(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
332 L'
art. 694 del c.c. stabilisce che in caso di alienazione dei beni formanti oggetto della sostituzione l'autorità giudiziaria dispone il reimpiego delle somme ricavate. E' stato osservato che la norma sul reimpiego parrebbe prevedere nella sua formulazione soltanto il caso di vendita, mentre è chiaro che si può procedere per utilità evidente anche ad altri atti. Nondimeno ho lasciata immutata la dizione dell'articolo, perché quella che mi è stata proposta attenuerebbe l'importanza del requisito dell'utilità evidente, richiesta perché si possa autorizzare l'alienazione dei beni. Mi sono invece preoccupato di dire espressamente che l'autorità giudiziaria può consentire la costituzione d'ipoteche a garanzia di crediti ottenuti dall'istituito e destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie. L'interesse della produzione impone che i fondi siano opportunamente migliorati e trasformati, e non sarebbe stato opportuno limitare in questo campo i poteri dell'istituito. L'intervento dell'autorità giudiziaria, che potrà stabilire opportune cautele per l'effettiva destinazione del mutuo, è sufficiente, del resto, a garantire l'interesse del sostituito.