Il principio della surrogazione dell'indennità di assicurazione alla cosa perita o deteriorata oggetto della garanzia. Estensione del principio nella nuova codificazione. Casi di surrogazione fuori il campo dell'assicurazione
Il principio della surrogazione dell'indennità- di assicurazione alla cosa perita o deteriorata per far valere sulla stessa indennità i diritti reali che i terzi vantavano sulla cosa o le garanzie reali che la gravavano a favore dei creditori, può considerarsi come una norma generale così numerose e importanti ne sono le applicazioni. Nel Libro della Proprietà, l'art. 1019, a proposito dell' usufrutto, é stabilito che se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull’edificio ricostruito. Va avvertito però che se la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione quest'ultimo.
Nello stesso Libro all'articola successivo è disposto che se la cosa, su cui grava l'usufrutto, è requisita o espropriata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa. L'articolo in esame ha, a sua volta, allargata notevolmente la portata del corrispondente art. 1951 del codice abrogato. Ivi si consideravano le sole cose soggette' a privilegio o ad ipoteca. Il nuovo codice, come si è detto, vi ha compreso anche quelle soggette a pegno.
Il codice abrogato, nell'ultima sua parte, non si occupava che della surrogazione delle somme. dovute alle garanzie preesistenti sulla cosa nelle due ipotesi di espropriazione per pubblica utilità o di servitù imposta dalla legge il nuovo considera anche quella di somme dovute per comunione forzosa. Cosi il campo dell'applicazione del principio si è esteso. Questo sconfina dal terreno delle assicurazioni e prende possesso di altri settori del diritto. Non è neppure da considerare più come una eccezione al principio dell'art. 2878, n. 4, secondo il quale ?ipoteca si estingue col perimento del bene ipotecato ; ma come un elemento ricostruttore di una situazione economica che un evento naturale o un ordine della legge ha distrutto o menomato e che misure di previdenza o altre disposizioni di legge permettono di ristabilire.
Per quanto poi concerne particolarmente l'indennità di assicurazione, è da osservare che se la garanzia non risorgesse sull'indennità il debitore trarrebbe un guadagno dal sinistro, ciò che è in pieno contrasto col principio dell'assicurazione. Questo è contratto di indennità. Sulla somma corrisposta, inoltre, potrebbero concorrere anche i creditori chirografari ordinari, che ne erano esclusi dai privilegiati e dagli ipotecari, ed anch'essi trarrebbero così un vantaggio dal sinistro. Sotto questo aspetto è particolarmente lodevole l'estensione, che il nuovo codi, ce ha fatto, del principio al pegno. Prima di oggi, per effetto dell'abrogato codice di commercio, gli assicuratori di cose mobili potevano pagare immediatamente dopo il sinistro la relativa indennità al proprietario, senza che i creditori pignoratizi avessero modo di far valere le loro ragioni di prelazione. La compagnia aveva pagato bene. Il proprietario o i suoi creditori non tutelati da alcuna garanzia ne traevano vantaggio. La garanzia spariva.
Procedura per l'esercizio del diritto di surrogazione
L'articolo in esame, dopo aver stabilito il principio della sostituzione reale, prescrive una particolare procedura nei confronti degli assicuratori, perché non paghino all'insaputa dei creditori con diritto di prelazione. Per le assicurazioni di beni mobili, non iscritti nei pubblici registri, di cui sono ignoti i creditori privilegiati, basta che l'assicuratore attenda trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento ; se non giungono opposizioni, può pagare liberamente.
Per quelle dei beni su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori devono notificare ai creditori iscritti il fatto che ha dato luogo alla perdita o al .deterioramento. La notificazione deve essere fatta a norma dell'art. 137 c. proc. civ. e cioè a mezzo dell'ufficiale giudiziario, del quale non può farsi a meno quando la legge non dispone diversamente. I creditori iscritti debbono nel termine di trenta giorni dalla notificazione fare opposizione al pagamento. Se l'opposizione non ha luogo, l'assicuratore paga ed è liberato.
Tutti i creditori hanno diritto di fare opposizione, ma può ritenersi che quella di uno solo possa bastare per tutti.
L'impiego dell'indennità per il ripristino o la restaurazione della cosa distrutta o danneggiata
La surrogazione reale può cessare per altra cagione. Considerazioni economiche hanno fatto prevalere il diritto del proprietario ad impiegare la somma riscossa dall’assicurazione per riparare il danno ricostituendo o restuarando la cosa. Vi ha un interesse dell’economia pubblica a che il danno sia riparato. I creditori, quindi, non si possono opporre a tale impiego della somma. Naturalmente le loro garanzie risorgono con la ricostruzione e divengono maggiori con la restaurazione. Se non che le somme riscosse dal proprietario potrebbero non essere impiegate o non essere impiegate interamente pei fini suddetti e in tal caso i creditori vedrebbero frustrati i loro diritti. Ad evitar ciò ha provveduto il nuovo codice disponendo con l'articolo in esame che i creditori possono chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale può disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego della somma nel ripristino o nella riparazione della cosa. A tal fine può ordinare che la somma sia depositata pressò persona di fiducia, che l'erogherà man mano che i lavori progrediscono.
L'assicurazione eseguita dal creditore nel proprio interesse
Il ragionamento finora fatto presuppone che l’assicurazione sia stata contratta dal proprietario. Ma può accadere che sia stato il creditore ad assicurare la cosa su cui fondava la garanzia del suo credito. In tal caso, occorre distinguere se egli abbia agito nell'interesse del proprietario o se abbia contrattato per proprio conto. Nella prima ipotesi vale ugualmente quanto si è detto sopra ; nella seconda non è punto a parlare di surrogazione reale e di rapporti fra debitore e creditore e fra creditore che ha assicurato o gli altri creditori. In tale ipotesi i rapporti corrono soltanto fra creditore assicurante e compagnia di assicurazione, e questa, corrisposta l'indennità all'assicurato, è surrogata nei diritti di costui contro il debitore.
L'indennità per servitù coattive, per comunione forzata e per espropriazione per pubblico interesse e la surrogazione della garanzia
L'ultima parte dell'articolo in esame considera la menomazione del valore del fondo, per effetto della costituzione di servitù coattive, o del muro di un edificio per effetto della comunione forzosa o dell'espropriazione per pubblico interesse di un bene, sulle quali cose gravava un vincolo di garanzia. Anche in questi casi l'indennità sta in luogo della cosa, e sulla indennità passa la garanzia. Nei primi due casi si osservano le norme accennate di sopra, a riguardo dell'assicuratore. Il debitore può pagare liberamente e prontamente l'indennità se non risultano creditori iscritti in pubblici registri. Se ve ne ha, invece, deve notificare a costoro la esistenza del credito e la causa dello stesso, e i creditori debbono fare opposizione al pagamento. Per l'espropriazione per pubblico interesse di cosa data in garanzia si osservano le disposizioni degli articoli 25 a 55 della legge 25 giugno 1865, n. 1359.