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Articolo 201 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Domanda di ammissione al passivo

Dispositivo dell'art. 201 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo(1).

2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

3. Il ricorso contiene:

  1. a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
  2. b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
  3. c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  4. d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  5. e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
  6. e-bis). l'indicazione delle coordinate bancarie(1).

4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario.

5. Si applica l'articolo 10, comma 3(1).

6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 34, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 201, comma 1; (con l'art. 34, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 201, comma 3, lettere a) b) ed e) e l'introduzione della lettera e-bis) all'art. 201, comma 3; (con l'art. 34, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 201, comma 5.

Spiegazione dell'art. 201 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso.
Il ricorso è trasmesso all'indirizzo PEC indicato nell'avviso di cui all'art. 200 c.c.i. (trattasi del domicilio digitale assegnato alla procedura).
Il ricorso depositato, in forma cartacea, in cancelleria non è, quindi, ammissibile, salvo che per i titoli di credito ad esso allegati.

Il ricorso deve essere trasmesso nel termine di almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata, nella sentenza di l.g., per l'esame dello stato passivo; trattasi di termine perentorio. Si noti che il ricorso trasmesso oltre tale termine, non è inammissibile, ma viene semplicemente degradato ex lege a domanda tardiva (art. 208 c.c.i.i.).

Il procedimento introdotto dalla domanda di ammissione al passivo è assoggettato alla sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della l. n. 742/1969.

La legittimazione è propria di chi si affermi titolare di un diritto di credito nei confronti dell'imprenditore decotto o di un diritto restitutorio, a carattere reale o personale, su un bene mobile o immobile in possesso del debitore sottoposto a l.g., purché fondata su un titolo perfezionatosi prima della sentenza e opponibile alla procedura.

Se la domanda è fondata su titoli di credito all'ordine o al portatore, il giudice delegato può autorizzare la restituzione dei titoli al ricorrente per consentirgli di esperire le azioni cartolari verso i coobbligati, con annotazione sui medesimi della proposizione dell'insinuazione al passivo, trattenendone una semplice copia. Il creditore munito di idoneo titolo di credito non è, peraltro, onerato di dare indicazione del rapporto causale sottostante.

Il comma 8° prevede che il ricorso che contenga la domanda di ammissione possa presentarsi, senza che vi sia bisogno di una autorizzazione, dal rappresentante comune degli obbligazionisti, anche per singoli gruppi di creditori.

Quanto al contenuto del ricorso, si distingue tra la parte ecessaria ed eventuale.
Il contenuto necessario è rappresentato da:
  • l'indicazione della procedura di l.g. cui si intende partecipare e delle generalità del creditore, oltre al suo numero di codice fiscale e delle coordinate bancarie dell'istante o della dichiarazione di voler essere pagato con modalità diverse dall'accredito in conto corrente bancario;
  • la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene che coincide con l'oggetto del diritto reale o personale del quale si chiede l'accertamento o, infine, se si tratta del titolare di diritto d'ipoteca su beni del debitore appresi alla procedura, l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto;
  • l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda.
I commi 4 e 5 indicano invece gli effetti nel caso in cui i predetti elementi non sono indicati o sono incerti: precisamente, se è emessa o è incerta l'indicazione della procedura in cui si vuole proporre la domanda o le generalità del ricorrente o i fatti posti a fondamento (causa petendi) o la somma o il bene invocati (petitum), il ricorso non è ammissibile.

Il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo o di rivendicazione/restituzione, oltre ai requisiti essenziali in precedenza descritti, può avere anche un contenuto eventuale.

Nelle domande di rivendicazione e di restituzione, l'istante può, nel corso dell'udienza di discussione modificare l'originaria domanda, se il bene non è stato acquisito alla massa, chiedendo l'ammissione per il suo controvalore al momento della l.g., oppure, se il curatore ha perso il possesso del bene dopo averlo acquisito, in prededuzione (art. 210, comma 1, c.c.i.i.).
Nelle domande di rivendicazione e di restituzione, infine, il ricorrente, a norma dell'art. 201, comma 7, c.c.i.i., può chiedere la sospensione della liquidazione del bene oggetto della pretesa fino alla decisione sulla domanda, con provvedimento cautelare ed impugnabile con reclamo ex art. 124 c.c.i.i. Se il curatore, nel caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione, procede alla liquidazione del bene, il rivendicante può richiedere il controvalore in prededuzione, in applicazione del principio applicabile alle ipotesi di perdita del possesso dopo il fallimento dei beni inventariati dal curatore.

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