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Articolo 694 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Alienazione dei beni

Dispositivo dell'art. 694 Codice Civile

L'autorità giudiziaria(1) può consentire l'alienazione(2) dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente(3), disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie [692 c.c.; 747, 748 c.p.c.].

Note

(1) Con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, sentito il parere del giudice tutelare, che decide in composizione collegiale con decreto.
(2) Con alienazione si intende qualsiasi atto di disposizione (es. permuta, conferimento in società, ecc...)
(3) L'utilità evidente deve essere riferita all'eredità, non all'istituito.

Ratio Legis

Gli stretti limiti imposti all'istituito circa il potere di disporre dei beni ereditari si giustificano in ragione del fatto che, alla morte di questo, tali beni verranno devoluti al sostituto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

332 L'art. 694 del c.c. stabilisce che in caso di alienazione dei beni formanti oggetto della sostituzione l'autorità giudiziaria dispone il reimpiego delle somme ricavate. E' stato osservato che la norma sul reimpiego parrebbe prevedere nella sua formulazione soltanto il caso di vendita, mentre è chiaro che si può procedere per utilità evidente anche ad altri atti. Nondimeno ho lasciata immutata la dizione dell'articolo, perché quella che mi è stata proposta attenuerebbe l'importanza del requisito dell'utilità evidente, richiesta perché si possa autorizzare l'alienazione dei beni. Mi sono invece preoccupato di dire espressamente che l'autorità giudiziaria può consentire la costituzione d'ipoteche a garanzia di crediti ottenuti dall'istituito e destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie. L'interesse della produzione impone che i fondi siano opportunamente migliorati e trasformati, e non sarebbe stato opportuno limitare in questo campo i poteri dell'istituito. L'intervento dell'autorità giudiziaria, che potrà stabilire opportune cautele per l'effettiva destinazione del mutuo, è sufficiente, del resto, a garantire l'interesse del sostituito.

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