Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca(1); e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.
Note
(1)
Secondo quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, ovvero che si considerano abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale, la norma in esame deve leggersi solo con riferimento alla restituzione della somma.