L'erede che ha accettato con
beneficio di inventario al fine di procedere alla liquidazione dei creditori ereditari può scegliere tra la procedura di
liquidazione individuale (art.
495)
o quella
concorsuale (art.
498) che pur richiedendo maggiori formalità e comportando maggiori costi garantisce la fine della fase ereditaria.
L'erede sarà invece costretto a ricorrere alla procedura di liquidazione concorsuale qualora i creditori o i legatari abbiano notificato l'opposizione ai sensi e nei termini di cui all'art.
495.
Presupposto affinché l'erede possa scegliere la procedura della liquidazione concorsuale è che non abbia iniziato a pagare individualmente i
creditori chirografari al fine di garantire la
par condicio creditorum.
Il secondo comma prevede tuttavia che non costituisca impedimento alla libera scelta della liquidazione concorsuale l'aver l'erede liquidato crediti ipotecari o privilegiati che in quanto sorretti da cause legittime di prelazione non alterano la parità di trattamento dei crediti chirografari che sarebbero comunque soddisfatti in subordine rispetto ai creditori privilegiati.