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Articolo 223 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Conti speciali

Dispositivo dell'art. 223 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

Spiegazione dell'art. 223 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Secondo la disposizione in esame, la massa liquida attiva deve essere suddivisa in massa liquida immobiliare – ricavata dalla liquidazione dei beni immobili, dei loro frutti e pertinenze nonché della quota proporzionale degli interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme – e in massa liquida mobiliare, costituita da tutte le altre entrate.

La massa liquida attiva immobiliare è rappresentata dalle somme ottenute dalla vendita di beni immobili, insieme ai loro frutti, pertinenze e agli interessi attivi liquidati sui depositi relativi.

La massa liquida attiva mobiliare comprende tutte le altre entrate che non derivano dalla vendita di beni immobili.

Il curatore incaricato della gestione deve mantenere un registro separato delle vendite di singoli beni immobili soggetti a privilegio speciale e ipoteca, così come dei singoli beni mobili o gruppi di beni soggetti a pegno e privilegio speciale. Questo registro deve dettagliare le entrate e le uscite specifiche per ogni bene o gruppo di beni, inclusa la parte delle spese generali attribuita a ciascuno secondo un criterio proporzionale.

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