati da iscrizioni ipotecarie, non fosse da prescindere, agli effetti della liberazione, dalla notificazione ai creditori iscritti dell'avvenuto sinistro. Ho pertanto stabilito che, nei confronti dei creditori anzidetti, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che sia trascorso, senza opposizione, il termine di trenta giorni dall'accennata notificazione. Ho infine completato (art. 2742, ultimo comma), il terzo comma del citato articolo del codice del 1865, dichiarando vincolate al pagamento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari non solo le somme dovute per causa di servitù coattive o di espropriazione per pubblico interesse, ma anche le somme dovute per causa di comunione forzosa.

Massime relative all'art. 2742 Codice Civile

Cass. civ. n. 31345/2022

Il patto denominato "appendice di vincolo" - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso - ha la funzione di garantire un creditore dell'assicurato al pari della "surrogazione dell'indennità alla cosa", dalla quale differisce, sia perché prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori; ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo.

Cass. civ. n. 3655/2013

La cosiddetta "surrogazione reale" dell'indennità alla cosa assicurata, prevista dall'art. 2742 c.c., ha l'effetto di imporre all'indennizzo assicurativo un vincolo di destinazione a favore del creditore dell'assicurato titolare di un diritto di prelazione sulla cosa distrutta, ma non legittima affatto il suddetto creditore ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo.

Cass. civ. n. 4791/2001

Sia nell'ipotesi regolata dall'art. 2742 c.c. sia nella diversa fattispecie della stipulazione a favore del creditore assistito da privilegio, pegno o ipoteca, della clausola di cosiddetto «vincolo di polizza», il creditore munito di causa di prelazione che, nell'inerzia del proprietario della cosa assicurata, agisce per ottenere il pagamento dell'indennità dall'assicuratore, è tenuto a dimostrare non soltanto l'avvenuta realizzazione del rischio dedotto in assicurazione, ma anche l'entità del credito per consentire all'assicuratore la liquidazione.

Cass. civ. n. 754/2000

In base alle disposizioni di cui all'art. 2742 c.c. ed all'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, che prevedono la surrogazione dell'indennità assicurativa al veicolo sottratto soggetto ad ipoteca, il vincolo dell'indennità a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennità. Pertanto, l'azione del creditore ipotecario intesa ad ottenere il pagamento della suddetta indennità soggiace al termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2952 c.c.

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relative all'articolo 2742 Codice Civile

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Nicolo M. G. chiede
mercoledì 27/02/2019 - Estero
“Una Società stipula un contratto di locazione di uno stabile in disuso con l'impegno di ristrutturalo e scomputare dal canone le spese di ristrutturazione. La Società assicura autonomamente lo stabile, le attrezzature, i macchinari e le merci con una nota Compagnia. A seguito di un alluvione coperto da assicurazione, dopo che la Società ha ripristinato il tutto, la Compagnia chiede al Contraente/Assicurato una dichiarazione del datore di ipoteca sull'immobile per potere liquidare direttamente alla Società. La Società non era a conosceva dell'esistenza di una ipoteca e la Compagnia si rifiuta di pagare. Il proprietario dello stabile ammette di avere stipulato a suo tempo un mutuo, ma afferma che ha diverse rate arretrate. Tutto ciò premesso, cosa dovrà fare la Società per richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore? Grazie. Cordialmente.”
Consulenza legale i 11/03/2019
Se le cose soggette a ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori a titolo di indennizzo per la perdita o il deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, salvo che le stesse vengano impiegate per effettuare le relative riparazioni necessarie.
Trattasi della cosiddetta “surrogazione dell’indennità alla cosa” di cui all’ art. 2742 del c.c., in forza della quale all’originario rapporto ipotecario, estinto per perimento o deterioramento della cosa, si sostituisce il nuovo rapporto indennitario con l'assicurazione, con subingresso del creditore ipotecario nelle ragioni del debitore assicurato contro la compagnia assicurativa, consentendo così allo stesso creditore di trovare immediato soddisfacimento sulla somma di denaro di cui all'indennizzo assicurativo (principio del pretium sucedit in locum rei).
La surrogazione, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui l'indennizzo venga utilizzato interamente per la riparazione della cosa, posto che la garanzia ipotecaria viene conservata e l'interesse dei creditori tutelato.
Difatti, anche la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che solo “ove il debitore assicurato non decida che le somme dovute dall'assicuratore debbano essere impiegate nel ripristino della cosa perita o danneggiata, il credito per l’indennizzo si trasferisce al creditore munito di prelazione, titolare di azione intesa ad ottenere il pagamento della indennità medesima direttamente nei confronti dell’assicurazione” (Cass., 14.02.2013, n 3655 e 2.04.2001, n 4791).
Non solo, ma al di fuori di tale ipotesi (ossia in mancanza di destinazione dell’indennizzo alla riparazione del danno), in caso di immobili su cui gravano iscrizioni ipotecarie, gli assicuratori sono liberati col pagamento al debitore assicurato dopo che è decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento, senza che vi sia una loro opposizione.
Nondimeno, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l' art. 2742 del c.c. ha comunque solo l'esclusivo “effetto di imporre all'indennizzo assicurativo un vincolo di destinazione a favore del creditore dell'assicurato titolare di un diritto di prelazione sulla cosa distrutta, ma non legittima affatto il suddetto creditore ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo” (Cass. civ., 14 febbraio 2013 n. 3655).
Posta tale premessa, indubbia l'operatività della polizza al caso di perdita o deterioramento della cosa conseguente all'evento alluvionale, non resta che affermare che la compagnia assicurativa dovrà corrispondere l’indennizzo direttamente alla Società assicurata.
Invero, l'immobile e tutte le cose oggetto della polizza sono state riparate e l’indennizzo è stato determinato in forza delle spese sostenute al tal fine dalla Società. La garanzia ipotecaria è stata quindi conservata e di conseguenza l 'interesse dei creditori ipotecari non è pregiudicato.
Pertanto, è opportuno che la Società inoltri formale diffida all'assicurazione, da inviare a mezzo di raccomandata a/r o via pec, con cui si richiede il pagamento dell’indennizzo spettante per i danni subiti dall’evento alluvionale con l’espressa dichiarazione che la somma richiesta è stata già utilizzata per la riparazione dell'immobile, come da fatture e pezze giustificative che si producono in allegato.
A ciò si aggiunga pure la precisazione che alla Società spetta comunque l’indennizzo in riferimento a tutti quei beni coperti dalla polizza e non soggetti a pegno, ipoteca e privilegi vari, per il solo fatto del verificarsi dell’evento dedotto in polizza e pertanto il rifiuto manifestato dall'assicurazione potrebbe essere, ma non lo è, valido solo parzialmente.
Difatti, il contratto assicurativo è stato stipulato non solo per l'immobile ipotecato, ma anche per tutte le attrezzature e merci di proprietà della Società.
Infine, a chiusura della diffida, si evidenzi pure che la richiesta di una dichiarazione del terzo datore di ipoteca non ha rilevanza alcuna in quanto unici soggetti che potrebbero interessati dalla vicenda giuridica di surrogazione sono solo i creditori ipotecari.
Qualora poi si opponga un rifiuto all'erogazione delle somme anche a seguito di tale diffida, la Società dovrà richiedere all'assicurazione, sempre formalmente, con altra comunicazione per iscritto, di poter visionare l’atto notificato ai creditori iscritti con la descrizione dell'evento alluvionale che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento delle cose e l'eventuale conseguente atto di opposizione.
Infatti, decorsi i trenta giorni dalla notificazione e in mancanza di opposizione dei creditori iscritti, l'assicurazione è liberata se paga le somme al debitore assicurato.
Ad ogni modo, qualora la compagnia assicurativa, per l’ipotesi di opposizione dei creditori, non possa procedere al pagamento diretto dell’indennizzo, la Società ha comunque azione diretta nei confronti del proprietario dell’immobile in forza di contratto di locazione commerciale, potendo recuperare le somme anticipate per le riparazioni effettuate a seguito dell'evento alluvionale sia in forza della clausola di cui agli artt. 3 ss. del contratto di locazione (compensazione canoni di locazione con spese per la riparazione dell'immobile) e sia in forza dell' art. 1218 del c.c., con proposizione di azione di risarcimento del danno subito a seguito della condotta del proprietario che non solo ha taciuto l'esistenza di un'ipoteca sull'immobile, ma non si è nemmeno attivato per adempiere regolarmente il contratto di mutuo.
Per completezza espositiva si chiarisce che è vero che l'assicurazione è stata stipulata da un soggetto terzo rispetto al rapporto ipotecario, tuttavia ciò non rappresenta valida eccezione proponibile in quanto l'ipoteca, poiché anche precedente al contratto di locazione, è opponibile alla Società. L'ipoteca infatti segue la cosa ed è opponibile verso i terzi (vedasi art. 2808 del c.c.).