(1)L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione [2910](2) da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia [170].
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 149 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
In proposito, la Legge fallimentare (R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e ss. mm. ii.) all'art. 46 recita che
"Non sono compresi nel fallimento: (...) 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'art. 170 del c.c.". Il numero è stato così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 in vigore dal 16 luglio 2006.