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Articolo 326 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Inalienabilitą dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti

Dispositivo dell'art. 326 Codice Civile

(1)L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione [2910](2) da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia [170].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 149 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) In proposito, la Legge fallimentare (R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e ss. mm. ii.) all'art. 46 recita che "Non sono compresi nel fallimento: (...) 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'art. 170 del c.c.". Il numero è stato così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 in vigore dal 16 luglio 2006.

Ratio Legis

La ratio è evidente: si tutelano i beni del patrimonio familiare (dei figli in particolare) dalle pretese dei creditori qualora questi fossero a conoscenza che il genitore-debitore aveva contratto l'obbligazione per scopi od esigenze extra-familiari.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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